COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 13 maggio 2010 

Schema di convenzione unica tra Anas  S.p.a.  e  societa'  autostrade
Valdostane S.p.a. (Deliberazione n. 17/2010). (10A11820) 
(GU n.232 del 4-10-2010)

 
 
 
                    IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 
  Vista la legge 28 marzo 1968, n. 382, ed in  particolare  l'art.  6
che istituisce un Fondo centrale di garanzia, poi soppresso dall'art.
1,  comma  1025,  della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296   (legge
finanziaria); 
  Visto l'art. 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, che demanda a
questo Comitato l'emanazione di direttive per  la  concessione  della
garanzia dello Stato, per la revisione degli strumenti  convenzionali
e, a  decorrere  dall'anno  1994,  per  la  revisione  delle  tariffe
autostradali; 
  Visto l'art. 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che reca, tra
l'altro, ulteriori disposizioni in tema di concessioni  autostradali,
proseguendo nel processo di progressiva privatizzazione del settore; 
  Vista la direttiva della Presidenza del Consiglio dei  Ministri  in
data  27  gennaio  1994  (Gazzetta  Ufficiale  n.  43/1994),  recante
«Principi sull'erogazione dei servizi pubblici»; 
  Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 15  aprile  1997,
n. 125, emanato di concerto  con  il  Ministro  del  tesoro  e  della
programmazione  economica   e   relativo   allo   schema   di   piano
economico-finanziario   da   adottare   da   parte   delle   societa'
concessionarie autostradali; 
  Visto il decreto legislativo  5  dicembre  1997,  n.  430,  che  ha
confermato a questo Comitato la funzione di definire le linee guida e
i principi comuni per le Amministrazioni che esercitano  funzioni  in
materia di  regolazione  dei  servizi  di  pubblica  utilita',  ferme
restando le competenze delle Autorita' di settore; 
  Vista la direttiva del Ministro  dei  lavori  pubblici  20  ottobre
1998, emanata di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio  e
della  programmazione  economica,  concernente  «Direttiva   per   la
revisione  degli  strumenti  convenzionali  tra   ANAS   e   societa'
concessionarie di autostrade»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  30
dicembre 1998 (Gazzetta Ufficiale n. 26/1999, supplemento  ordinario)
emanato ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge  12  maggio  1995,  n.
163, convertito dalla legge 11 luglio 1995, n. 273, e recante «Schema
generale di  riferimento  per  la  predisposizione  della  carta  dei
servizi pubblici del settore trasporti (Carta della mobilita')»; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286,  che  all'art.
11 stabilisce ulteriori principi in  tema  di  qualita'  dei  servizi
pubblici; 
  Visto l'art.  21  del  decreto-legge  24  dicembre  2003,  n.  355,
convertito nella legge 27 febbraio 2004, n. 47, recante  disposizioni
in  materia  di  concessioni  autostradali,  cosi'  come   modificato
dall'art. 2, comma 89, del decreto-legge  3  ottobre  2006,  n.  262,
appresso menzionato; 
  Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni
urgenti in materia tributaria e finanziaria, convertito  nella  legge
24 novembre 2006, n. 286; 
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge  finanziaria  2007),
che all'art. 1, comma 1020 e seguenti, detta  ulteriori  disposizioni
per il settore autostradale,  in  particolare  apportando,  al  comma
