COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 22 luglio 2010 

Schema di convenzione unica tra Anas  S.p.a.  e  Societa'  Autostrada
tirrenica (SAT) S.p.a. (Determinazione n. 78/2010). (10A11824) 
(GU n.235 del 7-10-2010)

 
 
 
                    IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 
  Vista la legge 28 marzo 1968, n. 382, ed in  particolare  l'art.  6
che istituisce un Fondo centrale di garanzia, poi soppresso dall'art.
1,  comma  1025,  della  legge  27  dicembre  2006,  n.  196   (legge
finanziaria); 
  Visto l'art. 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, che demanda a
questo Comitato l'emanazione di direttive per  la  concessione  della
garanzia dello Stato, per la revisione degli strumenti  convenzionali
e, a  decorrere  dall'anno  1994,  per  la  revisione  delle  tariffe
autostradali; 
  Visto l'art. 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che reca, tra
l'altro, ulteriori disposizioni in tema di concessioni  autostradali,
proseguendo nel processo di progressiva privatizzazione del settore; 
  Vista la direttiva della Presidenza del Consiglio dei  Ministri  in
data  27  gennaio  1994  (Gazzetta  Ufficiale  n.  43/1994)   recante
«Principi sull'erogazione dei servizi pubblici»; 
  Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 15  aprile  1997,
n. 125, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del  bilancio
e della programmazione economica e  relativo  allo  schema  di  piano
economico-finanziario   da   adottare   da   parte   delle   societa'
concessionarie autostradali; 
  Visto il decreto legislativo  5  dicembre  1997,  n.  430,  che  ha
confermato a questo comitato la funzione di definire le linee guida e
i principi comuni per le amministrazioni che esercitano  funzioni  in
materia di  regolazione  dei  servizi  di  pubblica  utilita',  ferme
restando le competenze delle autorita' di settore; 
  Vista la direttiva del Ministro dei lavori pubblici 20 ottobre 1998
- emanata di concerto con il Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e
della  programmazione  economica  -  concernente  «Direttiva  per  la
revisione  degli  strumenti  convenzionali  tra   ANAS   e   societa'
concessionarie di autostrade»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  30
dicembre 1998 (Gazzetta Ufficiale n. 26/1999 S.O.) emanato  ai  sensi
dell'art. 2 del decreto-legge 12  maggio  1995,  n.  163,  convertito
dalla legge 11 luglio 1995, n. 273, e  recante  «Schema  generale  di
riferimento per la predisposizione della carta dei  servizi  pubblici
del settore trasporti (Carta della mobilita')»; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, che,  all'art.
11, stabilisce ulteriori principi in tema  di  qualita'  dei  servizi
pubblici; 
  Visto l'art.  21  del  decreto-legge  24  dicembre  2003,  n.  355,
convertito nella legge 27 febbraio 2004, n. 47, recante  disposizioni
in  materia  di  concessioni  autostradali,  cosi'  come   modificato
dall'art. 2, comma 89, del decreto-legge  3  ottobre  2006,  n.  262,
appresso menzionato; 
  Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni
urgenti in materia tributaria e finanziaria, convertito  nella  legge
24 novembre 2006, n. 286; 
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge  finanziaria  2007),
che all'art. 1, comma 1020 e seguenti, detta  ulteriori  disposizioni
per il settore autostradale, in particolare  apportando  -  al  comma
1030 - modifiche alla normativa citata al visto precedente, e che  e'
stata  poi  ulteriormente  modificata   dall'art.   8-duodecies   del
decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, che ha, tra l'altro, introdotto la
possibilita' per il concessionario di concordare  con  il  concedente
una formula semplificata del sistema  di  adeguamento  annuale  delle
tariffe di pedaggio; 
  Visto l'art. 19, comma 9-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,
che - a decorrere dalla data di entrata in vigore della citata  legge
di conversione - abroga l'art. 1, comma 1021, della citata  legge  n.
