COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 13 maggio 2010 

Schema di convenzione unica tra ANAS  Spa  e  Societa'  Autocamionale
della CISA Spa (Cisa). (Deliberazione n. 26/2010). (10A12280) 
(GU n.242 del 15-10-2010)

 
 
 
                    IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 
  Vista la legge 28 marzo 1968, n. 382, ed in  particolare  l'art.  6
che istituisce un Fondo centrale di garanzia, poi soppresso dall'art.
1,  comma  1025,  della  legge  27  dicembre  2006,  n.  196   (legge
finanziaria); 
  Visto l'art. 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, che demanda a
questo Comitato l'emanazione di direttive per  la  concessione  della
garanzia dello Stato, per la revisione degli strumenti  convenzionali
e, a  decorrere  dall'anno  1994,  per  la  revisione  delle  tariffe
autostradali; 
  Visto l'art. 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che reca, tra
l'altro, ulteriori disposizioni in tema di concessioni  autostradali,
proseguendo nel processo di progressiva privatizzazione del settore; 
  Vista la direttiva della Presidenza del Consiglio dei  Ministri  in
data  27  gennaio  1994  (Gazzetta  Ufficiale  n.  43/1994)   recante
«Principi sull'erogazione dei servizi pubblici»; 
  Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 15  aprile  1997,
n. 125, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del  bilancio
e della programmazione economica e  relativo  allo  schema  di  piano
economico-finanziario   da   adottare   da   parte   delle   Societa'
concessionarie autostradali; 
  Visto il decreto legislativo  5  dicembre  1997,  n.  430,  che  ha
confermato a questo Comitato la funzione di definire le linee guida e
i principi comuni per le Amministrazioni che esercitano  funzioni  in
materia di  regolazione  dei  servizi  di  pubblica  utilita',  ferme
restando le competenze delle Autorita' di settore; 
  Vista la direttiva del Ministro dei lavori pubblici 20 ottobre 1998
- emanata di concerto con il Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e
della  programmazione  economica  -  concernente  «Direttiva  per  la
revisione  degli  strumenti  convenzionali  tra   ANAS   e   societa'
concessionarie di autostrade»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  30
dicembre 1998 (Gazzetta Ufficiale n. 26/1999 S.O.) emanato  ai  sensi
dell'art. 2 del decreto-legge 12  maggio  1995,  n.  163,  convertito
dalla legge 11 luglio 1995, n. 273, e  recante  «Schema  generale  di
riferimento per la predisposizione della carta dei  servizi  pubblici
del settore trasporti (Carta della mobilita')»; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, che,  all'art.
11, stabilisce ulteriori principi in tema  di  qualita'  dei  servizi
pubblici; 
  Visto l'art.  21  del  decreto-legge  24  dicembre  2003,  n.  355,
convertito nella legge 27 febbraio 2004, n. 47, recante  disposizioni
in  materia  di  concessioni  autostradali,  cosi'  come   modificato
dall'art. 2, comma 89, del decreto-legge  3  ottobre  2006,  n.  262,
appresso menzionato; 
  Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni
urgenti in materia tributaria e finanziaria, convertito  nella  legge
24 novembre 2006, n. 286; 
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge  finanziaria  2007),
che all'art. 1, comma 1020 e seguenti, detta  ulteriori  disposizioni
per il settore autostradale, in particolare  apportando  -  al  comma
1030 - modifiche alla normativa citata al visto precedente, e che  e'
stata  poi  ulteriormente  modificata   dall'art.   8-duodecies   del
decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 giugno 2008, n.101, che ha, tra l'altro, introdotto  la
possibilita' per il concessionario di concordare  con  il  concedente
una formula semplificata del sistema  di  adeguamento  annuale  delle
tariffe di pedaggio; 
  Visto l'art. 19, comma 9-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,
e che - a decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  della  citata
legge di conversione - abroga l'art. 1, comma 1021, della  menzionata
legge  n.  296/2006,  dettando  una  nuova  disciplina  in  tema   di
«sovrapprezzi» alle tariffe autostradali; 
  Vista la propria delibera 24 aprile 1996, n. 65 (Gazzetta Ufficiale
n. 118/1996), in  materia  di  disciplina  dei  servizi  di  pubblica
utilita'  non  gia'  diversamente  regolamentati  ed   in   tema   di
determinazione delle relative tariffe; 
  Viste le delibere 8 maggio  1996,  n.  81  (Gazzetta  Ufficiale  n.
