COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 13 maggio 2010 

Sperimentazione del monitoraggio  finanziario  nell'ambito  dell'alta
sorveglianza delle grandi opere (Art. 176, comma 3,  lettera  e)  del
decreto  legislativo   n.   163/2006   e   successive   modifiche   e
integrazioni): Variante di  Cannitello.  (Deliberazione  n.  4/2010).
(10A10973) 
(GU n.215 del 14-9-2010 - Suppl. Ordinario n. 216)

 
 
 
                               IL CIPE 
 
  Visto  l'art.  1  della  legge  17  maggio  1999,  n.  144,  ed  in
particolare il comma 5, che prevede, fra  l'altro,  la  costituzione,
presso  questo  comitato,  di  un  sistema  di   monitoraggio   degli
investimenti pubblici (MIP, contrassegnato dal CUP G17H03000130011); 
  Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d.  «legge  obiettivo»),
che, all'art. 1, ha  stabilito  che  le  infrastrutture  pubbliche  e
private e gli  insediamenti  strategici  e  di  preminente  interesse
nazionale, da realizzare per la modernizzazione  e  lo  sviluppo  del
Paese,  vengano  individuati  dal  Governo  attraverso  un  programma
formulato secondo i criteri e le  indicazioni  procedurali  contenuti
nello stesso articolo, demandando a questo comitato di approvare,  in
sede di prima applicazione della legge, il suddetto  programma  entro
il 31 dicembre 2001; 
  Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, reca - tra
l'altro - modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001; 
  Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il quale prevede
che, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ai fini del monitoraggio di cui
in esordio, ogni progetto d'investimento pubblico, nuovo o  in  corso
di attuazione, deve essere dotato di un «Codice  unico  di  progetto»
(CUP), demandando a  questo  comitato  il  compito  di  disciplinarne
modalita' e procedure attuative; 
  Visto il decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.  163,  intitolato
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e  successive
modifiche e integrazioni; decreto nel quale e'  stata  trasfusa,  tra
l'altro, la  disciplina  dettata  -  in  attuazione  della  legge  n.
443/2001 - dal decreto legislativo  20  agosto  2002,  n.  190,  come
modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189; 
  Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (Gazzetta  Ufficiale  n.
51/2002 S.O.), con la quale questo comitato, ai sensi del  richiamato
art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il  1°  programma  delle
infrastrutture strategiche, che, all'allegato 1,  include  il  «Ponte
sullo Stretto di Messina» quale opera gia' avviata con legge  propria
e della quale viene confermato il carattere di rilevanza nazionale; 
  Vista la propria  delibera  27  dicembre  2002,  n.  143  (Gazzetta
Ufficiale n. 87/2003), con la quale si e' definito e regolamentato il
CUP (G17H03000130001); 
  Vista la delibera 1° agosto 2003,  n.  66  (Gazzetta  Ufficiale  n.
257/2003 S.O.), con la quale questo comitato  ha  approvato,  con  le
prescrizioni  proposte  dal  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, il  progetto  preliminare  del  «Ponte  sullo  Stretto  di
Messina», che, come specificato dal Ministero predetto, includeva  il
progetto  preliminare  della  «Variante  di  Cannitello»,  in  quanto
interferenza primaria la cui soluzione era  considerata  propedeutica
alla costruzione della torre lato Calabria del Ponte; 
  Viste le delibere di questo comitato 29 settembre 2004, n. 24 e  n.
25 (Gazzetta Ufficiale  n.  24/2004),  concernenti  lo  sviluppo  del
sistema CUP e l'introduzione del sistema MIP; 
  Vista la delibera 29 marzo  2006,  n.  83  (Gazzetta  Ufficiale  n.
290/2006),  con  la  quale  questo  comitato  ha  approvato,  con  le
prescrizioni  e  raccomandazioni   proposte   dal   Ministero   delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  il  progetto   definitivo   della
«Variante di Cannitello», configurata quale opera di  1°  fase  della
successiva «Variante finale»  e  considerata  nella  prospettiva  del
miglioramento  e  dell'implementazione   del   sistema   della   rete
ferroviaria anche regionale, ed ha assegnato a  RFI  S.p.A.,  per  la
realizzazione dell'opera, un contributo di 1,699 milioni di euro  per
quindici anni a valere sui fondi recati dall'art. 1, comma 78,  della
legge 23 dicembre 2005,  n.  266,  con  decorrenza  2007;  contributo
suscettibile di sviluppare, al tasso allora corrente,  un  volume  di
investimenti di 19  milioni  di  euro,  pari  al  «limite  di  spesa»
stabilito per l'intervento; 
  Vista la delibera 6 aprile 2006,  n.  130  (Gazzetta  Ufficiale  n.
