COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 13 maggio 2010 

Schema di convenzione unica tra Anas  S.p.a.  e  Societa'  autostrada
ligure toscana (SALT) S.p.a. (Deliberazione n. 16/2010). (10A11840) 
(GU n.234 del 6-10-2010)

 
 
 
    IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 
  Vista la legge 28 marzo 1968, n. 382, ed in  particolare  l'art.  6
che istituisce un Fondo centrale di garanzia, poi soppresso dall'art.
1,  comma  1025,  della  legge  27  dicembre  2006,  n.  196   (legge
finanziaria); 
  Visto l'art. 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, che demanda a
questo Comitato l'emanazione di direttive per  la  concessione  della
garanzia dello Stato, per la revisione degli strumenti  convenzionali
e, a  decorrere  dall'anno  1994,  per  la  revisione  delle  tariffe
autostradali; 
  Visto l'art. 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che reca, tra
l'altro, ulteriori disposizioni in tema di concessioni  autostradali,
proseguendo nel processo di progressiva privatizzazione del settore; 
  Vista la direttiva della Presidenza del Consiglio dei  Ministri  in
data  27  gennaio  1994  (Gazzetta  Ufficiale  n.  43/1994)   recante
«Principi sull'erogazione dei servizi pubblici»; 
  Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 15  aprile  1997,
n. 125, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del  Bilancio
e della programmazione economica e  relativo  allo  schema  di  piano
economico-finanziario   da   adottare   da   parte   delle   Societa'
concessionarie autostradali; 
  Visto il decreto legislativo  5  dicembre  1997,  n.  430,  che  ha
confermato a questo Comitato la funzione di definire le linee guida e
i principi comuni per le Amministrazioni che esercitano  funzioni  in
materia di  regolazione  dei  servizi  di  pubblica  utilita',  ferme
restando le competenze delle Autorita' di settore; 
  Vista la direttiva del Ministro dei lavori pubblici 20 ottobre 1998
- emanata di concerto con il Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e
della  programmazione  economica  -  concernente  «Direttiva  per  la
revisione  degli  strumenti  convenzionali  tra   ANAS   e   societa'
concessionarie di autostrade»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  30
dicembre 1998  (Gazzetta  Ufficiale  n.  26/1999)  emanato  ai  sensi
dell'art. 2 del decreto-legge 12  maggio  1995,  n.  163,  convertito
dalla legge 11 luglio 1995, n. 273, e  recante  «Schema  generale  di
riferimento per la predisposizione della Carta dei  servizi  pubblici
del settore trasporti (Carta della mobilita')»; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, che,  all'art.
11, stabilisce ulteriori principi in tema  di  qualita'  dei  servizi
pubblici; 
  Visto l'art.  21  del  decreto-legge  24  dicembre  2003,  n.  355,
convertito nella legge 27 febbraio 2004, n. 47, recante  disposizioni
in  materia  di  concessioni  autostradali,  cosi'  come   modificato
dall'art. 2, comma 89, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n.  262,  di
seguito menzionato; 
  Visto  il  decreto-legge  3   ottobre   2006,   n.   262,   recante
«Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, convertito
nella legge 24 novembre 2006, n. 286»; 
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge  finanziaria  2007),
che all'art. 1, comma 1020 e seguenti, detta  ulteriori  disposizioni
per il settore autostradale, in particolare  apportando  -  al  comma
1030 - modifiche alla normativa citata al visto precedente, e che  e'
stata  poi  ulteriormente  modificata   dall'art.   8-duodecies   del
decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 giugno 2008, n.101, che ha, tra l'altro  introdotto  la
possibilita' per il concessionario di concordare  con  il  concedente
una formula semplificata del sistema  di  adeguamento  annuale  delle
tariffe di pedaggio; 
  Visto l'art. 19, comma 9-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,
che - a decorrere dalla data di entrata in vigore della citata  legge
di conversione - abroga l'art. 1, comma 1021, della citata  legge  n.
296/2006, dettando una nuova disciplina  in  tema  di  «sovrapprezzi»
alle tariffe autostradali; 
  Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge  finanziaria  2010),
che, all'art. 2, comma 202, ha disposto che gli schemi di convenzioni
autostradali sottoscritti con ANAS sino alla  data  del  31  dicembre
2009 sono approvati ope legis «a condizione  che  i  suddetti  schemi
recepiscano  le  prescrizioni  richiamate  dalle  delibere  CIPE   di
approvazione,  ai  fini  dell'invarianza  di  effetti  sulla  finanza
pubblica, fatti salvi gli schemi di convenzioni gia' approvati»; 
  Vista la propria delibera 24 aprile 1996, n. 65 (Gazzetta Ufficiale
n. 118/1996), in  materia  di  disciplina  dei  servizi  di  pubblica
utilita'  non  gia'  diversamente  regolamentati  ed   in   tema   di
determinazione delle relative tariffe; 
  Viste le delibere 8 maggio  1996,  n.  81  (Gazzetta  Ufficiale  n.
138/1996), e 9 luglio 1998, n. 63 (Gazzetta Ufficiale  n.  199/1998),
che hanno istituito - ai sensi del punto 20 della delibera n. 65  del
1996 - e regolamentato il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle
linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica  utilita',  di
seguito denominato NARS; 
  Vista la delibera 20 dicembre 1996, n. 319 (Gazzetta  Ufficiale  n.
305/1996),  con  la  quale  viene  definito  lo  schema   regolatorio
complessivo del  settore  ed  in  particolare  viene  indicata  nella
metodologia del price-cap il sistema di determinazione delle  tariffe
nonche' stabilita in cinque anni la durata del periodo regolatorio; 
  Vista la delibera 26 gennaio 2007,  n.  1  (Gazzetta  Ufficiale  n.
41/2007), che detta criteri in materia di regolazione  economica  del
settore autostradale; 
  Vista la delibera 15 giugno 2007,  n.  39  (Gazzetta  Ufficiale  n.
197/2007), che sostituisce la delibera n. 1/2007; 
  Vista la direttiva 30  luglio  2007  emanata  dal  Ministero  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  di  concerto  con   il   Ministero
dell'economia e  delle  finanze  (Gazzetta  Ufficiale  n.  224/2007),
recante   «Criteri   di   autorizzazione   alle   modificazioni   del
concessionario    autostradale,    derivanti    da     concentrazione
comunitaria»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  25
novembre 2008, con il quale si e' proceduto alla riorganizzazione del
NARS e che, all'art. 1, comma 1, prevede la verifica, da parte  dello
stesso Nucleo, dell'applicazione - negli schemi di convenzione  unica
sottoposti a questo Comitato - dei principi in materia di regolazione
tariffaria relativi al settore considerato; 
  Vista la direttiva emanata dal Ministro delle infrastrutture e  dei
trasporti,  di  concerto  con  il  Ministro  dell'economica  e  delle
finanze, ai sensi dell'art. 1, comma  1025,  della  citata  legge  n.
296/2006; 
  Viste le note 27 ottobre 2009, n. 42437, e  17  novembre  2009,  n.
45947, con le quali il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
ha trasmesso,  rispettivamente,  lo  schema  di  «convenzione  unica»
siglato  in  data  2  settembre  2009  tra  ANAS  S.p.A.  e  Societa'
Autostrada Ligure  Toscana  (SALT)  S.p.A.,  corredato  dai  relativi
allegati e da relazione istruttoria, e documentazione integrativa; 
  Considerato che il NARS, nella seduta del 16 dicembre 2009, ha reso
il parere n. 9 con cui si e'  pronunciato  favorevolmente  in  merito
allo schema di «convenzione unica» tra ANAS e SALT, a condizione  che
si tenesse conto di alcune osservazioni e  raccomandazioni  formulate
nel parere stesso; 
  Considerato che, con nota 4 marzo 2010, n. 9508, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, alla  luce  di  quanto  previsto  dal
citato art. 2, comma 202, della  legge  n.  191/2009,  ha  richiesto,
previo parere del NARS,  l'iscrizione  all'ordine  del  giorno  della
prima  seduta  utile  di  questo  Comitato  di   alcuni   schemi   di
«convenzione unica», tra cui quello all'esame; 
  Considerato che il NARS si e' nuovamente pronunziato  sul  predetto
schema di convenzione, nella riunione dell'11 maggio 2010 (parere  n.
8), alla luce del nuovo quadro normativo; 
  Considerato  che,  nel  corso  dell'istruttoria,  il  Ministero  di
settore ed il Ministero dell'economia e delle finanze hanno formulato
ulteriori osservazioni oltre a quelle rappresentate in sede NARS; 
  Considerato che la SALT S.p.A. ha optato per  l'applicazione  della
formula tariffaria introdotta  a  seguito  delle  modifiche  all'art.
8-duodecies   del   decreto-legge   n.   59/2008,   convertito    con
modificazioni, dalla legge n. 101/2008 e non ha invece  richiesto  ad
ANAS S.p.A. il riequilibrio economico-finanziario  della  concessione
ai sensi della citata delibera n. 39/2007; 
  Considerato che, nel corso della riunione preparatoria dell'odierna
seduta, e' stata consegnata la nota n. 20656 di  pari  data,  con  la
quale il Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti  esprime  le
motivazioni  per  cui  non  ritiene  recepibili  le  indicazioni   di
carattere  generale  formulate  dal  NARS  in   merito   alle   cause
legittimanti  la  corresponsione  di  un  indennizzo  a  favore   del
concessionario  in  caso  di  recesso,  revoca  e  risoluzione  della
convenzione, alla rimodulazione del debito verso il Fondo centrale di
garanzia ed alle verifiche sui parametri  di  costruzione  dei  piani
economico-finanziari; 
  Considerato che con nota 12 maggio 2010,  n.  40198,  il  Ministero
dell'economia e delle finanze - RGS segnala che l'appunto istruttorio
predisposto  dagli  uffici  di  questo  Comitato  per   la   riunione
preparatoria dell'odierna seduta include  le  prescrizioni  richieste
dalla RGS anche in linea  con  le  indicazioni  del  NARS,  salve  le
definitive  valutazioni  dello  stesso  Ministero  in   ordine   alla
destinazione dei profitti aggiuntivi  derivanti  dall'incremento  del
volume di traffico rispetto alle previsioni; 
  Considerato che con successiva  nota  13  maggio  2010,  n.  43722,
consegnata in seduta, il Ministero dell'economia e  delle  finanze  -
RGS ha espresso le proprie  valutazioni  in  merito  alla  richiamata
lettera del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  n.  20656
dell'11 maggio 2010; 
  Udita  la  relazione  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti; 
 