296/2006, dettando una nuova disciplina  in  tema  di  «sovrapprezzi»
alle tariffe autostradali; 
  Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Legge  finanziaria  2010),
che, all'art. 2, comma 202, ha disposto che gli schemi di convenzioni
autostradali sottoscritti con ANAS sino alla  data  del  31  dicembre
2009 sono approvati ope legis «a condizione  che  i  suddetti  schemi
recepiscano  le  prescrizioni  richiamate  dalle  delibere  CIPE   di
approvazione,  ai  fini  dell'invarianza  di  effetti  sulla  finanza
pubblica, fatti salvi gli schemi di convenzioni gia' approvati»; 
  Vista la propria delibera 24 aprile 1996, n. 65 (Gazzetta Ufficiale
n. 118/1996), in  materia  di  disciplina  dei  servizi  di  pubblica
utilita'  non  gia'  diversamente  regolamentati  ed   in   tema   di
determinazione delle relative tariffe; 
  Viste le delibere 8 maggio  1996,  n.  81  (Gazzetta  Ufficiale  n.
138/1996), e 9 luglio 1998, n. 63 (Gazzetta Ufficiale  n.  199/1998),
che hanno istituito - ai sensi del punto 20 della delibera n. 65  del
2006 - e regolamentato il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle
linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica  utilita',  di
seguito denominato NARS; 
  Vista la delibera 20 dicembre 1996, n. 319 (Gazzetta  Ufficiale  n.
305/1996),  con  la  quale  viene  definito  lo  schema   regolatorio
complessivo del  settore  ed  in  particolare  viene  indicata  nella
metodologia del price-cap il sistema di determinazione delle  tariffe
nonche' stabilita in cinque anni la durata del periodo regolatorio; 
  Vista la delibera 26 gennaio 2007,  n.  1  (Gazzetta  Ufficiale  n.
41/2007), che detta criteri in materia di regolazione  economica  del
settore autostradale; 
  Vista la delibera 15 giugno 2007,  n.  39  (Gazzetta  Ufficiale  n.
197/2007), che sostituisce la delibera n. 1/2007; 
  Vista la direttiva 30  luglio  2007  emanata  dal  Ministero  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  di  concerto  con   il   Ministero
dell'economia e  delle  finanze  (Gazzetta  Ufficiale  n.  224/2007),
recante   «Criteri   di   autorizzazione   alle   modificazioni   del
concessionario    autostradale,    derivanti    da     concentrazione
comunitaria»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  25
novembre 2008, con il quale si e' proceduto alla riorganizzazione del
NARS e che, all'art. 1, comma 1, prevede la verifica, da parte  dello
stesso Nucleo, dell'applicazione - negli schemi di convenzione  unica
sottoposti a questo Comitato - dei principi in materia di regolazione
tariffaria relativi al settore considerato; 
  Vista la direttiva emanata dal Ministro delle infrastrutture e  dei
trasporti,  di  concerto  con  il  Ministro  dell'economica  e  delle
finanze, ai sensi dell'art. 1, comma  1025,  della  citata  legge  n.
296/2006; 
  Vista la nota 4 marzo 2010, n. 9508,  con  la  quale  il  Ministero
delle infrastrutture e  dei  trasporti  ha  trasmesso  lo  schema  di
convenzione unica siglato in data 11 marzo 2009  tra  ANAS  S.p.A.  e
Societa' Autostrada Tirrenica (SAT) S.p.A.,  corredato  dai  relativi
allegati, e ne ha chiesto l'iscrizione all'ordine  del  giorno  della
prima seduta utile di questo Comitato, previo parere del NARS; 
  Vista la nota 16 aprile 2010, n. 16623, con la quale  il  Ministero
delle  infrastrutture  e   dei   trasporti   ha   richiamato   alcune
«simulazioni del piano economico-finanziario» predisposte da ANAS con
la precisazione che le medesime non costituiscono modifica del  piano
allegato al suddetto schema, bensi' rappresentano  uno  strumento  di
supporto istruttorio fornito al  fine  di  poter  valutare,  in  modo
ponderato, l'impatto di eventuali prescrizioni su detto piano; 
  Considerato  che,  con  convenzione  23  ottobre  1969,  era  stata
affidata alla SAT la costruzione e l'esercizio dell'intera Autostrada
A12 Livorno-Civitavecchia, e che - a seguito del blocco  delle  opere
autostradali disposto dalle leggi  28  aprile  1971,  n.  287,  e  16
ottobre 1975, n. 482, e solo in parte rimosso dalla legge  12  agosto
1982, n. 531, che ha consentito la realizzazione  dell'autostrada  di
cui trattasi nei limiti degli stanziamenti disponibili  -  sinora  e'
stata costruita solo la tratta Livorno-Cecina (Rosignano), entrata in
esercizio il 3 luglio 1993; 
  Considerato che l'art. 55 della legge  27  dicembre  1997,  n.  449
(finanziaria 1998), ha poi disposto la sospensione  della  tratta  di
completamento Cecina (Rosignano)-Civitavecchia;  sospensione  che  e'
stata poi rimossa dall'art. 1 della legge 24 dicembre  2003,  n.  350
(Finanziaria 2004); 
  Considerato  che  il  7  ottobre  1999  e'  stata  sottoscritta  la
convenzione novativa, che sostituisce la  convenzione  sopra  citata,
nel frattempo integrata con atto aggiuntivo del 14  ottobre  1987,  e
che prevede  la  stipula  di  un  atto  aggiuntivo  per  regolare  la
costruzione e l'esercizio delle tratte Cecina (Rosignano)-Grosseto  e
Grosseto-Civitavecchia; 
  Considerato che questo comitato, con delibera 18 dicembre 2008,  n.