138/1996), e 9 luglio 1998, n. 63 (Gazzetta Ufficiale  n.  199/1998),
che hanno istituito - ai sensi del punto 20 della delibera n. 65  del
1996 - e regolamentato il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle
linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica  utilita',  di
seguito denominato NARS; 
  Vista la delibera 20 dicembre 1996, n. 319 (Gazzetta  Ufficiale  n.
305/1996),  con  la  quale  viene  definito  lo  schema   regolatorio
complessivo  del  settore  e  in  particolare  viene  indicata  nella
metodologia del price-cap il sistema di determinazione delle  tariffe
nonche' stabilita in cinque anni la durata del periodo regolatorio; 
  Vista la delibera 26 gennaio 2007,  n.  1  (Gazzetta  Ufficiale  n.
41/2007), che detta criteri in materia di regolazione  economica  del
settore autostradale; 
  Vista la delibera 15 giugno 2007,  n.  39  (Gazzetta  Ufficiale  n.
197/2007), che sostituisce la delibera n. 1/2007; 
  Vista la direttiva 30  luglio  2007  emanata  dal  Ministero  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  di  concerto  con   il   Ministero
dell'economia e  delle  finanze  (Gazzetta  Ufficiale  n.  224/2007),
recante   «Criteri   di   autorizzazione   alle   modificazioni   del
concessionario    autostradale,    derivanti    da     concentrazione
comunitaria»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  25
novembre 2008, con il quale si e' proceduto alla riorganizzazione del
NARS e che, all'art. 1, comma 1, prevede la verifica, da parte  dello
stesso Nucleo, dell'applicazione - negli schemi di convenzione  unica
sottoposti a questo Comitato - dei principi in materia di regolazione
tariffaria relativi al settore considerato; 
  Vista la direttiva emanata dal Ministro delle infrastrutture e  dei
trasporti,  di  concerto  con  il  Ministro  dell'economica  e  delle
finanze, ai sensi dell'art. 1, comma  1025,  della  citata  legge  n.
296/2006; 
  Vista la nota 10 marzo 2010, n. 10352, con la  quale  il  Ministero
delle infrastrutture e  dei  trasporti  ha  trasmesso  lo  schema  di
convenzione unica siglato in data 3 stesso mese  tra  ANAS  S.p.A.  e
Societa' «Autocamionale della  CISA»  S.p.A.  (CISA),  corredato  dai
relativi allegati,  e  ne  ha  chiesto  la  sottoposizione  a  questo
Comitato; 
  Considerato che con delibera 20  dicembre  2004,  n.  96  (Gazzetta
Ufficiale  n.  147/2005),  questo  Comitato  ha  approvato,  con   le
prescrizioni e con le raccomandazioni formulate dal  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti, il progetto preliminare del «Raccordo
Autostradale della CISA A15 - Autostrada del Brennero  A22  Fontevivo
(Parma) -  Nogarole  Rocca  (Verona  )»,  incluso  nella  voce  «Asse
autostradale Brennero - Verona - Parma -  La  Spezia»  del  Programma
delle infrastrutture strategiche approvato con delibera  21  dicembre
2001, n. 121 (Gazzetta Ufficiale n. 51/2002), e ha: 
    individuato, quale soggetto aggiudicatore, ANAS S.p.A.; 
    preso atto che la  CISA  e'  concessionaria  dell'Autostrada  A15
Parma - La Spezia, con prolungamento per Mantova (Nogarole Rocca), in
forza della convenzione stipulata con ANAS S.p.A. in data 7  dicembre
1999 e approvata con decreto interministeriale 21 dicembre  1999,  n.
