COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

DELIBERAZIONE 31 maggio 2010 

Valutazione di idoneita' dell'accordo aziendale concluso in  data  22
gennaio 2010 dalla SITA S.p.A.  di  Rovigo  con  le  RR.SS.AA.  e  le
segreterie provinciali della FILT CGIL, FIT CISL, UILT  UIL  e  FAISA
CISAL di Rovigo (Pos. 36819).(Deliberazione n. 10/335). (10A08679) 
(GU n.167 del 20-7-2010)

 
 
 
                           LA COMMISSIONE 
 
  Premesso che: 
    la SITA S.p.A. di Rovigo e' un'azienda che  svolge  attivita'  di
trasporto pubblico locale; 
    in data 22  gennaio  2009,  la  SITA  S.p.A.  di  Rovigo  con  le
RR.SS.AA. della SITA S.p.A. di Rovigo  e  le  segreterie  provinciali
della FILT CGIL, FIT CISL, UILT UIL e FAISA  CISAL  di  Rovigo  hanno
sottoscritto un accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili da
garantire in caso di sciopero del personale dipendente  dall'azienda,
che sostituisce il precedente accordo concluso il 2 ottobre  2002  ed
il 10 ottobre 2002 (valutato idoneo con deliberazione del  19  luglio
2006, n. 06/423); 
    il testo del predetto accordo e' stato inviato  alla  Commissione
garanzia per la valutazione di idoneita' (atto pervenuto in  data  15
febbraio 2010); 
    in data 23 febbraio 2010, il  testo  di  tale  accordo  e'  stato
trasmesso alle  associazioni  degli  utenti  e  dei  consumatori  per
l'acquisizione del relativo parere ai  sensi  dell'art.13,  comma  1,
lettera a), della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni; 
    decorso il termine  di  trenta  giorni,  nessuna  delle  predette
associazioni ha espresso il proprio  avviso  in  ordine  al  predetto
accordo; 
  Considerato che: 
    lo  sciopero  nel  settore  del  trasporto  pubblico  locale   e'
attualmente disciplinato dalla legge n. 146  del  1990  e  successive
modificazioni, nonche'  da  una  regolamentazione  provvisoria  delle
prestazioni indispensabili adottata dalla Commissione di garanzia con
delibera n. 02/13 del 31 gennaio 2002  e  pubblicata  sulla  Gazzetta
Ufficiale del 23 marzo 2002, n. 70; 
    la  predetta  regolamentazione  provvisoria  rinvia  ad   accordi
collettivi aziendali o territoriali, per  la  definizione  di  alcuni
suoi contenuti e, segnatamente, per quanto riguarda: 
    dettagliata descrizione del tipo e dell'area  territoriale  nella
quale si effettua il servizio erogato dall'azienda (art. 10,  lettera
A); 
    individuazione delle fasce orarie durante le  quali  deve  essere
garantito il servizio completo (art. 11, lettera B), 
    nonche' delle seguenti modalita' operative necessarie al fine  di
emanare i regolamenti di servizio (art. 16); 
    i servizi esclusi dall'ambito di  applicazione  della  disciplina
dell'esercizio del diritto  di  sciopero  (noleggio,  sosta,  servizi
amministrativi.); 
    procedure da adottare all'inizio dello sciopero  e  alla  ripresa
del servizio; 
    procedure da adottare per garantire il servizio durante tutta  la
durata delle fasce; 
    criteri, procedure e garanzie da adottare per i servizi  a  lunga
percorrenza; 
  garanzia dei presidi aziendali atti ad assicurare la sicurezza e la
protezione degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi; 
    eventuali  procedure  da  adottare  per  forme   alternative   di
agitazioni sindacali; 
    in caso di trasporto di merci, garanzia dei servizi necessari  al
trasporto di prodotti energetici di  risorse  naturali,  di  beni  di
prima necessita', di animali vivi, di merci deperibili,  nonche'  per
la continuita' delle attivita' produttive; 
    individuazione  delle  aziende  che  per  tipo,  orari  e  tratte
programmate  possano  garantire  un  servizio  alternativo  a  quello
erogato dall'azienda interessata dallo sciopero; 
    individuazione  dei  servizi  da  garantire  in  occasione  dello
sciopero di cui all'art. 15. 
    l'art.  10,  lettera  A),  stabilisce,   anche,   che   «in   via
sperimentale l'area del  bacino  di  utenza  coincidera'  con  l'area
territoriale   di   operativita'   dell'azienda   interessata   dallo
sciopero»; 
    l'accordo raggiunto tra l'azienda e le  organizzazioni  sindacali
in data 22 gennaio 2010 si conforma alla legge  n.  146  del  1990  e
successive modificazioni, nonche' alla  Regolamentazione  provvisoria
in  ordine  ai  requisiti  necessari  indicati  nel   punto   2   del
«Considerato» nella parte relativa alla determinazione  delle  fasce,
durante le quali deve essere assicurato il servizio completo, nonche'
a quelli sulle altre modalita' operative da assicurare  in  occasione
di scioperi; 
  Rilevato: 
    che le fasce orarie durante le quali  deve  essere  garantito  il
servizio completo individuate  nell'accordo  oggetto  della  presente
valutazione sono: 
      Periodo invernale: dalle ore 05.00 alle ore 8.15  e  dalle  ore
12.00 alle ore 14.45 
      Periodo estivo: dalle ore 05.00 alle ore 8.15 e dalle ore 17.15
alle ore 20.00 
  Precisato: 
    che, per tutti gli  ulteriori  profili  considerati  dall'art.  2
della legge n. 146  del  1990  e  successive  modificazioni,  ma  non
disciplinati nell'accordo in  esame,  restano  in  vigore  le  regole
contenute nella menzionata regolamentazione provvisoria del settore; 
  Valuta idoneo ai sensi dell'art. 13, comma  1,  lettera  a),  della
legge n. 146 del  1990  e  succ.  modd.,  l'accordo  aziendale  sulle
prestazioni indispensabili e sulle altre misure da garantire in  caso
di sciopero del personale concluso in data 22 gennaio 2010 dalla SITA
S.p.A. di Rovigo con le RR.SS.AA. della SITA S.p.A. di  Rovigo  e  le
Segreterie provinciali di Rovigo delle Organizzazioni sindacali  FILT
CGIL, FIT CISL, UILT UIL e FAISA CISAL; 
 
                              Dispone: 
 
la comunicazione della presente delibera alla azienda SITA S.p.A.  di
Rovigo, alle RR.SS.AA. della SITA S.p.A. di Rovigo,  alle  segreterie
provinciali di Rovigo delle organizzazioni sindacali FILT  CGIL,  FIT
CISL, UILT UIL e FAISA CISAL e, per opportuna conoscenza al  Prefetto
di Rovigo, nonche' l'inserimento sul sito Internet della  Commissione
di garanzia e la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
    Roma, 31 maggio 2010 
 
                                                    p. Il  presidente 
                                                         Vecchione