116 (Gazzetta Ufficiale n. 110/2009), ha approvato, con prescrizioni,
il progetto preliminare della tratta di completamento,  inserita  nel
Programma   delle    infrastrutture    strategiche    -    escludendo
l'attestazione di  compatibilita'  ambientale,  la  localizzazione  e
l'apposizione  del  vincolo  preordinato  all'esproprio  per   alcune
sezioni insistenti sul territorio della Toscana e per lo svincolo  di
Capalbio sino  alla  progressiva  114+880  e  disponendo  inoltre  la
variante di tracciato richiesta dalla Regione Lazio, per la quale  ha
previsto la reiterazione della  procedura  VIA  -  e  ha  fissato  il
«limite di spesa» in 3.787,8 milioni di euro di cui 3.556,6  riferiti
all'opera e 231,2 per interventi  connessi  richiesti  dalla  Regione
Toscana; 
  Considerato che con delibera 3  dicembre  2009,  n.  118  (Gazzetta
Ufficiale n. 299/2009), questo Comitato ha approvato, sempre  con  le
prescrizioni  e  raccomandazioni   proposte   dal   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti, il progetto definitivo del  1°  lotto
della tratta Rosignano-San  Pietro  in  Palazzi  del  costo  di  49,3
milioni di euro, inclusivi di 4,1  milioni  di  euro  destinati  alla
«riqualificazione ed integrazione della viabilita' connessa» e che  -
previa autorizzazione dell'ANAS -  vengono  anticipati  dalla  SAT  e
recuperati con il perfezionamento di apposito atto convenzionale; 
  Considerato che il NARS, nella seduta dell'11 maggio 2010, ha  reso
il parere n. 2 con cui si e'  pronunciato  favorevolmente  in  merito
allo schema di «convenzione unica» tra  ANAS  e  SAT,  che  sostanzia
l'atto convenzionale  presupposto  dalla  sopra  citata  delibera  n.
118/2009, a condizione che si  tenga  conto  di  alcune  osservazioni
formulate nel parere stesso; 
  Considerato  che,  nel   corso   dell'istruttoria,   il   Ministero
dell'economia e delle finanze  ha  formulato  ulteriori  osservazioni
oltre a quelle rappresentate in sede NARS; 
  Considerato che la SAT  S.p.A.  ha  richiesto  ad  ANAS  S.p.A.  il
riequilibrio economico-finanziario della concessione ai  sensi  della
citata delibera n. 39/2007 e non ha optato per  l'applicazione  della
formula tariffaria introdotta a seguito delle  modifiche  all'art.  8
duodecies del decreto-legge n. 59/2008 convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 101/2008; 
  Considerato che, nel corso della riunione preparatoria alla  seduta
del 13 maggio 2010, e' stata consegnata la  nota  n.  20656  di  pari
data, con la quale il Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti
ha  espresso  le  motivazioni  per  cui  non  ritiene  recepibili  le
indicazioni di carattere generale formulate dal NARS in  merito  alle
cause legittimanti la corresponsione di un indennizzo  a  favore  del
concessionario  in  caso  di  recesso,  revoca  e  risoluzione  della
convenzione, alla rimodulazione del debito verso il Fondo centrale di
garanzia ed alle verifiche sui parametri  di  costruzione  dei  piani
economico-finanziari; 
  Considerato che con nota 12 maggio 2010,  n.  40198,  il  Ministero
dell'economia e delle  finanze  -  RGS  ha  segnalato  che  l'appunto
istruttorio predisposto  dagli  uffici  di  questo  Comitato  per  la
predetta riunione  preparatoria  include  le  prescrizioni  richieste
dalla RGS anche in linea  con  le  indicazioni  del  NARS,  salve  le
definitive  valutazioni  dello  stesso  Ministero  in   ordine   alla
destinazione dei profitti aggiuntivi  derivanti  dall'incremento  del
volume di traffico rispetto alle previsioni; 
  Considerato che con successiva  nota  13  maggio  2010,  n.  43722,
consegnata in seduta, il Ministero dell'economia e  delle  finanze  -
RGS ha espresso le proprie  valutazioni  in  merito  alla  richiamata
lettera del Ministero infrastrutture e dei trasporti n. 20656 dell'11
maggio 2010; 
  Considerato che, nella seduta del 13 maggio 2010,  questo  Comitato
ha formulato - ai sensi  dell'art.  2,  comma  202,  della  legge  n.