1030, modifiche alla normativa citata al visto precedente  e  che  e'
stata  poi  ulteriormente  modificata   dall'art.   8-duodecies   del
decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, che ha, tra l'altro, introdotto la
possibilita' per il concessionario di concordare  con  il  concedente
una formula semplificata del sistema  di  adeguamento  annuale  delle
tariffe di pedaggio; 
  Visto l'art. 19, comma 9-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,
che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della  citata  legge
di conversione abroga, l'art. 1, comma 1021, della  citata  legge  n.
296/2006, dettando una nuova disciplina  in  tema  di  «sovrapprezzi»
alle tariffe autostradali; 
  Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge  finanziaria  2010),
che, all'art. 2, comma 202, ha disposto che gli schemi di convenzioni
autostradali sottoscritti con ANAS sino alla  data  del  31  dicembre
2009 sono approvati ope legis «a condizione  che  i  suddetti  schemi
recepiscano  le  prescrizioni  richiamate  dalle  delibere  CIPE   di
approvazione,  ai  fini  dell'invarianza  di  effetti  sulla  finanza
pubblica, fatti salvi gli schemi di convenzioni gia' approvati»; 
  Vista la propria delibera 24 aprile 1996, n. 65 (Gazzetta Ufficiale
n. 118/1996), in  materia  di  disciplina  dei  servizi  di  pubblica
utilita'  non  gia'  diversamente  regolamentati  ed   in   tema   di
determinazione delle relative tariffe; 
  Viste le delibere 8 maggio  1996,  n.  81  (Gazzetta  Ufficiale  n.
138/1996), e 9 luglio 1998, n. 63 (Gazzetta Ufficiale  n.  199/1998),
che hanno istituito, ai sensi del punto 20 della delibera n.  65  del
1996, e regolamentato il Nucleo di consulenza per l'attuazione  delle
linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica  utilita',  di
seguito denominato NARS; 
  Vista la delibera 20 dicembre 1996, n. 319 (Gazzetta  Ufficiale  n.
305/1996),  con  la  quale  viene  definito  lo  schema   regolatorio
complessivo del  settore  ed  in  particolare  viene  indicata  nella
metodologia del price-cap il sistema di determinazione delle  tariffe
nonche' stabilita in cinque anni la durata del periodo regolatorio; 
  Vista la delibera 26 gennaio 2007,  n.  1  (Gazzetta  Ufficiale  n.
41/2007), che detta criteri in materia di regolazione  economica  del
settore autostradale; 
  Vista la delibera 15 giugno 2007,  n.  39  (Gazzetta  Ufficiale  n.
197/2007), che sostituisce la delibera n. 1/2007; 
  Vista la direttiva 30  luglio  2007  emanata  dal  Ministero  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  di  concerto  con   il   Ministero
dell'economia e  delle  finanze  (Gazzetta  Ufficiale  n.  224/2007),
recante   «Criteri   di   autorizzazione   alle   modificazioni   del
concessionario    autostradale,    derivanti    da     concentrazione
comunitaria»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  25
novembre 2008, con il quale si e' proceduto alla riorganizzazione del
NARS e che, all'art. 1, comma 1, prevede la verifica, da parte  dello
stesso Nucleo, dell'applicazione, negli schemi di  convenzione  unica
sottoposti a questo Comitato, dei principi in materia di  regolazione
tariffaria relativi al settore considerato; 
  Vista la direttiva emanata dal Ministro delle infrastrutture e  dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
ai sensi dell'art. 1, comma 1025, della citata legge n. 296/2006; 
  Viste le note 27 ottobre 2009, n. 42437,  e  17  novembre  2009  n.