                            Prende atto: 
 
  1. Dei contenuti dello schema di «convenzione  unica»  siglata  tra
ANAS S.p.A. e SALT S.p.A. e, in particolare, che: 
    lo schema di convenzione ha per oggetto l'integrale  ed  unitaria
regolamentazione del rapporto tra il concedente e  il  concessionario
per la progettazione, la costruzione  e  l'esercizio  delle  seguenti
tratte autostradali gia' assentite nella convenzione novativa  del  7
ottobre 1999, che ha sostituito la convenzione 21 dicembre 1972, gia'
integrata e modificata con atto del 17 giugno 1986: 
    
 

A12     Sestri Levante/Livorno     Km 125,6
A11/12  Viareggio/Lucca            Km 21,5
A15     Diramazione per La Spezia  Km 7,8


 
      detto schema regolamenta inoltre le opere realizzate  ai  sensi
del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 121, convertito dalla  legge  29
maggio 1989, n. 205, e dalla legge 23 agosto 1988, n.  373:  raccordo
autostradale  con  aeroporto  di  Pisa,  raddoppio  della  rampa   di
interconnessione tra A12 e A15, interconnessione Firenze/Pisa/Livorno
a Livorno; 
    lo schema stesso prevede altresi'  l'affidamento  in  concessione
alla SALT, da definire con apposito verbale con ANAS, della  bretella
di collegamento, aperta al traffico nel 1998, in  prosecuzione  delle
competenze SALT sino alla S.S. 22 a San Piero a Grado a Pisa; 
    lo schema prevede, nel  periodo  2009-2013,  la  prosecuzione  di
interventi inclusi nel piano del 1999 per  un  costo  complessivo  di
238,4 milioni di euro, al netto di un ribasso d'asta (stimato) del 15
per cento, e «opere nuove» per un importo complessivo  pari  a  159,7
milioni di euro, al netto di detto ribasso: il  valore  delle  opere,
tenendo conto del costo di quelle  realizzate  al  31  dicembre  2008
(1.159,5 milioni di euro), e' cosi' pari a 1.557,6 milioni di euro; 
    lo  schema  prevede  anche  l'adeguamento  alla  normativa  sulla
sicurezza di cui al decreto legislativo 5 ottobre 2006,  n.  264,  ma
l'allegato  piano  economico-finanziario  riporta   gli   oneri   per
l'adeguamento della sola Galleria Monte Quiesa, mentre gli oneri  per
l'adeguamento delle restanti 13 gallerie a due  fornici  superiori  a
500  m  verranno  quantificati  a  seguito  della  realizzazione  del
«progetto pilota» della suddetta prima galleria; 
    la scadenza della concessione e' confermata al 31 luglio 2019; 
    e' previsto, alla fine della concessione, un «valore di subentro»
di 287,1 milioni di euro, che si ipotizza venga ammortizzato entro il
2024 secondo un'ipotesi di piano finanziario sviluppato sino  a  tale
data ed allegato allo schema in questione; 
    la societa' concessionaria  risulta  esposta  nei  confronti  del
soppresso Fondo centrale di garanzia per  un  importo  pari  a  102,9
milioni di euro, di cui e' previsto il rimborso entro l'anno 2017; 
    il Wacc (Tasso di remunerazione del capitale investito), al lordo
dell'imposizione fiscale, e' pari al 9,99 per cento; 
    il parametro K e' riferito ai nuovi investimenti  e  assume,  nel
periodo 2011-2014,  il  valore  costante  del  4,26  per  cento:  gli
investimenti contemplati nel  piano  1999  e  non  ancora  realizzati
registrano «superi di costo» per circa 63 milioni di euro, per la cui
copertura non e' prevista alcuna manovra tariffaria e per i quali  e'
stata  richiesta,  in  fase  istruttoria,  una  certificazione   ANAS
attestante la relativa congruita', poi  pervenuta  in  allegato  alla
nota del Ministero istruttore 16 aprile 2010, n. 16623; 
    la concessionaria, come esposto, ha  optato  per  la  formula  di
adeguamento tariffario semplificata, assumendo a riferimento il tasso
di inflazione effettiva degli ultimi 12 mesi,  calcolato  sulla  base
della variazione media annua  dei  prezzi  al  consumo  per  l'intera
collettivita'  nazionale  (indice  NIC)  registrata  dall'ISTAT   nel
periodo 1 luglio-30 giugno antecedente  alla  data  di  presentazione
della richiesta di variazione tariffaria, e quantificando nel 70  per
cento la misura dell'inflazione da considerare; 
    l'art. 19 e l'Allegato C individuano gli indicatori  di  qualita'
che  riproducono  quelli   tradizionalmente   adottati   e   riferiti
all'incidentalita' ed allo stato strutturale delle  pavimentazioni  e
le  cui  variazioni  nella  fattispecie   rilevano   solo   ai   fini
dell'eventuale applicazione di sanzioni, stante la rilevata  adozione
della formula tariffaria semplificata, mentre l'art. 30 del  medesimo
schema stabilisce a carico del concessionario l'onere di redigere  la
Carta dei servizi e di  procedere  al  suo  aggiornamento  annuale  e
l'art. 3.2 lettera e) prevede l'obbligo del concessionario stesso  di
introdurre le modifiche agli indicatori  di  qualita'  che  risultano
necessarie ai sensi delle direttive di questo Comitato adottate anche
in attuazione del citato art.  21,  comma  3,  del  decreto-legge  n.
355/2003 convertito dalla legge n. 47/2004; 
    2.  della   necessita'   di   confermare,   in   relazione   alle
considerazioni svolte dal Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
nella citata lettera del 13 maggio 2010, lo stralcio  dei  «mutamenti
del quadro legislativo e regolatorio»  dalle  cause  legittimanti  la
corresponsione di un indennizzo da parte del concedente  in  caso  di
cessazione  anticipata  del  rapporto  convenzionale,  nonche'  della
necessita'  di  verifiche  sulla   correttezza   dei   parametri   di
costruzione del piano economico-finanziario; 
 
                              Delibera: 
 