199/2006 S.O.), con la quale questo  Comitato  -  nel  rivisitare  il
primo Programma delle infrastrutture strategiche - ha confermato, nel
novero di dette opere, il citato Ponte; 
  Vista la propria  delibera  17  novembre  2006,  n.  151  (Gazzetta
Ufficiale n. 14/2007), che da'  mandato  alla  segreteria  di  questo
comitato di attivare, iniziando dal settore dei lavori pubblici,  una
fase di sperimentazione  del  MIP  basata  sul  collegamento  tra  il
sistema CUP, il  sistema  informativo  sulle  operazioni  degli  enti
pubblici (SIOPE, operante presso la Ragioneria generale  dello  Stato
per  gli  incassi  e  i  pagamenti  dei  soggetti  classificati  come
amministrazioni pubbliche) ed i principali  sistemi  di  monitoraggio
che  seguono  le  infrastrutture  d'interesse  nazionale,  stipulando
specifici protocolli d'intesa con il Ministero dell'economia e  delle
finanze - RGS,  con  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  con  le
amministrazioni che gestiscono i predetti sistemi; 
  Vista la delibera 31 luglio 2009,  n.  77  (Gazzetta  Ufficiale  n.
242/2009), con la quale questo Comitato - rilevato che i piu' recenti
documenti programmatori  hanno  previsto  l'apertura  accelerata  dei
cantieri rimasti «bloccati» o non  ancora  avviati  nella  precedente
legislatura, tra cui  il  «Ponte  sullo  Stretto  di  Messina»  -  ha
riconsiderato  le  modalita'  di  realizzazione  della  «Variante  di
Cannitello», procedendo alla sostituzione del soggetto  aggiudicatore
ed attribuendo alla «Stretto di Messina S.p.A.» -  individuata  quale
soggetto aggiudicatore del «Ponte sullo Stretto di Messina» dall'art.
16, comma 5, del decreto legislativo n. 190/2002 (ora art. 181, comma
2, del decreto legislativo n. 163/2006) -  la  responsabilita'  della
realizzazione della variante in modo da assicurarne la  coerenza  con
gli altri interventi da eseguire nel territorio calabrese; 
  Considerato che, con decreto emanato dal Ministro  dell'interno  di
concerto  con  il  Ministro  della  giustizia  e  il  Ministro  delle
infrastrutture e  dei  trasporti  il  14  marzo  2003,  e  successive
modifiche e integrazioni, in  relazione  al  disposto  dell'art.  15,
comma 2, del decreto legislativo n. 190/2002 (ora art. 180, comma  2,
del decreto legislativo n. 163/2006), e' stato costituito il Comitato
di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere (CASGO); 
  Considerato che il citato decreto  legislativo  n.  163/2006,  come
integrato dal decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 113: 
    all'art. 161, comma 6-bis, impone ai soggetti responsabili  delle
infrastrutture strategiche, anche se  diversi  dalle  amministrazioni
pubbliche come definite secondo i criteri di  contabilita'  nazionale
SEC 95, di procedere per i loro  pagamenti  in  base  alle  procedure
previste per il SIOPE  e  di  riportare  anche  il  CUP  sui  mandati
informatici utilizzati per il pagamento dei fornitori; 
    all'art. 176, comma 3, lettera e): 
      dispone che i contenuti degli accordi in materia di sicurezza e
di prevenzione e repressione  della  criminalita',  che  il  Soggetto
aggiudicatore di infrastrutture strategiche e' tenuto a stipulare con
gli organi competenti, vengano definiti da questo comitato sulla base
delle linee  guida  indicate  dal  CASGO,  in  ogni  caso  prevedendo
l'adozione  di  protocolli  di  legalita'  che  comportino   clausole
specifiche  di  impegno  dell'impresa  aggiudicataria  a   denunciare
eventuali tentativi di estorsione e conferendo  carattere  vincolante
alle prescrizioni di questo comitato stesso; 
      precisa che le misure di monitoraggio per la prevenzione  e  la
repressione dei tentativi di  infiltrazione  mafiosa  comprendono  il