611/segr. Dicoter; 
    fissato il «limite di spesa» in 1.832.718.915,9  euro,  inclusivi
degli oneri di  mitigazione  ambientale  e  computati  al  lordo  dei
presumibili ribassi d'asta; 
    rilevato che  il  costo  sarebbe  stato  sostenuto,  in  parziale
autofinanziamento, dalla CISA S.p.A. e che  il  Ministero  istruttore
aveva rinviato alla fase di approvazione del progetto  definitivo  la
richiesta di assegnazione di risorse a  carico  dei  fondi  destinati
all'attuazione del Programma delle infrastrutture strategiche; 
  Considerato che nel 2007 la  CISA  ha  sottoscritto  con  ANAS  una
«convenzione unica»,  sostitutiva  della  citata  convenzione  del  7
dicembre 1999 e  dei  successivi  atti  aggiuntivi,  che  prevede  in
particolare la costruzione e l'esercizio dell'A15 Parma - La  Spezia,
delle opere  costruite  in  occasione  delle  Colombiadi  '92  e  del
prolungamento di detta autostrada verso Nogarole Rocca, suddiviso  in
due tratti funzionali: da Parma all'autostrada Cremona - Mantova e da
tale autostrada a Nogarole Rocca; 
  Considerato che detta convenzione unica e' stata approvata ex  lege
ai  sensi  del  richiamato  art.  8-duodecies  del  decreto-legge  n.
59/2008, convertito dalla legge n. 101/2008, ma e' divenuta  efficace
solo dopo l'archiviazione (avvenuta l'8 ottobre 2009) della procedura
di infrazione avviata dalla Commissione europea; 
  Considerato che nella seduta del 22 gennaio 2010, con  delibera  n.
2, questo Comitato ha preso atto che e'  stato  redatto  il  progetto
definitivo del citato prolungamento dell'autostrada fino  a  Nogarole
Rocca, che reca un costo aggiornato di 2.730,9  milioni  di  euro,  e
che,  a  parziale  copertura  di  detto  costo,  il  piano  economico
finanziario allegato al citato progetto definitivo prevede incrementi
tariffari del  7,5  per  cento  annuo  nel  periodo  2011-2018  e  un
contributo di 900 milioni di  euro  oltre  IVA,  con  un  «valore  di
subentro»  di  1.730  milioni  di  euro  che  si  ipotizzava  venisse
garantito dal Fondo di garanzia per le opere pubbliche (FGOP) di  cui
alla legge 24 dicembre 2007, n. 244; 
  Considerato che, nell'occasione, questo Comitato  ha  approvato  il
progetto definitivo del solo 1° lotto,  da  Parma  a  Trecasali/Terre
Verdiane, del costo di 513 milioni di euro - corredato  da  un  piano
economico-finanziario, che prevede la realizzazione del  suddetto  1°
lotto  in  totale  autofinanziamento  della  concessionaria  e  senza
«valore  di  subentro»  -  e  ha  subordinato  l'efficacia  di  detta
approvazione alla modifica della convenzione unica vigente in modo da
prevedere l'esecuzione in totale autofinanziamento,  da  parte  della
societa' concessionaria, del lotto approvato; 
  Considerato che il NARS, nella seduta dell'11 maggio 2010, ha  reso
il parere n. 7, con cui si e' pronunciato  favorevolmente  in  merito
allo schema di «convenzione unica»  tra  ANAS  e  CISA,  che  assolve
all'adempimento di cui alla citata delibera n. 2/2010,  a  condizione
che si tenga  conto  di  alcune  osservazioni  formulate  nel  parere
stesso; 
  Considerato  che,  nel   corso   dell'istruttoria,   il   Ministero
dell'economia e delle finanze  ha  formulato  ulteriori  osservazioni
oltre a quelle rappresentate in sede NARS; 
  Considerato che la CISA S.p.A. gia' nel  2007  aveva  richiesto  il
riequilibrio economico-finanziario della concessione, ai sensi  della
citata delibera n. 39/2007 che dichiara quindi applicabile anche agli
interventi, in parte in  corso,  provenienti  dalla  convenzione  del
1999; 