  1. Ai sensi dell'art. 2, comma 202, della legge 23  dicembre  2009,
n. 191, sono formulate - in ordine allo  schema  di  convenzione  tra
ANAS S.p.A. e SALT  S.p.A.  -  le  seguenti  prescrizioni  intese  ad
assicurare l'invarianza di effetti sulla finanza pubblica: 
    l'art. 3, comma 2, e' da integrare richiamando la  direttiva  del
30 luglio 2007 citata in premessa e  in  modo  da  prevedere  che  il
concessionario si impegni: 
      aa) a prestare in caso di operazioni di carattere straordinario
(fusioni, scissioni, acquisti o cessioni di rami di azienda  e  altre
operazioni di trasformazione societaria) tutte le garanzie idonee  ad
assicurare  la  completa  realizzazione  delle  opere  assentite   in
concessione e non eseguite alla data dell'operazione; 
      bb)  ad  assicurare,  in  caso  di  operazioni   di   carattere
straordinario di cui alla lettera aa) che, all'esito dell' operazione
stessa,  il  costo  delle  provvista   finanziaria   occorrente   per
l'adempimento degli obblighi di convenzione  non  sara'  superiore  a
quello precedentemente sostenuto, assumendo come elemento di giudizio
anche le variazioni del rating; 
      cc)   a   richiedere   la   preventiva    autorizzazione    del
Concedente,per l'esecuzione di operazioni di carattere  straordinario
di cui alle  precedenti  lettere  aa)  e  bb),  in  conformita'  alla
normativa comunitaria di cui al regolamento CE n.  139/2004,  nonche'
alla normativa nazionale; 
    all'art. 5 deve  essere  stralciata  la  clausola  che  fissa  il
termine di 120 giorni entro il quale il subentrante deve indennizzare
il concessionario e che  prevede,  in  caso  di  ritardato  pagamento
dell'indennizzo, la corresponsione di un interesse nella  misura  del
tasso BCE maggiorato di un punto (art. 5.2); 
    all'art. 5 deve essere, del  pari,  stralciata  la  clausola  che
accolla al concedente l'indennizzo di cui sopra qualora  il  subentro
del nuovo concessionario non avvenga entro  24  mesi  dalla  scadenza
della concessione (punto 5.4); 
    deve essere adeguato l'art. 5-ter in modo da prevedere che  -  in
ottemperanza a quanto previsto in materia dalla direttiva emanata  ai
sensi dell'art. 1, comma 1025,  della  legge  n.  296/2006  e  meglio
specificata  in  premessa  -  il  piano  economico-finanziario  venga
rimodulato   prevedendo   la   restituzione   anticipata,    rispetto
all'attuale piano di rimborso, del debito verso l'ex  Fondo  centrale
di garanzia,  nei  limiti  dei  flussi  di  cassa  netti  disponibili
annualmente, come riportati nel suddetto piano; 
    considerato che l'art. 3, comma  2,  lettera  v)  fa  riferimento
esclusivamente alle garanzie previste dal titolo VII del decreto  del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e che l'art.  6
non prevede esplicitamente tutte le garanzie richieste dalla  vigente
normativa, tra l'altro, per la fase di gestione, il predetto  art.  6
deve essere adeguatamente  integrato  in  modo  che  risulti  che  il
concessionario e' tenuto a fornire tutte le garanzie assicurative  di