45947, con le quali il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
ha trasmesso,  rispettivamente,  lo  schema  di  «convenzione  unica»
siglato in data 2 settembre 2009 tra «ANAS S.p.a.» e la «SAV S.p.a.»,
corredato  dai  relativi  allegati  e  da  relazione  istruttoria,  e
documentazione integrativa; 
  Considerato che il NARS, nella seduta del 16 dicembre 2009, ha reso
il parere n. 10 con cui si e' pronunciato  favorevolmente  in  merito
allo schema di «convenzione unica» tra «ANAS» e «SAV»,  a  condizione
che  si  tenesse  conto  di  alcune  osservazioni  e  raccomandazioni
formulate nel parere stesso; 
  Considerato  che,  nel  corso  dell'istruttoria,  il  Ministero  di
settore ed il Ministero dell'economia e delle finanze hanno formulato
ulteriori osservazioni oltre a quelle rappresentate in sede NARS; 
  Considerato che, con nota 4 marzo 2010, n. 9508, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, alla  luce  di  quanto  previsto  dal
citato art. 2, comma 202, della  legge  n.  191/2009,  ha  richiesto,
previo parere del NARS,  l'iscrizione  all'ordine  del  giorno  della
prima  seduta  utile  di  questo  Comitato  di   alcuni   schemi   di
«convenzione unica», tra cui quello all'esame; 
  Considerato che il NARS si e' nuovamente pronunziato  sul  predetto
schema di convenzione, nella seduta dell'11 maggio 2010 (parere n. 9)
alla luce del nuovo quadro normativo; 
  Considerato che  la  «Societa'  autostrade  valdostane  S.p.a.»  ha
richiesto ad  «ANAS  S.p.a.»  il  riequilibrio  economico-finanziario
della concessione ai sensi della citata delibera di  questo  Comitato
n.  39/2007  optando  per  l'applicazione  della  formula  tariffaria
introdotta  a  seguito  delle  modifiche  all'art.  8-duodecies   del
decreto-legge n. 59/2008, convertito, con modificazioni, dalla  legge
n. 101/2008; 
  Considerato che, nel corso della riunione preparatoria dell'odierna
seduta, e' stata consegnata la nota n. 20656 di  pari  data,  con  la
quale il Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti  esprime  le
motivazioni  per  cui  non  ritiene  recepibili  le  indicazioni   di
carattere  generale  formulate  dal  NARS  in   merito   alle   cause
legittimanti  la  corresponsione  di  un  indennizzo  a  favore   del
concessionario  in  caso  di  recesso,  revoca  e  risoluzione  della
convenzione, alla rimodulazione del debito verso il Fondo centrale di
garanzia ed alle verifiche sui parametri  di  costruzione  dei  piani
economico-finanziari; 
  Considerato che con nota 12 maggio 2010,  n.  40198,  il  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  RGS,   segnala   che   l'appunto
istruttorio predisposto  dagli  uffici  di  questo  Comitato  per  la
riunione preparatoria dell'odierna  seduta  include  le  prescrizioni
richieste dalla RGS anche in linea con le indicazioni del NARS, salve
le definitive valutazioni  dello  stesso  Ministero  in  ordine  alla
destinazione dei profitti aggiuntivi  derivanti  dall'incremento  del
volume di traffico rispetto alle previsioni; 
  Considerato che con  successiva  nota  3  maggio  2010,  n.  43722,
consegnata in seduta, il Ministero dell'economia e  delle  finanze  -
RGS, ha espresso le proprie valutazioni  in  merito  alla  richiamata
lettera del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  n.  20656
dell'11 maggio 2010; 
  Udita  la  relazione  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti; 
 