191/2009 - le prescrizioni, in  ordine  allo  schema  di  convenzione
unica in questione, intese  ad  assicurare  l'invarianza  di  effetti
sulla finanza pubblica, prevedendo, tra l'altro, la redazione  di  un
nuovo piano economico-finanziario riportante un  valore  di  subentro
pressoche' nullo; 
  Considerata la proposta formulata nell'odierna seduta dal  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti di assegnare alla concessionaria
un periodo di almeno tre mesi, dalla sottoscrizione della convenzione
unica, per la redazione del citato nuovo piano  economico-finanziario
in relazione ai tempi tecnici necessari  per  la  predisposizione  di
elaborati completi; 
  Considerato che tale  posizione  viene  condivisa  dai  Ministri  e
Sottosegretari di Stato presenti; 
  Ritenuto  di  reiterare,  anche  per  completezza  espositiva,   le
ulteriori prescrizioni formulate nella precedente occasione; 
  Prende atto: 
    1. dei contenuti dello schema di «convenzione unica» siglata  tra
ANAS S.p.A. e SAT S.p.A. e, in particolare, che: 
       lo  schema  di  convenzione  ha  per  oggetto  l'integrale  ed
unitaria regolamentazione  del  rapporto  tra  il  concedente  ed  il
concessionario sia con riferimento alla tratta gia' in esercizio  (km
36,6) sia con riferimento alle tratte da realizzare: 
        Cecina (Rosignano)-Grosseto: km 110,5; 
        Grosseto-Civitavecchia: km 95,5; 
      il costo dei nuovi investimenti, nell'allegato K allo schema di
cui trattasi, e' individuato in 3.556,6 milioni di euro  e  che,  per
l'elaborazione del piano economico-finanziario e' stato applicato  un
ribasso d'asta medio sui  lavori  pari  al  14%,  si'  che  l'importo
complessivo delle opere stimato al netto del  ribasso  d'asta  e'  di
3.183,4 milioni di euro; 
      la scadenza della concessione, gia' fissata al 31 ottobre 2028,
viene differita al 31 dicembre 2046  in  funzione  del  completamento
della tratta Cecina (Rosignano)-Civitavecchia  ed  in  considerazione
dei ricordati periodi di sospensione della fase realizzativa, con  la
precisazione che,  in  caso  di  mancata  approvazione  del  progetto
definitivo di detta tratta da parte dell'ANAS, vengono  definiti  gli
effetti sul piano economico-finanziario in relazione alla  cessazione
del rapporto concessorio alla data originaria; 
      e'  previsto,  alla  fine  della  concessione,  un  «valore  di
subentro»  di  3.777,2  milioni  di  euro,  pari   al   costo   degli
investimenti effettuati al netto dei contributi (394 milioni di euro)
ricevuti per la tratta in esercizio, in quanto - per evitare  impatti
sulla tariffa - il piano non prevede ammortamenti finanziari; 
      come  accennato  in  premessa,  sono  state  effettuate  talune
simulazioni intese ad eliminare  o  quantomeno  a  ridimensionare  il
predetto «valore di subentro», simulazioni che il NARS  ha  preso  in