cui  all'art.  86,  comma  1,  lettera  o)  del  citato  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  554/1999  per  le   attivita'   di
progettazione, costruzione e gestione; 
    e' da rivedere la clausola (art. 9) sulla  decadenza  sostituendo
come segue il comma 3: «Il concedente subentra in  tutti  i  rapporti
attivi e passivi ad esclusione di quelli di  natura  finanziaria,  di
cui e'  titolare  il  concessionario  e  relativi  all'oggetto  della
presente convenzione, in essere al momento  del  trasferimento  della
concessione, fermo restando il diritto di rivalsa del concedente  nei
confronti del concessionario.  Il  trasferimento  e'  subordinato  al
pagamento da parte del concedente al concessionario  decaduto  di  un
importo corrispondente al  costo  degli  investimenti  effettivamente
sostenuto,  al  netto  degli  ammortamenti,  calcolato   secondo   la
normativa  applicabile  ai  singoli  investimenti   autorizzati   dal
concedente, certificati da una Societa' di revisione scelta di comune
accordo  ovvero,  in  caso  di  disaccordo,  dal  concedente,   salvo
eventuali modifiche normative e regolamentari»; 
    all'art. 9-bis, 1° comma, deve  essere  eliminato  l'inciso  «ivi
inclusi mutamenti sostanziali del quadro legislativo e regolatorio»; 
    deve essere integrato l'art.11, comma 6,  con  una  clausola  che
preveda l'accollo al  concessionario  degli  oneri  di  progettazione
nell'ipotesi che la medesima non sia approvata in sede di  Conferenza
di servizi; 
    l'art. 12, comma 1, e' da  integrare  indicando  gli  estremi  di
legge che ne fissano la misura; 
    all'art 17-bis occorre sostituire il  comma  1  con  la  seguente
formulazione: «Le somme accantonate diventeranno disponibili  per  il
Concessionario,  su  apposita   disposizione   del   Concedente,   al
raggiungimento  del  valore  dell'investimento  previsto  nel   piano
finanziario incrementato dell'importo da accantonare  di  cui  sopra.
Qualora  l'importo  di  spesa  di  piano   finanziario   incrementato
dell'accantonamento sia  superiore  alla  spesa  consuntivata,  detta
eccedenza dovra' essere  destinata  alla  riduzione  del  «valore  di
subentro»; 
    con riferimento  all'art.  17  quater  deve  essere  prevista  la
destinazione   anche   di   tutti   gli   extraprofitti    realizzati
all'abbattimento del «valore di subentro». 
  2. Deve  essere  previsto,  al  punto  17  ter.  7,  che  le  nuove
convenzione che vengono stipulate in  vista  della  realizzazione  di
nuovi  investimenti  debbono  essere  sottoposte  a  questo  Comitato
secondo  la  procedura  delineata  dal  decreto-legge   n   262/2006,
convertito  dalla  legge  n.  286/2006,  e  debbono  essere  altresi'
stralciati i punti  18.3  e  18.5  che  prevedono  una  procedura  di
silenzio assenso ex art. 20 della legge 7 agosto  1990,  n.  241,  in
caso di mancata emanazione  -  entro  il  31  dicembre  dell'anno  di
riferimento  -  dei  decreti  interministeriali   degli   adeguamenti
tariffari,  stante  l'indisponibilita',  per  le  parti,   di   detta
procedura di legge che regola detti adeguamenti. 
 
