MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 1 ottobre 2010 

Riconoscimento, al sig. Shtjefni Arben, di titolo  di  studio  estero
abilitante all'esercizio in Italia della professione di  Responsabile
tecnico in imprese che esercitano  l'attivita'  di  installazione  di
impianti   elettrici,   elettronici,   termici,    idraulici,    gas,
antincendio. (10A12349) 
(GU n.255 del 30-10-2010)

 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
           per il mercato, la concorrenza, il consumatore, 
                 la vigilanza e la normativa tecnica 
 
  Visto il decreto legislativo  9  novembre  2007,  n.  206,  recante
«Attuazione della direttiva  2005/36/CE  relativa  al  riconoscimento
delle qualifiche professionali, nonche' della  direttiva  2006/100/CE
che adegua determinate  direttive  sulla  libera  circolazione  delle
persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»; 
  Vista la domanda  del  Sig.  Shtjefni  Arben,  cittadino  albanese,
diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto
legislativo, il  riconoscimento  del  Diploma  di  Laurea  denominato
«Vertetim  Diplome»  indirizzo   «Meccanica»   -   titolo   conferito
«Ingegnere meccanico per mezzi terrestri», conseguito nel 1996 presso
il Politecnico di Tirana (Albania) - Facolta' di Ingegneria Meccanica
-, per  l'assunzione  in  Italia  della  qualifica  di  «Responsabile
Tecnico» in imprese che esercitano l'attivita'  di  installazione  di
impianti elettrici, elettronici, termici, idraulici, gas, antincendio
di cui all'art. 1, comma 2, lettere  a),  b),  c),  d),  e),  g)  del
decreto del Ministero dello sviluppo economico 22  gennaio  2008,  n.
37, ma anche in imprese che esercitano l'attivita' di autoriparazione
di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 122, art. 1, comma  3,  lettere
a), c), settori meccanica-motoristica ed elettrauto; 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina  dell'immigrazione
e norma sulla condizione dello straniero»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, riguardante il Regolamento recante norme di attuazione del testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina  dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1,  comma
6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; 
  Visto,  in  particolare,  l'art.  49   del   predetto decreto   del
Presidente della  Repubblica n.  394  del  1999,  che  disciplina  le
procedure di riconoscimento dei titoli professionali  abilitanti  per
l'esercizio  di  una  professione,  conseguiti  in   un   Paese   non
appartenente all'Unione europea, come richiamato dall'art. 60,  comma
3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; 
  Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui  all'art.
16 del citato decreto legislativo n.  206/2007,  nella  riunione  del
giorno 13 luglio 2010, che ha ritenuto il titolo di studio  posseduto
dall'interessato, idoneo ed attinente all'esercizio dell'attivita' di
"Responsabile Tecnico" in imprese  che  esercitano  l'  attivita'  di
installazione  di  impianti  elettrici,  termici,   idraulici,   gas,
antincendio di cui all'art. 1, comma 2, lettere a), c),  d),  e),  g)
del decreto ministeriale n. 37/2008, senza necessita' di applicazione
di misura compensativa ed anche per i  settori  meccanica-motoristica
ed elettrauto, relativi alla legge n.  122/1992,  art.  1,  comma  3,
lettere  a),  c),  mentre  ha  espresso  parere  sfavorevole  per  la
richiesta di riconoscimento relativa all'attivita'  di  installazione
di impianti elettronici, di cui all'art. 1, comma 2, lettera  b)  del
D.M. 37/2008, neanche con applicazione di misura compensativa; 
  Sentito il parere conforme del rappresentante dell' Associazione di
categoria CNA - Installazione Impianti e tenuto conto dei pareri  del
CUN in materie di lauree in ingegneria,  resi  nelle  sedute  del  15
settembre 2004 e dell'8 marzo 2006; 
  Considerato che il Ministero  dello  Sviluppo  Economico  con  nota
prot. n. 104801 del 9 agosto 2010 ha  comunicato  al  richiedente,  a
norma dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'esistenza
di cause ostative all'accoglimento della domanda; 
  Verificato  che  il  richiedente,  avvalendosi  della  facolta'  di
controdeduzione prevista dal citato art. 10-bis della legge 7  agosto
1990, n. 241 ha preso atto del parere  della  Conferenza  di  Servizi
mediante invio di posta elettronica protocollata in data 6  settembre
2010 prot. n. 114210; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Al sig. Shtjefni Arben, cittadino albanese, nato a Lezhe  (Albania)
il 16 maggio 1972 e' riconosciuto il  titolo  di  studio  di  cui  in
premessa, quale titolo valido per  lo  svolgimento  in  Italia  delle
attivita' di installazione di impianti elettrici, termici, idraulici,
gas ed antincendio di cui all'art. 1, comma 2, lettere  a),  c),  d),
e), g) del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22  gennaio
2008, n. 37, senza necessita' di applicazione di misura  compensativa
e anche dell'attivita' di autoriparatore  ai  sensi  della  Legge  n.
122/1992,   art.   1,   comma   3,    lettere    a),    c)    settori
meccanica-motoristica, elettrauto; 
  Al suddetto non e' invece riconosciuta l'attivita' di installazione
di impianti elettronici, di cui alla lettera b) dello stesso art.  1,
comma 2 del decreto ministeriale n. 37/2008,  in  considerazione  del
suddetto parere del CUN. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica Italiana ai sensi dell'articolo 16, comma 6,  del  decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206. 
    Roma, 1° ottobre 2010 
 
                                        Il direttore generale Vecchio