MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 23 agosto 2010 

Riconoscimento, alla sig.ra Medici Florencia,  di  titolo  di  studio
estero  abilitante  all'esercizio  in  Italia  della  professione  di
psicologo. (10A11665) 
(GU n.228 del 29-9-2010 - Suppl. Ordinario n. 226)

 
 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
          delle risorse umane e delle professioni sanitarie 
 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante  testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina  dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero, e successive  modifiche  ed
integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189; 
  Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto n. 286/1998, che recita:
«Il presente testo unico non si  applica  ai  cittadini  degli  Stati
membri dell'Unione europea, se non in quanto si tratti di norme  piu'
favorevoli, e salvo il disposto dell'art.  45  della  legge  6  marzo
1998, n. 40.»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma
dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286»  e
successive modifiche  ed  integrazioni,  in  ultimo  il  decreto  del
Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334; 
  Visto, in particolare, l'art.  49  relativo  al  riconoscimento  di
titoli abilitanti all'esercizio delle professioni; 
  Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n.  206,  concernente
l'attuazione della direttiva 2005/36/CE  relativa  al  riconoscimento
delle qualifiche professionali; 
  Visto, in particolare, l'art. 60, commi 2, 3 e 4 di  detto  decreto
legislativo; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001,  n.
328, concernente «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina  dei
requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative  prove
per l'esercizio di talune professioni, nonche' della  disciplina  dei
relativi ordinamenti»; 
  Visto l'art. 29 della legge 18 febbraio 1989,  n.  56,  cosi'  come
modificato dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31,  di  conversione  del
decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248; 
  Vista l'istanza in  data  3  aprile  2009,  corredata  da  relativa
documentazione, con la quale  la  sig.ra  Medici  Florencia,  nata  a
Campana (Buenos Aires) - Argentina il  giorno  10  ottobre  1979,  di
cittadinanza italiana, ha chiesto il  riconoscimento  del  titolo  di
«Licenciada en Psicologia», rilasciato in data 24 febbraio 2005 dalla
«Universidad del  Aconcagua»  di  Mendoza  (Argentina),  con  cui  e'
registrata presso il «Ministerio de Salud» del Governo di Mendoza dal
7 gennaio 2005, ai fini dell'esercizio, in Italia, della  professione
di psicologo; 
  Accertata la completezza  e  la  regolarita'  della  documentazione
prodotta dall'interessata; 
  Preso atto che nella riunione della Conferenza dei servizi, di  cui
all'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, tenutasi
presso questo Ministero in  data  20  luglio  2010,  si  e'  ritenuto
sussistano i requisiti per il riconoscimento automatico del titolo in
questione; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165; 
 
                              Decreta: 
 
  1. A  partire  dalla  data  del  presente  decreto,  il  titolo  di
«Licenciada en Psicologia», rilasciato in data 24 febbraio 2005 dalla
«Universidad del Aconcagua» di Mendoza (Argentina), con cui la sig.ra
Medici Florencia, nata a Campana (Buenos Aires) - Argentina il giorno
10 ottobre 1979, di cittadinanza italiana, e'  registrata  presso  il
«Ministerio de Salud» del Governo di Mendoza dal 7 gennaio  2005,  e'
riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio della  professione
di psicologo in Italia. 
  2. La  dott.ssa  Medici  Florencia  e',  pertanto,  autorizzata  ad
esercitare in Italia la professione di psicologo,  previa  iscrizione
all'albo  degli  psicologi,  sez.  A   dell'ordine   territorialmente
competente, che provvede ad informare questo Dicastero della avvenuta
iscrizione. 
  3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis, decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.  394,  qualora  il
sanitario non  si  iscriva  al  relativo  albo  professionale,  perde
efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio. 
  4. Il presente decreto sara' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 23 agosto 2010 
 
                                      Il direttore generale: Leonardi