                             Raccomanda 
 
al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di avere cura di: 
  adottare tutte le iniziative possibili  affinche'  in  tempi  brevi
vengano sottoposte a questo Comitato linee-guida  previste  ai  punti
3.3 e 3.12 del documento tecnico allegato alla  delibera  n.  39/2007
nella stesura aggiornata richiesta ad ANAS S.p.A. con nota 28 ottobre
2009, n. 42779 e l'aggiornamento dello schema  di  piano  finanziario
emanato con il citato decreto interministeriale n. 125/1997; 
  sottoporre, in tempi brevi, a questo Comitato anche la proposta  di
integrazione degli standard di qualita' e di misurazione  e  verifica
dei relativi livelli prevista all'art. 21, comma 3, del decreto-legge
n. 355/2003, convertito dalla legge n. 47/2004; 
  attivarsi affinche' nella costruzione delle  dinamiche  tariffarie,
anche in  relazione  al  numero  limitato  di  societa'  autostradali
quotate sul mercato regolamentato, sia svolta un'analisi di benchmark
anche su societa' quotate operanti  in  altri  settori  del  comparto
trasporti; 
  assicurare  adeguate  e  puntuali  verifiche  sul  rispetto   della
convenzione, garantendo nel contempo un monitoraggio costante; 
 
                               Invita 
 
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti a riferire, in esito
alle verifiche condotte tra il concedente  e  il  concessionario,  al
termine del primo periodo regolatorio in  merito,  tra  l'altro  alla
portata  della  clausola  che  prevede  la  riprogrammazione   e   la
remunerazione,  come  nuovi,  degli  interventi  non  realizzati  nel
periodo precedente (art. 17.4). 
    Roma, 13 maggio 2010 
 
                                         Il Vice Presidente: Tremonti 
 
Il segretario del Cipe: Micciche' 
 

Registrato alla Corte dei conti il 27 settembbre 2010 
Ufficio  controllo  Ministeri  Economico-Finanziari,  registro  n.  5
economia e finanze, foglio n. 370.