esame   ritenendo   piu'    percorribile    l'ipotesi    che    porta
all'aggiornamento  di  detto   «valore   di   subentro»   a   seguito
dell'applicazione di uno «scalino tariffario» (extra X) del 4,39  per
cento, nell'anno 2017  (anno  di  apertura  al  traffico  dell'intera
opera), ai volumi di traffici stimati nell'allegato H allo schema  di
convenzione e suggerendo comunque  di  valutare  la  possibilita'  di
computare  in  riduzione  il   costo   dell'opera   stessa   mediante
traslazione, all'intero tracciato, dei parametri di  costo  acquisiti
per i due  tratti  per  i  quali  si  e'  conclusa  la  progettazione
definitiva giusta prospettazione sviluppata in altra simulazione; 
      la societa' concessionaria risulta esposta  nei  confronti  del
soppresso Fondo centrale di garanzia, di  cui  alla  legge  28  marzo
1968, n. 382 e successive modifiche e integrazioni,  per  un  importo
pari a circa 66,6 milioni di euro, di cui  e'  previsto  il  rimborso
entro l'anno 2028 e si  impegna,  dopo  l'approvazione  del  progetto
definitivo, a non distribuire utili fino  al  completamento  di  tale
rimborso; 
      il Wacc (Tasso di remunerazione  del  capitale  investito),  al
lordo dell'imposizione fiscale, e' pari al 10,23 per cento; 
      il parametro X assume il valore dello 0,5 ma solo nel  triennio
2011-2013, mentre il parametro K assume il valore  costante  di  5,32
nel medesimo triennio; 
      l'art. 19 e l'Allegato C individuano gli indicatori di qualita'
che  riproducono  quelli   tradizionalmente   adottati   e   riferiti
all'incidentalita' e allo  stato  strutturale  delle  pavimentazioni,
mentre  l'art.  30  del  medesimo  schema  stabilisce  a  carico  del
concessionario  l'onere  di  redigere  la  Carta  dei  servizi  e  di
procedere al suo aggiornamento  annuale  e  l'art.  3.2,  lettera  e)
prevede  l'obbligo  del  concessionario  stesso  di   introdurre   le
modifiche agli indicatori di qualita'  che  risultano  necessarie  ai
sensi delle direttive di questo Comitato adottate anche in attuazione
del citato  a  art.  21,  comma  3,  del  decreto-legge  n.  355/2003
convertito dalla legge n. 47/2004. 
    2.  della   necessita'   di   confermare,   in   relazione   alle
considerazioni svolte dal Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
nella citata lettera del 13 maggio 2010, lo stralcio  dei  «mutamenti
del quadro legislativo e regolatorio»  dalle  cause  legittimanti  la
corresponsione di un indennizzo da parte del concedente  in  caso  di
cessazione  anticipata  del  rapporto  convenzionale,  nonche'  della
necessita'  di  verifiche  sulla   correttezza   dei   parametri   di
costruzione del piano economico-finanziario. 
 
                              Delibera: 
 
  Ai sensi dell'art. 2, comma 202, della legge 23 dicembre  2009,  n.
