Cancellazione di varieta' di specie agrarie iscritte al relativo registro nazionale. (10A12564)(GU n.250 del 25-10-2010)
IL DIRETTORE GENERALE
della competitivita' per lo sviluppo rurale
Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina
l'attivita' sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che
prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura,
dei registri di varieta' aventi lo scopo di permettere
l'identificazione delle varieta' stesse;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44
del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di
varieta' di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;
Visti il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle
norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, comma 1 e 2 e
l'art. 16, comma 1;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma
dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59;
Visto il D.P.R. 22 luglio 2009, n. 129, concernente il Regolamento
di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010, registrato alla Corte dei
conti, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello
non generale;
Vista la richiesta del 23 aprile 2010 dell'ENEA, presentata quale
responsabile della conservazione in purezza delle varieta' indicate
nel dispositivo, volta a ottenere la cancellazione delle varieta'
medesime dal registro nazionale;
Considerato che le varieta' per le quali e' stata chiesta la
cancellazione non rivestono particolare interesse in ordine generale;
Considerato che la Commissione sementi di cui all'art. 19 della
citata legge n. 1096/71, nella riunione del 22 settembre 2010, ha
preso atto della richiesta di cancellazione, dal relativo registro,
delle varieta' indicate nel dispositivo;
Ritenuto di accogliere la richiesta sopra menzionata;
Decreta:
Art. 1
A norma dell'art. 17-bis, quarto comma, lettera b), del decreto del
Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 e successive
modifiche e integrazioni, le sotto riportate varieta', iscritte al
registro nazionale delle varieta' di specie di piante agrarie con il
decreto a fianco indicato, sono cancellate dal registro medesimo:
Parte di provvedimento in formato grafico
Il presente decreto entrera' in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 5 ottobre 2010
Il direttore generale: Blasi
Avvertenza: il presente atto non e' soggetto al visto di
controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti,
art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, ne' alla registrazione da parte
dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e
delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n.
38/1998.