                            Prende atto: 
 
  1. Dei contenuti dello schema di «convenzione unica»  da  stipulare
tra «ANAS S.p.a.» e la «SAV S.p.a.» e, in particolare, che: 
    lo schema di convenzione ha per oggetto l'integrale  ed  unitaria
regolamentazione del rapporto tra il concedente ed il  concessionario
per la progettazione, la  costruzione  e  l'esercizio  di  tutti  gli
interventi gia' assentiti in concessione di costruzione ed  esercizio
o di solo esercizio dalla convenzione, stipulata in data  28  gennaio
2003; le  nuove  opere  sono  relative  alla  sicurezza  stradale  ed
ambientale oltre a interventi nelle gallerie ai fini della  sicurezza
e del miglioramento della viabilita' di adduzione; 
    il piano economico-finanziario prevede un totale investimenti, al
2013, pari a 79,5 milioni  di  euro  di  cui  27,9  milioni  di  euro
effettuati al 31 dicembre 2008 e 51,6 milioni di euro da  effettuarsi
nel quinquennio 2009-2013, comprensivi di circa 8 milioni di euro per
la realizzazione di una prima parte di interventi da eseguirsi  nelle
gallerie ai sensi del decreto legislativo n. 264/2006; 
    l'importo delle opere in esercizio al 31 dicembre 2008 ammonta  a
562,1 milioni di euro: pertanto il  totale  degli  investimenti  alla
scadenza prevista al 31 dicembre 2032 ammontera' a 613,8  milioni  di
euro; 
    al termine della concessione (anno 2032) non  e'  previsto  alcun
valore di subentro; 
    la societa' concessionaria  risulta  esposta  nei  confronti  del
soppresso Fondo centrale di garanzia per  un  importo  pari  a  185,8
milioni di euro, di cui e' previsto il rimborso entro l'anno 2025; 
    il WACC (tasso di remunerazione del capitale investito), al lordo
dell'imposizione fiscale, e' pari al 9,67 per cento; 
    la concessionaria, come esposto, ha  optato  per  la  formula  di
adeguamento tariffario semplificata, assumendo a riferimento il tasso
di inflazione effettiva degli ultimi  dodici  mesi,  calcolato  sulla
base della variazione media annua dei prezzi al consumo per  l'intera
collettivita'  nazionale  (indice  NIC)  registrata  dall'ISTAT   nel
periodo 1° luglio-30 giugno antecedente alla  data  di  presentazione
della richiesta di variazione tariffaria, e quantificando nel 70  per
cento la misura dell'inflazione da considerare; 
    la convenzione prevede anche l'applicazione di una  componente  X
di segno negativo, quale fattore percentuale di  adeguamento  annuale
della tariffa determinato all'inizio di ogni  periodo  regolatorio  e
che  comporta  un  aumento  medio  della  tariffa,  nel   quinquennio
2010-2014, pari all'8,05 per cento; 
    il  valore  del  parametro  K,  effettuato   sul   valore   degli
investimenti nel quadriennio 2011-2014,  comporta  un  aumento  della
tariffa, nello stesso quinquennio, del 2,25% annuo; 
    l'art. 19 e l'allegato C individuano gli indicatori  di  qualita'
che  riproducono  quelli   tradizionalmente   adottati   e   riferiti
all'incidentalita' ed allo stato strutturale delle  pavimentazioni  e
le  cui  variazioni  nella  fattispecie   rilevano   solo   ai   fini
dell'eventuale  applicazione  di  sanzioni,  mentre  l'art.  30   del
medesimo schema stabilisce a carico  del  concessionario  l'onere  di
redigere la Carta dei servizi e di  procedere  al  suo  aggiornamento
annuale e l'art. 3.2, lettera e) prevede l'obbligo del concessionario
stesso di introdurre le modifiche agli  indicatori  di  qualita'  che
risultano necessarie ai sensi  delle  direttive  di  questo  Comitato
adottate anche in attuazione del citato art. 21, comma 3, del decreto
legge n. 355/2003 convertito dalla legge n. 47/2004. 
  2. Della necessita' di confermare, in relazione alle considerazioni
svolte dal Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  nella  citata
lettera del 13 maggio 2010, lo stralcio  dei  «mutamenti  del  quadro
legislativo e regolatorio» dalle cause legittimanti la corresponsione
di un indennizzo da  parte  del  concedente  in  caso  di  cessazione
anticipata del rapporto convenzionale, nonche'  della  necessita'  di
verifiche sulla correttezza dei parametri di  costruzione  del  piano
economico-finanziario; 
 
                              Delibera: 
 