  Considerato che, nel corso della riunione preparatoria dell'odierna
seduta, e' stata consegnata la nota n. 20656 di  pari  data,  con  la
quale il Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti  esprime  le
motivazioni  per  cui  non  ritiene  recepibili  le  indicazioni   di
carattere generale formulate dal NARS in merito,  tra  l'altro,  alla
rimodulazione del debito verso il Fondo centrale di garanzia ed  alle
verifiche    sui    parametri    di     costruzione     dei     piani
economico-finanziari; 
  Considerato che con nota n. 40198 del 12 maggio 2010, il  Ministero
dell'economia e delle finanze - RGS segnala che l'appunto istruttorio
predisposto dagli uffici di questo Comitato per la predetta  riunione
preparatoria include le prescrizioni richieste  dalla  RGS  anche  in
linea con le indicazioni del NARS, salve  le  definitive  valutazioni
dello stesso Ministero  in  ordine  alla  destinazione  dei  profitti
aggiuntivi derivanti dall'incremento del volume di traffico  rispetto
alle previsioni; 
  Considerato che con successiva nota n. 43722 del  13  maggio  2010,
consegnata in seduta, il Ministero dell'economia e  delle  finanze  -
RGS ha espresso le proprie  valutazioni  in  merito  alla  richiamata
lettera del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  n.  20656
dell'11 maggio 2010 e ha formulato specifiche valutazioni  in  merito
allo schema convenzionale in esame; 
  Udita  la  relazione  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti; 
 
                            Prende atto: 
 
  1. Dei contenuti dello schema di «convenzione  unica»  siglata  tra
ANAS S.p.A. e CISA S.p.A.  -  che  assolve  all'adempimento  previsto
dalla delibera n. 2/2010 e che sostituisce, a tutti gli  effetti,  la
convenzione siglata il 9 luglio 2007 - e, in particolare, che: 
    lo schema di convenzione ha per oggetto l'integrale  ed  unitaria
regolamentazione del rapporto tra il concedente ed il  concessionario
per la  costruzione  e  l'esercizio  di  tutti  gli  interventi  gia'
assentiti in concessione di costruzione  ed  esercizio  dalla  citata
convenzione del 9 luglio 2007: 
      A15 Parma - La Spezia Km 101; 
      Prolungamento per Mantova (Nogarole - Rocca) Km 83; 
    opere realizzate ai sensi del decreto-legge 1°  aprile  1989,  n.
121, convertito dalla legge 29 maggio 1989, n. 205, e della legge  23
agosto 1988, n. 373 (Colombiane '92); 
    il prolungamento per Mantova, come nella precedente  convenzione,
e' suddiviso  in  due  tratte  funzionali:  da  Parma  all'autostrada
regionale Cremona - Mantova, nel cui ambito  e'  ora  individuato  il
primo lotto da Parma a Trecasali / Terre Verdiane con relative  opere
connesse, e dall'autostrada regionale citata a Nogarole - Rocca; 
    lo schema di convenzione, comprendente una ipotesi di sviluppo di
piano  al  2056,   e'   corredato   da   due   versioni   del   piano
economico-finanziario, di cui la prima (sviluppata nell'allegato  E1)
riferita, oltre che all'autostrada in esercizio,  solo  al  1°  lotto
approvato da questo Comitato  e  la  seconda  (allegato  E)  relativa
invece all'intera  tratta  di  prosecuzione  dell'autostrada  fino  a
Nogarole - Rocca; 
    il piano economico-finanziario  concernente  solo  il  citato  1°
lotto da Parma a Trecasali / Terre Verdiane e' calibrato su un  piano
di  investimenti  che  prevede,  nell'arco  temporale  2009-2017,   i
seguenti investimenti: 
      sulla tratta Parma - La Spezia 105,6 milioni di euro; 
      sulla tratta Parma - Nogarole Rocca 513,5 milioni di  euro,  di
cui 482,4 milioni di euro ancora da realizzare; 