controllo  dei  flussi   finanziari   connessi   alla   realizzazione
dell'opera,  inclusi  quelli   concernenti   risorse   totalmente   o
parzialmente   a   carico   dei   promotori   e   quelli    derivanti
dall'attuazione di ogni altra modalita' di finanza di progetto; 
      demanda  a  questo  comitato   di   definire   lo   schema   di
articolazione del  monitoraggio  finanziario,  indicando  i  soggetti
sottoposti a tale forma di controllo,  le  modalita'  attraverso  cui
effettuare  il  monitoraggio,  nonche'  le  soglie  di  valore  delle
transazioni finanziare oggetto del monitoraggio stesso; 
  Considerato che  su  proposta  del  CASGO  questo  Comitato  -  con
delibera 27 marzo 2008,  n.  50  (Gazzetta  Ufficiale  n.  186/2008),
integrata con delibera 18 dicembre 2008, n. 107  (Gazzetta  Ufficiale
n. 61/2009), e con delibera 26 giugno 2009, n. 34 - ha  attivato  una
fase di  sperimentazione  finalizzata  a  progettare  e  definire  un
sistema  di  monitoraggio  dei  flussi   finanziari   connessi   alla
realizzazione di infrastrutture strategiche con  specifici  scopi  di
lotta antimafia: 
    individuando l'oggetto della sperimentazione  nella  filiera  dei
fornitori/subappaltatori di parte della tratta T5 della  metro  C  di
Roma; 
    indicando i criteri cui improntare la  sperimentazione,  tra  cui
l'obbligo di utilizzo  di  conti  dedicati  e  di  pagamento  tramite
bonifici on line, che riportino - tra l'altro - il CUP; 
    costituendo apposito gruppo di lavoro incaricato  di  seguire  la
sperimentazione e  rimettendo  il  coordinamento  dell'iniziativa  al
dipartimento per la programmazione ed il coordinamento della politica
economica della Presidenza Consiglio dei Ministri (DIPE); 
    fornendo indicazioni sulle  sanzioni  da  applicare  in  caso  di
inottemperanza ai principi definiti nelle citate delibere; 
    fissando  al  dicembre  2010   il   termine   di   durata   della
sperimentazione; 
    ponendo gli oneri relativi alla sperimentazione, stimati in circa
700 mila euro, a carico del DIPE e imputandoli,  ovviamente  entro  i
limiti delle disponibilita', al cap. 941 del bilancio di spesa  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
  Considerato  che  il  26  giugno  2009  e'  stato  sottoscritto  un
protocollo tra DIPE, CASGO,  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, Ministero dell'economia e  delle  finanze,  consorzio  CBI
(che per conto dell'ABI cura  l'attivita'  bancaria  on  line  per  i
servizi di corporate banking), Roma  Metropolitane  S.p.A.  (soggetto
aggiudicatore della metro C)  e  Metro  C  S.p.A.,  quale  contraente
generale  dei  lavori  di  progettazione  e  realizzazione  di  detta
metropolitana, per definire  le  modalita'  operative  di  attuazione
delle direttive di cui alle menzionate delibere; 
  Considerato che, nelle sedute del 6 novembre  2009  e  17  dicembre
2009, questo comitato ha, rispettivamente, preso atto della relazione
del commissario straordinario nominato ai sensi  dell'art.  4,  comma
4-quater, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,  convertito  dalla
legge 3 agosto 2009, n. 102, e seguenti modifiche  e  integrazioni  -
per rimuovere gli  ostacoli  che  si  frappongono  al  riavvio  delle
attivita' di realizzazione del «Ponte sullo Stretto di Messina» ed ha
previsto  la  copertura  dell'incremento  di  costo   nel   frattempo
registrato per la «Variante di Cannitello» e  pari  a  7  milioni  di
euro; 
  Preso atto che, con nota  1°  dicembre  2009,  n.  91/CASGO/09,  il
coordinatore del CASGO ha  formalizzato  la  proposta,  avanzata  dal
comitato nelle sedute del 5 e 26 novembre  2009,  di  estendere  alla