191, sono formulate, in ordine allo schema di  convenzione  tra  ANAS
S.p.A. e SAT S.p.A., le seguenti prescrizioni  intese  ad  assicurare
l'invarianza di effetti sulla finanza pubblica: 
    entro tre mesi dalla sottoscrizione del testo  convenzionale  che
recepisca  le  prescrizioni  di  questo  Comitato  di  cui  ai  punti
successivi, deve essere redatto un nuovo piano economico-finanziario,
in sostituzione di quello allegato allo schema di  convenzione  unica
all'esame, in modo da riportare  un  valore  di  subentro  pressoche'
nullo,  fermo  restando  che  permane  a  carico  del  concedente  la
valutazione sull'attendibilita'  delle  stime  di  traffico  e  sulla
congruita' del costo delle opere; 
    l'affidamento  in  uso  alla  concessionaria,  per  i  lavori  di
adeguamento e sino al termine  della  concessione,  della  tratta  SS
variante Aurelia dal km 283 (Rosignano)  al  km  176  (Grosseto  Sud)
previsto all'art. 2.1 - 2ª parte deve avvenire, previa verifica della
convenienza economica  per  ANAS  di  tale  affidamento,  secondo  la
normativa comunitaria e nazionale vigente in materia  e  segnatamente
in base al disposto dell'art. 147 del «Codice degli appalti»; 
    l'art. 3, comma 2, e' da integrare richiamando la  direttiva  del
30 luglio 2007 citata in premessa ed in  modo  da  prevedere  che  il
concessionario si impegni: 
      aa) a prestare in caso di operazioni di carattere straordinario
(fusioni, scissioni, acquisti o cessioni di rami di azienda  e  altre
operazioni di trasformazione societaria) tutte le garanzie idonee  ad
assicurare  la  completa  realizzazione  delle  opere  assentite   in
concessione e non eseguite alla data dell'operazione; 
      bb)  ad  assicurare,  in  caso  di  operazioni   di   carattere
straordinario di cui alla lettera aa) che, all'esito dell' operazione
stessa,  il  costo  delle  provvista   finanziaria   occorrente   per
l'adempimento degli obblighi di convenzione  non  sara'  superiore  a
quello precedentemente sostenuto, assumendo come elemento di giudizio
anche le variazioni del rating; 
      cc) a richiedere la preventiva autorizzazione  del  Concedente,
per l'esecuzione di operazioni di carattere straordinario di cui alle
precedenti  lettere  aa)  e  bb),  in  conformita'   alla   normativa
comunitaria di cui  al  regolamento  CE  n.  139/2004,  nonche'  alla
normativa nazionale; 
    all'art. 5 deve  essere  stralciata  la  clausola  che  fissa  il
termine di 120 giorni entro il quale il subentrante deve indennizzare
il concessionario e che  prevede,  in  caso  di  ritardato  pagamento
dell'indennizzo la corresponsione di un interesse  nella  misura  del
tasso BCE maggiorato di un punto (punto 5.2); 
    all'art. 5, deve essere, del pari,  stralciata  la  clausola  che
accolla al concedente l'indennizzo di cui sopra qualora  il  subentro
del nuovo concessionario non avvenga entro  24  mesi  dalla  scadenza
della concessione (punto 5.4); 
    deve essere adeguato l'art. 5-ter in modo da prevedere che  -  in
ottemperanza a quanto previsto in materia dalla direttiva emanata  ai
sensi dell'art. 1, comma 1025,  della  legge  n.  296/2006  e  meglio
specificata in  premessa  -  il  piano  economico  finanziario  venga
rimodulato prevedendo la restituzione anticipata rispetto all'attuale
piano di rimborso, del debito verso l'ex Fondo centrale  di  garanzia
nei limiti dei flussi di cassa  netti  disponibili  annualmente  come
riportati nel suddetto piano; 
    considerato che l'art. 3, comma  2,  lettera  v)  fa  riferimento
esclusivamente alle garanzie previste dal titolo VII dal decreto  del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e che l'art.  6
non prevede esplicitamente tutte le garanzie richieste dalla  vigente
normativa, tra l'altro per la fase di gestione, il  predetto  art.  6
deve essere adeguatamente  integrato  in  modo  che  risulti  che  il
concessionario e' tenuto a fornire  tutte  le  garanzie  assicurative
previste dall'art. 86, comma 1, lettera o)  del  citato  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  554/1999  per  le   attivita'   di
progettazione, costruzione e gestione; 
    e' da rivedere la clausola (art. 9) sulla decadenza,  sostituendo
come segue il comma 3: «Il concedente subentra in  tutti  i  rapporti
attivi e passivi ad esclusione di quelli di  natura  finanziaria,  di
cui e'  titolare  il  concessionario  e  relativi  all'oggetto  della
presente convenzione, in essere al momento  del  trasferimento  della
concessione, fermo restando il diritto di rivalsa del concedente  nei
confronti del concessionario.  Il  trasferimento  e'  subordinato  al