    il piano  economico-finanziario  riferito  all'opera  complessiva
prevede, invece, la realizzazione dell'intero prolungamento al  costo
di 2.730,9 milioni di euro e alle condizioni  indicate  nella  «presa
d'atto»  della  delibera  n.  2/2010,  e  include  inoltre  i  citati
investimenti di 105,6 milioni di euro sulla tratta Parma-La Spezia; 
    il NARS, rilevato che la realizzazione dell'intero  prolungamento
necessiterebbe dell'erogazione  di  un  contributo  pubblico  di  900
milioni di euro in relazione agli esiti  di  analisi  di  elasticita'
della domanda a fronte di incrementi tariffari  superiori  all'80%  e
della prestazione della garanzia del FGOP a copertura dell'ipotizzato
«valore di subentro», ha circoscritto  il  proprio  parere  al  piano
economico  finanziario  di  cui  all'allegato  E1  nelle  more  della
definizione di tali presupposti; 
    la scadenza della concessione e'  confermata  alla  data  del  31
dicembre 2031, gia' prevista dalla convenzione del 2007; 
    non e' previsto alcun «valore di subentro» per  la  realizzazione
del 1° lotto del prolungamento verso Nogarole Rocca; 
    la societa' concessionaria  risulta  esposta  nei  confronti  del
soppresso Fondo centrale di garanzia per un importo pari a circa 92,7
milioni di euro, da estinguere  entro  la  durata  della  convenzione
secondo lo stesso piano di ammortamento  previsto  nella  convenzione
del 2007; 
    il Wacc (Tasso di remunerazione del capitale investito), al lordo
dell'imposizione fiscale, e' pari al 9,79 per cento; 
    la  concessionaria  ha  optato  per  la  formula  di  adeguamento
tariffario  semplificata,  assumendo  a  riferimento  il   tasso   di
inflazione effettiva degli ultimi 12 mesi, calcolato sulla base della
variazione  media  annua  dei  prezzi   al   consumo   per   l'intera
collettivita'  nazionale  (indice  NIC)  registrata  dall'ISTAT   nel
periodo 1 luglio-30 giugno antecedente  alla  data  di  presentazione
della richiesta di variazione tariffaria, e quantificando nel 70  per
cento  la  misura  dell'inflazione  da  considerare:  in  base   alle
assunzioni  cosi'  effettuate  nel  piano  economico-finanziario   si
determina un incremento pari all'1,05 per cento annuo per il  periodo
2008-2012; 
    la  convenzione  prevede  pero'  anche  l'applicazione   di   una
componente X, quale fattore percentuale di adeguamento annuale  della
tariffa determinato all'inizio di  ogni  periodo  regolatorio  e  che
viene quantificato, nel piano di cui all'allegato E1, nello 0,24  per
cento annuo per il periodo 2011-2018; 
    il    parametro    K,    sempre     nell'ambito     del     piano
economico-finanziario di cui all'allegato E1, assume  il  valore  del
5,93 per cento annuo per il suddetto periodo 2011-2018; 
    l'art. 19 e l'Allegato C individuano gli indicatori  di  qualita'
che,  stante  la   rilevata   adozione   della   formula   tariffaria
semplificata, rilevano solo ai fini dell'eventuale applicazione delle
sanzioni   indicate   nell'allegato   N    e    riproducono    quelli
tradizionalmente adottati, riferiti all'incidentalita' ed allo  stato
strutturale delle  pavimentazioni,  mentre  l'art.  31  del  medesimo
schema stabilisce a carico del concessionario l'onere di redigere  la
Carta dei servizi e di procedere al suo aggiornamento annuale,  fermo
restando l'obbligo - sancito all'art. 3, comma 2,  lettera  e)  -  di
introdurre le modifiche agli indicatori  di  qualita'  che  risultano
necessarie ai sensi delle direttive di questo Comitato adottate anche
in attuazione del citato art.  21,  comma  3,  del  decreto-legge  n.
