Modifiche al decreto 24 marzo 2005, concernente la gestione della riserva nazionale del regime di pagamento unico della PAC. (10A11118)(GU n.214 del 13-9-2010)
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio
2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno
diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce
taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, che modifica i
regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e
abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003;
Visto il regolamento (CE) n. 1120/2009 della Commissione, del 29
ottobre 2009, recante modalita' di applicazione del regime di
pagamento unico di cui al titolo III del citato regolamento (CE) n.
73/2009 del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) n. 360/2010 della commissione, del 27
aprile 2010, recante modifica degli allegati IV e VIII del
regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 5 agosto 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 191 del 16 agosto 2004, recante disposizioni
per l'attuazione della riforma della politica agricola comune, e
successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 24 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 98 del 29 aprile 2005, concernente la gestione
della riserva nazionale, e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 28 aprile 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 146 del 26 giugno 2006 riguardante
disposizioni per l'attuazione degli articoli 8 e 9 del decreto
ministeriale 5 agosto 2004 nel settore dello zucchero, e successive
modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 22 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 289 del 13 dicembre 2007, recante disposizioni
riguardanti il regime di pagamento unico, e successive modifiche e
integrazioni;
Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee, cosi' come
modificato dall'art. 2, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2004, n.
157, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2004 n. 204,
con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole,
d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito di
propria competenza, provvede con decreto all'applicazione nel
territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunita' europea;
Considerato che l'art. 41 del regolamento (CE) n. 73/2009
stabilisce che gli Stati membri possono utilizzare la riserva
nazionale per assegnare diritti all'aiuto in base a criteri oggettivi
e in modo da assicurare parita' di trattamento tra gli agricoltori ed
evitare distorsioni del mercato e della concorrenza;
Considerata la necessita' di aggiornare gli importi da utilizzare
per il calcolo delle medie regionali;
Acquisita l'intesa della conferenza permanente tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta
dell'8 luglio 2010;
Decreta:
Art. 1
1.L'allegato B del decreto ministeriale 24 marzo 2005, citato in
premessa, e' sostituito dal seguente:
«Allegato B - 1. Ai fini della definizione delle medie regionali di
cui all'art. 2 del presente decreto si utilizza la componente di
plafond nazionale, prevista all'allegato VIII del regolamento (CE) n.
73/2009, immediatamente associabile all'utilizzo delle superfici nel
periodo di riferimento, come riportato nella tabella seguente:
Tabella 1: plafond nazionale per il calcolo delle medie regionali
Parte di provvedimento in formato grafico
Il plafond nazionale disponibile, ricavato come al punto 1 e
decurtato delle percentuali di riduzione previste ai sensi dell'art.
2 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 29 luglio 2009, viene suddiviso tra le diverse zone
elencate nell'allegato A, in proporzione alla percentuale di
generazione degli importi di riferimento (per stesse componenti di
plafond) dei titoli storici nella stessa zona.
Ai fini della determinazione delle medie regionali si utilizza il
totale delle superfici eleggibili dichiarate nel periodo di
riferimento nelle diverse zone, espresso come sommatoria delle
seguenti superfici delle particelle dichiarate nelle domande di aiuto
della PAC:
superfici eleggibili a seminativo di ciascuna particella
dichiarata a premio;
superficie foraggera.
Alle superfici sopra considerate vengono aggiunte le superfici
olivetate e le superfici coltivate ad agrumi considerate per il
calcolo dei titoli all'aiuto, le superfici degli agricoltori che
hanno ricevuto un titolo all'aiuto al regime di pagamento unico per
superficie estirpata per la quale hanno ricevuto il premio
all'estirpazione, le eventuali superfici coltivate a tabacco desunte
dai contratti di coltivazione del periodo di riferimento, le
superfici coltivate a barbabietola di cui all'art. 2, comma 2 del
decreto ministeriale 28 aprile 2006 e le superfici coltivate a
pomodoro di cui all'art. 5 del decreto ministeriale del 22 ottobre
2007, non considerate nel conteggio di cui alla precedente lettera
a).
Per ciascuna particella dichiarata nel periodo di riferimento
varra' il valore piu' recente seguendo l'ordine di recupero
dell'informazione.
Il valore medio regionale e' individuato dal rapporto tra importo
di riferimento disponibile per la regione di cui al punto 2 e
superficie eleggibile regionale di cui al punto 3.».
Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 2 agosto 2010
Il Ministro: Galan
Registrato alla Corte dei conti il 27 agosto 2010
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive,
registro n. 4, foglio n. 86