pagamento, da parte del concedente, al concessionario decaduto di  un
importo corrispondente al  costo  degli  investimenti  effettivamente
sostenuto,  al  netto  degli  ammortamenti,  calcolato   secondo   la
normativa  applicabile  ai  singoli  investimenti   autorizzati   dal
concedente, certificati da una Societa' di revisione scelta di comune
accordo,  ovvero,  in  caso  di  disaccordo,  dal  concedente,  salvo
eventuali modifiche normative o regolamentarie»: 
    all'art. 9-bis, 1° comma, deve  essere  eliminato  l'inciso  «ivi
inclusi  i   mutamenti   sostanziali   del   quadro   legislativo   e
regolatorio»; 
    deve essere integrato l'art. 11, comma 7, con  una  clausola  che
preveda l'accollo al  concessionario  degli  oneri  di  progettazione
nell'ipotesi che la medesima non sia approvata in sede di  conferenza
dei servizi, salvo per il  tratto  della  Aurelia  compreso  tra  San
Pietro in Palazzi e Tarquinia in convenzione; 
    all'art. 11, comma 8, deve essere  prevista  la  destinazione  di
tutti  gli  extraprofitti  relativi  allo  svolgimento  di  attivita'
commerciali su sedimi  demaniali  e  realizzati  nell'ultimo  periodo
regolatorio al valore di subentro; 
    l'art. 12, comma 1, e'  da  integrare  indicando  le  diposizioni
normative che ne fissano la misura e precisando che il  canone  annuo
dovuto ai soggetti legittimati e'  integrato  dell'importo  stabilito
dall'art. 19, comma 9-bis, della legge n. 102/2009, mentre al comma 2
del medesimo articolo il canone deve essere indicato nella misura del
2,4 per cento; 
    deve essere modificata la  clausola  di  cui  all'art.  13  della
convenzione prevedendo  che  tutti  i  ricavi  conseguiti  dalle  sub
concessioni  sul  sedime  autostradale  e   dalle   altre   attivita'
collaterali svolte, ivi comprese quelle relative allo sfruttamento  a
fini commerciali delle reti di telecomunicazioni, sono  destinati  al
riequilibrio economico finanziario della concessione. 
    all'art 17-bis occorre sostituire il  comma  1  con  la  seguente
formulazione: «Le somme accantonate diventeranno disponibili  per  il
concessionario,  su  apposita   disposizione   del   concedente,   al
raggiungimento  del  valore  dell'investimento  previsto  nel   Piano
finanziario incrementato dell'importo da accantonare  di  cui  sopra.
Qualora  l'importo  di  spesa  di  Piano   finanziario   incrementato
dell'accantonamento sia  superiore  alla  spesa  consuntivata,  detta
eccedenza dovra' essere  destinata  alla  riduzione  del  "valore  di
subentro"». 
  Raccomanda al Ministro delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  di
avere cura di: 
    adottare tutte le iniziative possibili affinche' in  tempi  brevi
vengano sottoposte a questo Comitato linee-guida  previste  ai  punti
3.3 e 3.12 del documento tecnico allegato alla  delibera  n.  39/2007
nella stesura aggiornata richiesta ad ANAS S.p.A. con nota 28 ottobre
2009, n. 42779 e l'aggiornamento dello schema  di  piano  finanziario
emanato con il citato decreto interministeriale n. 125/1997; 
    sottoporre, in tempi brevi, a questo Comitato anche  la  proposta
di integrazione  degli  standard  di  qualita'  e  di  misurazione  e
verifica dei relativi livelli prevista  all'art.  21,  comma  3,  del
decreto-legge n. 355/2003, convertito dalla legge n. 47/2004; 
    attivarsi affinche' nella costruzione delle dinamiche tariffarie,
anche in  relazione  al  numero  limitato  di  societa'  autostradali
quotate sul mercato regolamentato, sia svolta un'analisi di benchmark
anche su societa' quotate operanti  in  altri  settori  del  comparto
trasporti; 
    assicurare adeguate  e  puntuali  verifiche  sul  rispetto  della
convenzione, garantendo nel contempo un monitoraggio costante. 
  Invita il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti a riferire,
in  esito  alle  verifiche  condotte   tra   il   concedente   e   il
concessionario, al termine del primo periodo regolatorio in merito ai
seguenti aspetti: 
    portata dell'art. 5-bis in  ordine  all'eventuale  contributo  da
corrispondere alla tratta gia' in esercizio dal 1993; 
    portata della clausola  che  prevede  la  riprogrammazione  e  la
remunerazione,  come  nuovi,  degli  interventi  non  realizzati  nel
periodo precedente (art. 17). 
      Roma, 22 luglio 2010 
 
                                            Il Presidente: Berlusconi 
Il segretario: Micciche' 

Registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 2010 
Ufficio  controllo  Ministeri  Economico-Finanziari,  registro  n.  5
Economia e finanze, foglio n. 316.