355/2003 convertito dalla legge n. 47/2004; 
  2. della necessita', in relazione alle  considerazioni  svolte  dal
Ministero dell'economia e delle finanze nella citata lettera  del  13
maggio  2010,  di  verifiche  sulla  correttezza  dei  parametri   di
costruzione del piano economico - finanziario; 
 
                              Delibera: 
 
  E' valutato positivamente lo schema di «convenzione unica» tra ANAS
S.p.A. e CISA S.p.A. subordinatamente all'osservanza  delle  seguenti
prescrizioni,  con  la  precisazione  che  questo  Comitato,  per  le
medesime motivazioni indicate nel  parere  NARS  e  richiamate  nella
«presa  d'atto»,  ha  limitato  le  proprie  valutazioni   al   piano
economico-finanziario riportato all'allegato E1 dello schema stesso e
riferito, oltre che alla tratta in esercizio, solo al primo lotto  da
Parma a Trecasali / Terre Verdiane  il  cui  progetto  definitivo  e'
stato approvato con la delibera n. 2/2010: 
    l'art. 5 deve essere riformulato  stralciando  il  1°  lotto  del
prolungamento dal novero delle opere che, se non  ammortizzate  entro
il  termine  di  scadenza  della  concessione,  danno  luogo  ad   un
indennizzo e depennando la clausola  che  fissa  il  termine  di  120
giorni  entro  il  quale  il   subentrante   deve   indennizzare   il
concessionario  e  che  prevede,  in  caso  di  ritardato   pagamento
dell'indennizzo, la corresponsione di un interesse nella  misura  del
tasso BCE maggiorato di un punto; 
    deve essere, del pari, stralciata  la  clausola  che  accolla  al
concedente l'indennizzo di cui sopra qualora il  subentro  del  nuovo
concessionario  non  avvenga  entro  24  mesi  dalla  scadenza  della
concessione (punto 5.4); 
    e' da rivedere la clausola (art. 9) sulla  decadenza  sostituendo
come segue il comma 3: «Il concedente subentra in  tutti  i  rapporti
attivi e passivi ad esclusione di quelli di  natura  finanziaria,  di
cui e'  titolare  il  concessionario  e  relativi  all'oggetto  della
presente convenzione, in essere al momento  del  trasferimento  della
concessione, fermo restando il diritto di rivalsa del concedente  nei
confronti del concessionario.  Il  trasferimento  e'  subordinato  al
pagamento da parte del concedente al concessionario  decaduto  di  un
importo corrispondente al  costo  degli  investimenti  effettivamente
sostenuto,  al  netto  degli  ammortamenti,  calcolato   secondo   la
normativa  applicabile  ai  singoli  investimenti   autorizzati   dal
concedente, certificati da una Societa' di revisione scelta di comune
accordo  ovvero,  in  caso  di  disaccordo,  dal  concedente,   salvo
eventuali modifiche normative e regolamentari». 
    all'art. 11, comma 9, deve essere  prevista  la  destinazione  di
tutti gli extraprofitti realizzati nell'ultimo periodo regolatorio al
riequilibrio del piano economico-finanziario; 
    l'art. 12 e' da  completare  con  l'indicazione  dei  riferimenti
normativi che fissano la misura del canone annuo dovuto ai  «soggetti
legittimati» e con la precisazione che il canone stesso e'  integrato
dell'importo stabilito dall'art. 19,  comma  9-bis,  della  legge  n.