«Variante di Cannitello» lo schema di monitoraggio varato  per  parte
della tratta T5  della  metro  C  di  Roma,  sottolineando  che  tale
estensione appare giustificata dalle similari,  contenute  dimensioni
dell'intervento e che la medesima potra' fornire un test  attendibile
e significativo per una piu' ampia applicazione, anche in vista della
realizzazione del Ponte; 
  Preso  atto  che  la  proposta  del   CASGO   e'   stata   valutata
positivamente nella  riunione  preparatoria  alla  seduta  di  questo
comitato tenutasi il 16 dicembre 2009; 
  Preso atto che in data 10 marzo 2010, alla  presenza  del  Ministro
dell'interno, e' stato sottoscritto un  protocollo  d'intesa  tra  la
prefettura di Reggio Calabria, la «Stretto  di  Messina  S.p.A.»,  la
Societa' di progetto  Eurolink,  quale  contraente  generale  per  la
realizzazione  del  Ponte  sullo  Stretto,  e  -  limitatamente  alle
clausole  relative  all'assunzione  della  manodopera  locale  -   le
organizzazioni sindacali ai fini della prevenzione dei  tentativi  di
infiltrazione della criminalita' organizzata nei lavori relativi alla
«Variante di Cannitello», quale opera connessa alla realizzazione del
Ponte, e preso atto che nell'occasione le parti,  in  relazione  alle
richiamate valutazioni espresse nella riunione  preparatoria  del  16
dicembre 2009, si sono impegnate  a  stipulare  apposito  e  separato
protocollo di intesa per  disciplinare  il  monitoraggio  finanziario
della variante stessa, prevedendo - a carico del contraente  generale
- l'onere di provvedere  all'accensione  di  conti  correnti  su  cui
appoggiare tutti  i  movimenti  finanziari  di  qualsiasi  importo  e
ponendo, nelle  more  della  stipula  di  detto  protocollo,  analogo
obbligo  a  carico  di  tutti  i  soggetti  della  filiera   comunque
partecipanti alla realizzazione dell'opera; 
  Preso atto che, nell'odierna seduta, sono state sottoposte a questo
comitato le relazioni sul MIP e sul  CUP  relative  al  primo  ed  al
secondo  semestre  2009,  relazioni   che   includono   l'informativa
predisposta dall'apposito gruppo di  lavoro  -  costituito  ai  sensi
della piu' volte menzionata delibera n.  50/2008  -  in  merito  alle
attivita'  svolte  nei  semestri   considerati   relativamente   alla
sperimentazione del monitoraggio della parte della  tratta  T5  della
metro C di Roma prescelta per la sperimentazione stessa; 
  Ritenuto di condividere la proposta di estendere alla «Variante  di
Cannitello» il  modello  di  monitoraggio  finanziario  in  corso  di
sperimentazione per la citata T5 della metro C di  Roma  in  modo  da
disporre  di  elementi  piu'   completi   per   avviare   -   tramite
l'individuazione e la messa a punto di  strumenti,  complementari  al
SIOPE, di acquisizione di dati finanziari, suscettibili di  interesse
anche per il sistema MIP - la definizione di una  procedura  di  piu'
estesa  tracciabilita'  dei  movimenti  finanziari   attinenti   alle
infrastrutture strategiche, conferendo cosi' maggiore trasparenza  al
settore delle opere pubbliche e concorrendo a rendere  piu'  incisiva
l'azione di contrasto alla criminalita' organizzata; 
  Ritenuto di far coincidere la durata massima della  sperimentazione
in questione con quella stabilita  per  la  sperimentazione  relativa
alla tratta T5 della Metro C di Roma e di prevedere  comunicazione  a
questo comitato circa gli esiti della  sperimentazione  stessa  e  le
eventuali criticita' riscontrate; 
  Ritenuto che le valutazioni del DIPE,  condivise  nella  richiamata
nota del coordinatore del CASGO, circa la possibilita'  di  contenere
gli oneri per l'estensione del monitoraggio finanziario - nei termini
indicati - entro lo stanziamento di cui alla richiamata  delibera  n.
