MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 6 dicembre 2010 

Riconoscimento, al sig. Maxim Adrian,  di  titolo  di  studio  estero
abilitante all'esercizio in Italia dell'attivita' di installazione di
impianti di protezione antincendio. (10A15399) 
(GU n.1 del 3-1-2011)

 
 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
           per il mercato, la concorrenza, il consumatore, 
                 la vigilanza e la normativa tecnica 
 
  Visto il decreto legislativo  9  novembre  2007,  n.  206,  recante
«Attuazione della direttiva  2005/36/CE  relativa  al  riconoscimento
delle qualifiche professionali, nonche' della  direttiva  2006/100/CE
che adegua determinate  direttive  sulla  libera  circolazione  delle
persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»; 
  Vista la domanda del sig. Maxim Adrian, cittadino italiano, diretta
ad ottenere,  ai  sensi  dell'art.  16  del  sopra  indicato  decreto
legislativo, il riconoscimento del Diploma di Ingegnere  elettrico  -
specializzazione Elettronica e Telecomunicazioni, conseguito nel 1985
presso l'Istituto Politecnico di Bucarest (Romania), per l'assunzione
in Italia della qualifica di «Responsabile Tecnico»  in  imprese  che
esercitano  l'attivita'  di  installazione  di  impianti   elettrici,
elettronici, protezione antincendio  di  cui  all'art.  1,  comma  2,
lettere a), b), g) del decreto del Ministero dello sviluppo economico
22 gennaio 2008, n. 37; 
  Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui  all'art.
16 del citato decreto legislativo n.  206/2007,  nella  riunione  del
giorno 9 novembre 2010, che ha ritenuto il titolo di studio posseduto
dall'interessato,  idoneo  ed  attinente  ai   fini   del   richiesto
riconoscimento, solo per le attivita' di  installazione  di  impianti
elettrici, elettronici, di cui all'art. 1, comma 2, lettere  a),  b),
del decreto ministeriale n. 37/2008, senza necessita' di applicazione
di misura compensativa, mentre ha espresso parere sfavorevole per  la
richiesta di riconoscimento relativa all'attivita'  di  installazione
di impianti di protezione antincendio, di cui all'art.  1,  comma  2,
lettera g) del decreto ministeriale n. 37/2008, perche' dalle materie
studiate per il conseguimento del titolo di studio non si individuano
esami attinenti al settore richiesto e tenuto conto  del  parere  del
CUN reso nella seduta del 23 luglio 2003; 
  Sentito il parere conforme dei rappresentanti delle Associazioni di
categoria Confartigianato e CNA - Installazione Impianti; 
  Considerato che il Ministero  dello  sviluppo  economico  con  nota
prot. n. 174487 del 24 novembre 2010 ha comunicato al richiedente,  a
norma dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'esistenza
di cause ostative all'accoglimento della domanda; 
  Verificato che il richiedente  si  e'  avvalso  della  facolta'  di
controdeduzione prevista dal citato art. 10-bis della legge 7  agosto
1990, n. 241, mediante l'invio di posta elettronica n.  prot.  182960
del 6 dicembre 2010; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Al sig.  Maxim  Adrian,  cittadino  italiano,  nato  a  Bucarest
(Romania) il 29 aprile 1960 e' riconosciuto il titolo  di  studio  di
cui in premessa, quale titolo valido per  lo  svolgimento  in  Italia
delle attivita' di installazione di impianti elettrici,  elettronici,
di cui all'art. 1, comma 2, lettere a), b), del decreto del Ministero
dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, senza necessita'  di
applicazione di  misura  compensativa,  mentre  non  e'  riconosciuto
idoneo,  neanche  con  applicazione  di  misura   compensativa,   per
l'esercizio dell'attivita' di installazione di impianti di protezione
antincendio, di cui alla lettera g) dello stesso art. 1, comma 2  del
decreto ministeriale n. 37/2008 in quanto dall'elenco  delle  materie
studiate per il conseguimento del titolo studio  non  si  individuano
esami attinenti al restante settore richiesto. 
  2. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana ai sensi  dell'art.  16,  comma  6,  del  decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206. 
    Roma, 5 dicembre 2010 
 
                                       Il direttore generale: Vecchio