102/2009; 
    deve essere modificata la  clausola  di  cui  all'art.  13  della
convenzione prevedendo  che  tutti  i  ricavi  conseguiti  dalle  sub
concessioni  sul  sedime  autostradale  e   dalle   altre   attivita'
collaterali svolte, ivi comprese quelle relative allo sfruttamento  a
fini commerciali delle reti di telecomunicazioni, sono  destinati  al
riequilibrio economico finanziario della concessione; 
    debbono essere chiariti i motivi dell'inserimento del  fattore  X
nell'ambito della formula tariffaria  semplificata,  posto  che  tale
componente,  che  viene  presentata  quale  fattore  percentuale   di
adeguamento annuale della  tariffa  determinato  all'inizio  di  ogni
periodo regolatorio e costante all'interno di esso, non e'  di  norma
ricompreso nella formula tariffaria semplificata (art. 15); 
    debbono essere forniti chiarimenti sulla portata  della  clausola
che prevede la riprogrammazione e remunerazione,  come  nuovi,  degli
interventi non realizzati nel periodo precedente (art. 17.4); 
    l'art. 17-bis deve essere riformulato in  modo  da  prevedere  la
destinazione dei benefici derivanti da incremento del traffico e  non
accantonati  nell'apposito  fondo   previsto   dall'articolo   stesso
all'equilibrio del piano economico-finanziario; 
    all'art 17-ter occorre sostituire il  comma  1  con  la  seguente
formulazione: «Le somme accantonate diventeranno disponibili  per  il
Concessionario,  su  apposita   disposizione   del   Concedente,   al
raggiungimento  del  valore  dell'investimento  previsto  nel   piano
finanziario incrementato dell'importo da accantonare  di  cui  sopra.
Qualora  l'importo  di  spesa  di  piano   finanziario   incrementato
dell'accantonamento sia  superiore  alla  spesa  consuntivata,  detta
eccedenza dovra' essere  destinata  alla  riduzione  del  «valore  di
subentro»; 
    debbono essere forniti «fogli di  calcolo»  sulla  determinazione
del valore K; 
    la tabella riportata all'allegato L, relativa ai criteri  per  la
quantificazione dei benefici finanziari ed alla modalita' di recupero
degli investimenti non  realizzati  o  realizzati  in  ritardo,  deve
essere integrata indicando la differenza degli investimenti  in  beni
gratuitamente devolvibili maturati in  base  alle  previsioni  al  31
dicembre 2008  e  quelli  effettivamente  accantonati  nella  riserva
nominativa di patrimonio netto; 
    il  piano  economico-finanziario  -  in  ottemperanza  a   quanto
previsto in materia dalla direttiva emanata  ai  sensi  dell'art.  1,
comma 1025, della legge n. 296/2006 e meglio specificata in  premessa
- deve  essere  rimodulato  prevedendo  la  restituzione  anticipata,
rispetto all'attuale piano di rimborso, del debito verso  l'ex  Fondo
centrale  di  garanzia,  nei  limiti  dei  flussi  di   cassa   netti
disponibili annualmente, come riportati nel suddetto piano; 
 
                             Raccomanda 
 
al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di: 
  adottare tutte le iniziative possibili  affinche'  in  tempi  brevi
vengano sottoposte a questo Comitato le linee-guida previste ai punti
3.3 e 3.12 del documento tecnico allegato alla  delibera  n.  39/2007
nella stesura aggiornata richiesta ad ANAS S.p.A. con nota 28 ottobre
2009, n. 42779, e l'aggiornamento dello schema di  piano  finanziario
emanato con il citato decreto interministeriale n. 125/1997; 
  sottoporre, in tempi brevi, a questo Comitato anche la proposta  di
integrazione degli standard di qualita' e di misurazione  e  verifica
dei relativi livelli prevista all'art. 21, comma 3, del decreto-legge
n. 355/2003, convertito dalla legge n. 47/2004; 
  attivarsi affinche' nella costruzione delle  dinamiche  tariffarie,
anche in  relazione  al  numero  limitato  di  societa'  autostradali
quotate sul mercato regolamentato, sia svolta un'analisi di benchmark
anche su societa' operanti in altri settori del comparto trasporti; 
  assicurare  adeguate  e  puntuali  verifiche  sul  rispetto   della
convenzione, garantendo nel contempo un monitoraggio costante. 
    Roma, 13 maggio 2010 
 
                                         Il Vice Presidente: Tremonti 
Il segretario : Micciche' 

Registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 2010 
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari 
Registro n. 6, Economia e finanze foglio n. 105