50/2008 siano attendibili, posto che  per  detta  estensione  possono
essere utilizzati, sino al 31 dicembre 2010, strumenti, applicativi e
personale impiegati per il monitoraggio finanziario della filiera  di
subappaltatori e fornitori della citata parte della tratta  T5  della
metro C di Roma; 
 
                              Delibera: 
 
  1. Estensione sperimentazione monitoraggio finanziario 
  E'  approvata  la  proposta  specificata  in  premessa,  intesa  ad
estendere  alla  «Variante  di  Cannitello»  la  sperimentazione  del
monitoraggio finanziario previsto dall'art. 176, comma 3, lettera  e)
del decreto legislativo n.  163/2006,  come  integrato  dall'art.  3,
comma 1, lettera l), del decreto legislativo n. 113/2007. 
  2. Criteri per la sperimentazione. 
  2.1. In relazione ai contenuti della proposta richiamata  al  punto
precedente, la sperimentazione del monitoraggio finanziario  avverra'
con le modalita' ed i criteri di cui appresso: 
    la sperimentazione interessera' tutta  la  filiera  dei  soggetti
coinvolti nella realizzazione  della  «Variante  di  Cannitello»,  ad
iniziare, per la parte relativa a detta realizzazione, da «Stretto di
Messina S.p.A» e con  eccezione  eventuale  dei  soli  fornitori  non
soggetti alla legislazione antimafia; 
    la sperimentazione coinvolgera': 
    le    amministrazioni    prioritariamente    interessate     alla
sperimentazione:  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  -  DIPE,
Ministero  dell'interno,  Ministero  delle   infrastrutture   e   dei
trasporti, Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del
tesoro; 
    le  Societa'  «Stretto  di  Messina   S.p.A.»,   quale   soggetto
aggiudicatore dell'opera; 
    la Societa' di progetto Eurolink, nella  qualita'  di  contraente
generale; 
    il consorzio CBI; 
    eventuali istituzioni bancarie ed eventuali ulteriori soggetti la
cui   partecipazione   si   riveli   opportuna   nel   corso    della
sperimentazione; 
    il  coordinamento  della  sperimentazione  sara'  assicurato  dal
citato dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri,  che
- in analogia a quanto effettuato per  la  sperimentazione  di  parte
della tratta T5 della metro C di Roma - stipulera' un  protocollo  di
intesa con gli altri soggetti interessati al fine  di  individuare  i
rispettivi compiti e definire la composizione del  gruppo  di  lavoro
che  seguira'  la  sperimentazione  medesima,  fermo   restando   che
l'attivazione  e  la  gestione  dei  contatti  con  le  imprese   che
compongono la filiera oggetto della sperimentazione  saranno  a  cura
del contraente generale; 
    la sperimentazione sara' improntata ai criteri gia' definiti  per
la sperimentazione di parte della tratta T5 della metro C di  Roma  e
che di seguito si riportano: 
    tracciabilita' dei movimenti finanziari mediante  istituzione  di
«conti correnti dedicati», da utilizzare per tutti gli incassi  ed  i
pagamenti relativi alla realizzazione dell'opera; 
    obbligo di pagamento solo tramite bonifici on line (con  le  sole
eccezioni  gia'  previste   nel   citato   protocollo   relativo   al
monitoraggio finanziario di parte della tratta T5 della  metro  C  di
Roma e con le eventuali ulteriori eccezioni  che  vengano  concordate
anche in relazione a problematiche emerse in fase  di  attuazione  di
detto  protocollo)  che  riportino,  tra  l'altro,  numero  di  conto
addebitato, soggetto ordinante, CUP attribuito al progetto,  soggetto
beneficiario e causale; 
    obbligo,  per  i  titolari  dei  suddetti  conti   dedicati,   di
richiedere alla propria banca di fornire un servizio di  «esito»  dei
singoli pagamenti e di comunicare gli  estratti  conto  all'ente  che
cura il monitoraggio; 
    le modalita' per dare attuazione ai  criteri  esposti  all'alinea
precedenti saranno, in linea di massima, analoghe a quelle  riportate
nel citato protocollo relativo a parte della tratta T5 della metro  C
di Roma. 
  2.2. La sperimentazione  sara'  finalizzata  anche  ad  individuare
possibili  modalita'  di  tracciabilita'  dei  movimenti   finanziari
alternative a quelle indicate al precedente punto 2.1. 