  Ai sensi dell'art. 2, comma 202, della legge 23 dicembre  2009,  n.
191, sono formulate, in ordine allo schema di convenzione  tra  «ANAS
S.p.a.» e «SAV S.p.a.», le seguenti prescrizioni intese ad assicurare
l'invarianza di effetti sulla finanza pubblica: 
    l'art. 3, comma 2, e' da integrare richiamando la  direttiva  del
30 luglio 2007 citata in premessa ed in  modo  da  prevedere  che  il
concessionario si impegni: 
      aa) a prestare in caso di operazioni di carattere straordinario
(fusioni, scissioni, acquisti o cessioni di rami di azienda  e  altre
operazioni di trasformazione societaria) tutte le garanzie idonee  ad
assicurare  la  completa  realizzazione  delle  opere  assentite   in
concessione e non eseguite alla data dell'operazione; 
      bb)  ad  assicurare,  in  caso  di  operazioni   di   carattere
straordinario di cui alla lettera aa) che, all'esito dell' operazione
stessa,  il  costo  delle  provvista   finanziaria   occorrente   per
l'adempimento degli obblighi di convenzione  non  sara'  superiore  a
quello precedentemente sostenuto, assumendo come elemento di giudizio
anche le variazioni del rating; 
      cc) a richiedere la preventiva autorizzazione  del  Concedente,
per l'esecuzione di operazioni di carattere straordinario di cui alle
precedenti  lettere  aa)  e  bb),  in  conformita'   alla   normativa
comunitaria di cui  al  regolamento  CE  n.  139/2004,  nonche'  alla
normativa nazionale; 
    deve essere adeguato l'art. 5-bis in modo da  prevedere  che,  in
ottemperanza a quanto previsto in materia dalla direttiva emanata  ai
sensi dell'art. 1, comma 1025,  della  legge  n.  296/2006  e  meglio
specificata  in  premessa,  il  piano   economico-finanziario   venga
rimodulato prevedendo la restituzione anticipata rispetto all'attuale
piano di rimborso, del debito verso l'ex Fondo centrale  di  garanzia
nei limiti dei flussi di cassa  netti  disponibili  annualmente  come
riportati nel suddetto piano; 
    considerato che l'art. 3, comma  2,  lettera  v)  fa  riferimento
esclusivamente alle garanzie previste dal titolo VII del decreto  del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e che l'art.  6
non prevede esplicitamente tutte le garanzie richieste dalla  vigente
normativa, tra l'altro, per la fase di gestione, il predetto  art.  6
deve essere adeguatamente  integrato  in  modo  che  risulti  che  il
concessionario e' tenuto a fornire tutte le garanzie assicurative  di
cui  all'art.  86,  comma  1,  lettera  o)  del  citato  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  554/1999  per  le   attivita'   di
progettazione, costruzione e gestione; 
    e' da rivedere la clausola (art.  9)  sulla  decadenza  calcolato
secondo la normativa applicabile ai singoli investimenti, sostituendo
come segue il comma 3: «Il concedente subentra in  tutti  i  rapporti
attivi e passivi ad eccezione di quelli di natura finanziaria, di cui
e' titolare il concessionario e relativi all'oggetto  della  presente
convenzione,  in  essere   al   momento   del   trasferimento   della
concessione, fermo restando il diritto di rivalsa del concedente  nei
confronti del concessionario.  Il  trasferimento  e'  subordinato  al
pagamento da parte del concedente al concessionario  decaduto  di  un
importo corrispondente al  costo  degli  investimenti  effettivamente
sostenuto,  al  netto  degli  ammortamenti,  calcolato   secondo   la
normativa  applicabile  ai  singoli  investimenti   autorizzati   dal
concedente, certificati da una societa' di revisione scelta di comune
accordo  ovvero,  in  caso  di  disaccordo,  dal  concedente,   salvo
eventuali modifiche normative e regolamentari»; 
    all'art. 9-bis, primo comma, deve essere eliminato l'inciso  «ivi
inclusi mutamenti sostanziali del quadro legislativo e regolatorio»; 
    deve essere integrato l'art. 11, comma 7, con  una  clausola  che
preveda l'accollo al  concessionario  degli  oneri  di  progettazione
nell'ipotesi che la medesima non sia approvata in sede di  Conferenza
dei servizi; 
    all'art. 11, comma 8, deve essere  prevista  la  destinazione  di
tutti  gli  extraprofitti  relativi  allo  svolgimento  di  attivita'
commerciali su sedimi  demaniali  e  realizzati  nell'ultimo  periodo
regolatorio al riequilibrio del piano economico-finanziario; 
    l'art. 12, comma 1, e' da  integrare  indicando  le  disposizioni
normative che ne fissano la misura; 
    deve essere modificata la  clausola  di  cui  all'art.  13  della
convenzione prevedendo  che  tutti  i  ricavi  conseguiti  dalle  sub
concessioni  sul  sedime  autostradale  e   dalle   altre   attivita'
collaterali svolte, ivi comprese quelle relative allo sfruttamento  a
fini commerciali delle reti di telecomunicazioni, sono  destinati  al
riequilibrio economico finanziario della concessione; 
    debbono essere chiariti i motivi dell'inserimento del  fattore  X
nell'ambito della formula tariffaria  semplificata,  posto  che  tale
componente,  che  viene  presentata  quale  fattore  percentuale   di
adeguamento annuale della  tariffa  determinato  all'inizio  di  ogni
periodo regolatorio e costante all'interno di esso, non e'  di  norma
ricompreso nella formula tariffaria semplificata (art. 15); 
    all'art. 17-bis, comma 1  prevedere  che  «le  somme  accantonate
diventeranno  disponibili  per   il   concessionario,   su   apposita
disposizione   del   concedente,   al   raggiungimento   del   valore
dell'investimento  previsto  nel   piano   finanziario   incrementato
dell'importo da accantonare di cui sopra. Qualora l'importo di  spesa
di piano finanziario incrementato dell'accantonamento  sia  superiore
alla spesa consuntivata, detta eccedenza dovra' essere utilizzata per
la   realizzazione   di   opere    reversibili    di    completamento
dell'autostrada  in  concessione.  L'individuazione  di  dette  opere
avverra' in sede di aggiornamento del piano finanziario». 
 
