MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 16 novembre 2010 

Ricostituzione  del  comitato  provinciale  I.N.P.S.   di   L'Aquila.
(10A14935) 
(GU n.296 del 20-12-2010)

 
 
 
                 IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO 
                              L'Aquila 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n.
639, recante «Attuazione delle deleghe conferite al Governo  con  gli
articoli 27 e 29 della legge 30  aprile  1969,  n.  153,  concernente
revisione degli ordinamenti  pensionistici  e  norme  in  materia  di
sicurezza sociale»; 
  Vista la legge 9  marzo  1989,  n.  88,  recante  «Ristrutturazione
dell'Istituto nazionale  della  previdenza  sociale  e  dell'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro  gli  infortuni  sul  lavoro»  e
specificatamente  l'art.  44  che  disciplina  la  composizione   dei
comitati provinciali; 
  Visto il decreto  del  direttore  della  direzione  provinciale  di
L'Aquila n. 969 del 28 agosto 2006 con il quale e' stato ricostituito
il comitato provinciale I.N.P.S. di L'Aquila; 
  Vista la legge n. 122/2010  di  conversione  del  decreto-legge  31
maggio  2010,  n.  78  recante  «Misure   urgenti   in   materia   di
stabilizzazione  finanziaria  e  di   competitivita'   economica»   e
specificatamente l'art. 7, comma 10 del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78 che dispone la riduzione del numero dei componenti  i  comitati
previsti dagli articoli 42 e 44 della legge 9 marzo 1989, n.  88,  in
misura non inferiore al trenta per cento; 
  Vista la nota prot. 11/I/0001996 del 9 luglio 2010, divisione I del
Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  sui  criteri  da
adottare per operare la suddetta riduzione; 
  Vista la circolare del Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza
sociale n. 14/1995 dell'11 gennaio 1995 sui criteri di individuazione
del grado di rappresentativita' delle organizzazioni sindacali; 
  Vista la circolare del Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza
sociale n. 31/1989 del 14 aprile 1989 contenente  istruzioni  per  la
costituzione dei comitati provinciali I.N.P.S. di cui alla  succitata
legge n. 88/1989; 
  Vista la nota della Camera di commercio  industria  artigianato  di
L'Aquila, con la quale  sono  stati  forniti  i  dati  relativi  alle
attivita' economiche produttive suddivise per classi di addetti nella
provincia di L'Aquila; 
  Tenuto, altresi', conto ai fini  della  stessa  rappresentativita',
dei dati  forniti  dalle  organizzazioni  interessate  sulla  attuale
consistenza numerica dei lavoratori aderenti, su quella delle aziende
associate e sulla entita' dei  lavoratori  dipendenti  delle  stesse,
nonche' sulle strutture organizzative di  cui  le  organizzazioni  si
avvalgono nello svolgimento delle loro attivita'; 
  Esperiti gli accertamenti  istruttori  previsti  dall'art.  35  del
decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639; 
  Preso atto che nella riunione convocata - come  previsto  dall'art.
35 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970,
n. 639 - si e' dato conto  delle  richieste  di  dati  inviate  dalla
direzione provinciale del lavoro e, dalle risposte pervenute,  si  e'
proceduto ad  una  prima  indicazione  circa  gli  esiti  della  fase
istruttoria e le parti sociali hanno esposto le loro osservazioni; 
  Considerato  che  i  criteri  per  la  valutazione  del  grado   di
rappresentativita' sono in concorso fra di loro e sono riferiti  alla
consistenza numerica dei soggetti rappresentati, alla  partecipazione
ai fini della formazione e stipula di contratti collettivi di lavoro,
alla partecipazione ai fini della formazione e stipula  di  contratti
collettivi di lavoro, alla partecipazione e risoluzione  di  vertenze
di lavoro individuali, plurime e  collettive,  alla  rilevanza  degli
insediamenti  produttivi  e  alla  complessita'  e  diffusione  delle
strutture organizzative; 
  Accertato che dalla valutazione comparativa - condotta alla stregua
dei  suddetti  parametri  riconosciuti  idonei  e  necessari  per  la
determinazione della rappresentativita' di una associazione sindacale
-   le   organizzazioni   sindacali    e    datoriali    maggiormente
rappresentative  con  riferimento  ai  settori   sopraindicati   sono
risultate essere, rispetto alle concorrenti in ambito provinciale: 
  per  i  datori  di  lavoro  l'associazione  Confindustria  e  l'UPA
Confagricoltura; 
  per i lavoratori autonomi la Confcommercio e la Confesercenti; 
  per i lavoratori dipendenti CGIL, CISL, UIL, UGL, CISAL, CIDA; 
  Preso   atto   delle   designazioni   effettuate   dalle   predette
organizzazioni; 
 
                              Decreta: 
 
  E' ricostituito il Comitato provinciale I.N.P.S. di L'Aquila, cosi'
composto: 
    Componenti di diritto: 
      1) il direttore  della  direzione  provinciale  del  lavoro  di
L'Aquila; 
      2) il direttore  della  direzione  provinciale  del  tesoro  di
L'Aquila; 
      3) il direttore della sede provinciale I.N.P.S. di L'Aquila; 
    Componenti in rappresentanza dei lavoratori dipendenti: 
      1) Antonio Tarquinio Mango, designato CGIL; 
      2) Daniele Selli, designato CGIL; 
      3) Anna Fiorentini, designata CISL; 
      4) Simone Tempesta, designato UIL; 
      5) Atanasio Leonetti Frontera, designato UGL; 
      6) Rolando Tiberti, designato CISAL; 
      7) Manlio Iarossi, designato CIDA; 
    Componenti in rappresentanza dei datori di lavoro: 
      1) Ambrogio De Biase, in rappresentanza di Confindustria; 
      2) Franco Ferroni, in rappresentanza di UPA Confagricoltura; 
    Componenti in rappresentanza dei lavoratori autonomi: 
      1) Angelo Antonio Liberati, in rappresentanza di Confcommercio; 
      2) Carlo Rossi, in rappresentanza di Confesercenti. 
  Il comitato, cosi' composto, avra' durata  di  quattro  anni,  come
previsto dal combinato disposto dell'art. 1, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 30 aprile 1970,  n.  639  e  dell'art.  3
della legge 15 luglio 1994, n. 444. 
  Il direttore provinciale dell'I.N.P.S. di  L'Aquila  e'  incaricato
dell'esecuzione del Provvedimento. Avverso  il  presente  decreto  e'
proponibile ricorso al T.A.R. dell'Abruzzo entro i termini e  con  le
modalita' previste dalla legge. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana,  ai  sensi  dell'art.  35,  quarto  comma,  del
succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970. 
    L'Aquila, 16 novembre 2010 
 
                                   Il direttore, ad interim: Di Muzio