Saggio degli interessi da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali. (10A10000)(GU n.190 del 16-8-2010)
Ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, si comunica che per il periodo 1° luglio - 31 dicembre 2010 il saggio d'interesse di cui al comma 1 dello stesso articolo, al netto della maggiorazione ivi prevista, e' pari all'1 per cento.