                             Raccomanda 
 
al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di avere cura di: 
    adottare tutte le iniziative possibili affinche' in  tempi  brevi
vengano sottoposte a questo Comitato linee-guida  previste  ai  punti
3.3 e 3.12 del documento tecnico allegato alla  delibera  n.  39/2007
nella stesura aggiornata richiesta  ad  «ANAS  S.p.a.»  con  nota  28
ottobre 2009, n. 42779,  e  l'aggiornamento  dello  schema  di  piano
finanziario  emanato  con  il  citato  decreto  interministeriale  n.
125/1997; 
    sottoporre, in tempi brevi, a questo Comitato anche  la  proposta
di integrazione  degli  standard  di  qualita'  e  di  misurazione  e
verifica dei relativi livelli prevista  all'art.  21,  comma  3,  del
decreto-legge n. 355/2003, convertito dalla legge n. 47/2004; 
    attivarsi affinche' nella costruzione delle dinamiche tariffarie,
anche in  relazione  al  numero  limitato  di  societa'  autostradali
quotate sul mercato regolamentato, sia svolta un'analisi di benchmark
anche su societa' quotate operanti  in  altri  settori  del  comparto
trasporti; 
    assicurare adeguate  e  puntuali  verifiche  sul  rispetto  della
convenzione, garantendo nel contempo un monitoraggio costante; 
 
                               Invita 
 
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti a riferire, in esito
alle verifiche condotte tra il concedente  e  il  concessionario,  al
termine del primo periodo regolatorio in  merito,  tra  l'altro  alla
portata  della  clausola  che  prevede  la  riprogrammazione   e   la
remunerazione,  come  nuovi,  degli  interventi  non  realizzati  nel
periodo precedente (art. 17.4). 
    Roma, 13 maggio 2010 
 
                                         Il Vice Presidente: Tremonti 
 
Il segretario: Micciche' 

Registrato alla  Corte  dei  conti  il  24  settembre  2010,  Ufficio
controllo Ministeri Economico-Finanziari, registro n.  5  Economia  e
finanze, foglio n. 340.