  3. Sanzioni 
  3.1. Il protocollo che, ai sensi del  precedente  punto  2,  verra'
stipulato  per  la  sperimentazione  del   monitoraggio   finanziario
relativo alla "variante di Cannitello" dovra' prevedere,  allo  scopo
di garantire l'effettiva  osservanza  degli  impegni  protocollari  e
sempre in analogia con quanto stabilito  per  la  sperimentazione  di
parte della metro C di Roma, che tutti i contratti e  i  subcontratti
stipulati per la realizzazione di detta variante: 
    a) siano muniti di clausola risolutiva espressa da  attivare  nei
casi in cui pagamenti eseguiti  verso  terzi  dall'accipiens  vengano
effettuati senza avvalersi degli intermediari  abilitati  di  cui  al
decreto legislativo 21  novembre  2007,  n.  231,  e  dispongano,  in
fattispecie del genere, altresi' la corresponsione di una  penale  da
parte del soggetto inadempiente: il soggetto che ha notizia, anche su
segnalazione da parte  degli  organi  competenti,  dell'inadempimento
della   propria   controparte   agli   obblighi    contrattuali    di
tracciabilita'  finanziaria  dei  pagamenti   tale   da   dar   luogo
all'attivazione della clausola risolutiva  espressa  procede  in  tal
senso,  informandone  contestualmente  il  Ministero  dell'interno  -
Direzione investigativa antimafia; 
    b) stabiliscano, per le ipotesi di pagamenti  non  effettuati  su
conti correnti dedicati ovvero non  effettuati  tramite  bonifici  on
line e fatte salve le eccezioni che saranno indicate nello stipulando
protocollo,  l'applicazione  di  una  penale  pecuniaria  di  entita'
variabile, che sia in grado comunque, per le modalita'  effettive  di
comminazione e per il quantum, di esplicare un  effetto  immediato  e
una capacita' dissuasiva concreta e  che  risulti  corrispondente  al
criterio di ragionevole proporzione rispetto all'addebito.  Nel  caso
di  applicazione,  anche  su  segnalazione  da  parte  degli   organi
competenti, di una penale  pecuniaria,  il  contraente  in  bonis  ne
informa la citata Direzione investigativa antimafia. 
  3.2. Le eventuali penali di cui al punto  3.1  lettera  a)  saranno
affidate in custodia al soggetto aggiudicatore e da  questo  poste  a
disposizione del soggetto che,  ai  sensi  di  detto  punto  3.1,  ha
attivato  la  clausola  risolutiva  espressa  nei  limiti  dei  costi
sostenuti per la sostituzione della controparte contrattuale. 
  La parte residua di dette penali e le eventuali penali  di  cui  al
punto 3.1 lettera b) saranno destinate all'incremento della sicurezza
dell'opera ed a far fronte ai costi dell'attivita'  di  monitoraggio,
secondo un programma che il  soggetto  aggiudicatore  sottoporra'  al
gruppo di lavoro previsto al precedente punto 2. 
  3.3. La direzione investigativa antimafia riferisce  al  gruppo  di
lavoro di cui al precedente punto 2 circa i casi di applicazione  del
presente. 
  4. Durata della sperimentazione. 
  4.1. La sperimentazione dovra' concludersi entro il dicembre 2010. 
  4.2. Il DIPE  presentera'  a  questo  comitato,  al  termine  della
sperimentazione, una  relazione  predisposta  dal  citato  gruppo  di
lavoro   sull'attuazione   della   sperimentazione,   segnalando   in
particolare eventuali criticita' riscontrate e proponendo  le  misure
atte a risolverle, nonche' riferendo in ordine a possibili  modalita'
alternative di monitoraggio che nel frattempo abbiano formato oggetto
di valutazione. 
  5. Imputazione oneri. 
  Gli oneri relativi  alla  sperimentazione  per  gli  adempimenti  a
carico del DIPE gravano sull'accantonamento previsto al punto 6 della
delibera n. 50/2008 e, entro il plafond ivi stimato in circa  700.000
euro ed entro i limiti  delle  disponibilita',  saranno  imputati  al
capitolo n. 941 del bilancio di spesa della presidenza stessa. 
    Roma, 13 maggio 2010 
 
                                         Il vice Presidente: Tremonti 
Il segretario del CIPE: Micciche' 

Registrato alla Corte dei conti il 1° settembre 2010 
Ufficio  controllo  Ministeri  economico-finanziari,  registo  n.   4
Economia e Finanze, foglio n. 370