MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 23 agosto 2010 

Riconoscimento, alla sig.ra  Fernandez  Anna,  di  titolo  di  studio
estero  abilitante  all'esercizio  in  Italia  della  professione  di
psicoterapeutica. (10A11633) 
(GU n.228 del 29-9-2010 - Suppl. Ordinario n. 226)

 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
          delle risorse umane e delle professioni sanitarie 
 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante  Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina  dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero, e successive  modifiche  ed
integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189; 
  Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto n. 286/1998, che recita:
«Il presente testo unico non si  applica  ai  cittadini  degli  Stati
membri dell'Unione Europea, se non in quanto si tratti di norme  piu'
favorevoli, e salvo il disposto dell'articolo 45 della legge 6  marzo
1998, n. 40.»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394 «Regolamento  recante  norme  di  attuazione  del  T.U.  a  norma
dell'art. 1, comma 6, d.lgs. 25 luglio  1998  n.  286»  e  successive
modifiche ed integrazioni, in ultimo il d.P.R. 18  ottobre  2004,  n.
334; 
  Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394/1999 ed,  in
particolare,  il  comma  7  dell'art.   50,   che   disciplinano   il
riconoscimento dei titoli professionali abilitanti  all'esercizio  di
una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte  dei
cittadini non comunitari, nonche' dei titoli accademici, di studio  e
di  formazione  professionale,  complementari  dei  predetti   titoli
professionali abilitanti all'esercizio di una professione  sanitaria,
ai  fini  dell'ammissione  agli  impieghi  e  dello  svolgimento   di
attivita' sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale; 
  Visto il d.lgs. 9 novembre 2007, n.  206  concernente  l'attuazione
della  direttiva  2005/36/CE   relativa   al   riconoscimento   delle
qualifiche professionali; 
  Visto, in particolare, l'art. 60 commi 2, 3 e 4  di  detto  decreto
legislativo; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001,  n.
328 concernente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina  dei
requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative  prove
per l'esercizio di talune professioni, nonche' della  disciplina  dei
relativi ordinamenti»; 
  Visto l'art. 29 della legge 18 febbraio 1989,  n.  56,  cosi'  come
modificato dalla legge 28 febbraio 2008, n.  31  di  conversione  del
decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248; 
  Vista l'istanza in data 30 settembre 2007,  corredata  da  relativa
documentazione, con la quale la sig.ra Fernandez Anna, nata a Roma il
giorno 6  giugno  1963,  di  cittadinanza  italiana,  ha  chiesto  al
Ministero della giustizia il riconoscimento del titolo  professionale
di «Licenced Marriage and Family Therapist», rilasciato  in  data  24
settembre 2002 dal «Board of Behavioral Sciences» dello  Stato  della
California (U.S.A.), ai fini dell'esercizio in Italia  dell'attivita'
psicoterapeutica; 
  Accertata la completezza  e  la  regolarita'  della  documentazione
prodotta dall'interessata; 
  Viste le sentenze del Consiglio di Stato n. 1278 e n. 1279  del  25
marzo 2005; 
  Considerato che le suddette  pronunce,  seppur  riferite  a  titoli
comunitari,  statuiscono  un  principio   generale   applicabile   in
fattispecie analoghe; 
  Preso atto che nella riunione della Conferenza dei servizi, di  cui
all'art. 16 del d.lgs. 9  novembre  2007,  n.  206,  tenutasi  presso
questo Ministero in data 20 luglio 2010, si e' ritenuto sussistano  i
requisiti per il riconoscimento automatico del titolo in questione; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  A  partire  dalla  data  del  presente   decreto,   il   titolo
professionale di «Licenced Marriage and Family Therapist», rilasciato
in data 24 settembre 2002 dal «Board of  Behavioral  Sciences»  dello
Stato della California (U.S.A.) alla sig.ra Fernandez  Anna,  nata  a
Roma  il  giorno  6  giugno  1963,  di  cittadinanza   italiana,   e'
riconosciuto quale  titolo  abilitante  all'esercizio  dell'attivita'
psicoterapeutica in Italia; 
  2.  La  dott.ssa  Fernandez  Anna  e',  pertanto,  autorizzata   ad
esercitare in Italia l'attivita' psicoterapeutica, previa  iscrizione
all'Albo degli psicologi dell'Ordine territorialmente competente, che
provvede ad informare questo Dicastero della avvenuta annotazione; 
  3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma  8-bis  d.P.R.
31 agosto 1999, n. 394,  qualora  il  sanitario  non  si  iscriva  al
relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due  anni  dal
suo rilascio; 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 23 agosto 2010 
 
                                      Il direttore generale: Leonardi