PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE

DECRETO 5 agosto 2010 

Indicazione delle attivita' che sono  escluse  dall'applicazione  del
decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.  163  (codice  dei  contratti
pubblici) a norma dell'articolo 219 dello stesso decreto legislativo.
(10A13469) 
(GU n.270 del 18-11-2010)

 
 
 
                             IL MINISTRO 
                      PER LE POLITICHE EUROPEE 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei Ministri; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,  e  successive
modificazioni, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri; 
  Visto il decreto del Presidente della  Repubblica  7  maggio  2008,
concernente la nomina dei Ministri senza portafoglio; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio
2008, come modificato dal decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri 21 maggio 2008, con il quale e' stato conferito al  Ministro
Onorevole Andrea Ronchi l'incarico per le politiche europee; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  13
giugno 2008 contenente delega  di  specifiche  funzioni  al  Ministro
senza portafoglio Onorevole Andrea Ronchi per le politiche europee; 
  Visto l'articolo  30  della  direttiva  2004/17/CE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che coordina le  procedure
di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che
forniscono servizi di trasporto e servizi postali; 
  Visto l'articolo 219 del decreto legislativo  12  aprile  2006,  n.
163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE; 
  Considerato  che  la  Compagnia  Valdostana  delle  Acque  S.p.A. -
Compagnie Valdôtaine des eaux S.p.A. (in  seguito  denominata  CVA) -
con domanda pervenuta alla Commissione europea in  data  15  febbraio
2010 ha chiesto che venga stabilita l'applicabilita' del paragrafo  1
dell'articolo  30  della  direttiva   2004/17/CE   all'attivita'   di
produzione e vendita all'ingrosso di energia elettrica  in  tutto  il
territorio della Repubblica italiana,  ovvero,  in  alternativa,  nel
territorio della Zona Geografica Nord  (di  seguito  denominata  Zona
Nord), nonche' all'attivita'  di  vendita  al  dettaglio  di  energia
elettrica in tutto il territorio della Repubblica italiana; 
  Considerato che la Commissione europea con nota 22 febbraio 2010 n.
93379 ha informato lo Stato italiano di aver ricevuto la sopra citata
domanda da parte della CVA; 
  Considerato che con nota 15 aprile 2010 la Commissione  europea  ha
richiesto informazioni supplementari; 
  Considerato che con nota n. 3498 del 10 maggio 2010 il Dipartimento
per il coordinamento della politiche comunitarie  ha  trasmesso  alla
Commissione  europea  le  informazioni  fornite  dall'Autorita'   per
l'energia elettrica e il gas; 
  Considerato che con e-mail del 20 maggio 2010 il  Dipartimento  per
il  coordinamento  della  politiche  comunitarie  ha  trasmesso  alla
Commissione europea  il  parere  reso  dall'Autorita'  garante  della
concorrenza e del mercato; 
  Considerato che la Commissione europea  ha  adottato  la  decisione
2010/403/UE in data  14  luglio  2010  -  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea, serie L  186  del  20  luglio  2010  -
disponendo in particolare che la direttiva 2004/17/CE non si  applica
agli  appalti  attribuiti  da  enti  aggiudicatori  e   destinati   a
consentire  l'esecuzione  delle  seguenti  attivita'  in  Italia:  a)
produzione e vendita all'ingrosso di  energia  elettrica  nella  Zona
Nord; b) fornitura di  energia  elettrica  al  dettaglio  ai  clienti
finali connessi in  media,  alta  e  altissima  tensione  sull'intero
territorio della Repubblica italiana; 
  Ritenuto pertanto che,  ai  sensi  dell'articolo  219  del  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n.  163,  recante  Codice  dei  contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in  attuazione  delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, debba procedersi  ad  indicare  le
attivita' escluse dal campo di applicazione dello stesso Codice; 
 
                               Decreta 
 
  Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante  Codice  dei
contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e  forniture   in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e  2004/18/CE  non  si  applica
agli  appalti  attribuiti  da  enti  aggiudicatori  e   destinati   a
consentire  l'esecuzione  delle  seguenti  attivita'  in  Italia:  a)
produzione e vendita all'ingrosso di  energia  elettrica  nella  Zona
Nord; b) fornitura di  energia  elettrica  al  dettaglio  ai  clienti
finali connessi in  media,  alta  e  altissima  tensione  sull'intero
territorio della Repubblica italiana. 
    Roma, 5 agosto 2010 
 
                                                  Il Ministro: Ronchi 
 

Registrato alla Corte dei conti il 29 settembre 2010 
Ministeri  istituzionali,  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,
registro n. 15, foglio n. 119