MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 10 dicembre 2010 

Ricoscimento, al sig. Bartoli Fabrice, di  titolo  di  studio  estero
abilitante all'esercizio in Italia della professione di  responsabile
tecnico in  imprese  che  svolgono  l'attivita'  di  installazione  e
manutenzione di impianti elettrici, elettronici, termici,  idraulici,
protezione antincendio. (10A15402) 
(GU n.1 del 3-1-2011)

 
 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
           per il mercato, la concorrenza, il consumatore, 
                 la vigilanza e la normativa tecnica 
 
  Visto il decreto legislativo  9  novembre  2007,  n.  206,  recante
«Attuazione della direttiva  2005/36/CE  relativa  al  riconoscimento
delle qualifiche professionali, nonche' della  direttiva  2006/100/CE
che adegua determinate  direttive  sulla  libera  circolazione  delle
persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»; 
  Vista la domanda del  sig.  Bartoli  Fabrice,  cittadino  italiano,
diretta ad ottenere ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato  decreto
legislativo,  il   riconoscimento   del   diploma   di   abilitazione
professionale per l'installazione  di  impianti  elettrici  (C.A.P.),
conseguito nel 2001 presso l'Academie de  Versailles  (Francia),  per
l'assunzione in Italia della qualifica di «Responsabile  Tecnico»  in
imprese che svolgono l'attivita' di installazione e  manutenzione  di
impianti  elettrici,  elettronici,  termici,  idraulici,   protezione
antincendio di cui all'art. 1, comma 2, lettere a), b),  c),  d),  g)
del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22  gennaio  2008,
n. 37; 
  Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui  all'art.
16 del citato decreto legislativo n.  206/2007,  nella  riunione  del
giorno 9 novembre 2010, che ha ritenuto il titolo di studio posseduto
dall'interessato, unitamente  all'esperienza  professionale  biennale
maturata in Italia presso ditta abilitata per le  lettere  richieste,
idoneo ed attinente  all'esercizio  dell'attivita'  di  «Responsabile
Tecnico» in imprese che esercitano  l'attivita'  di  manutenzione  ed
installazione di impianti elettrici ed idraulici, di cui all'art.  1,
comma 2, lettere a), d) del  D.M.  22  gennaio  2008,  n.  37,  senza
necessita'  di  applicare  alcuna  misura  compensativa,  mentre   ha
espresso  parere  sfavorevole  per  la  richiesta  di  riconoscimento
relativa all'attivita' di impianti elettronici,  termici,  protezione
antincendio di cui all'art. 1, comma 2, lettere b), c), g)  del  D.M.
37/2008, per mancanza di esperienza lavorativa nei  restanti  settori
richiesti; 
  Sentito il parere conforme dei rappresentanti delle Associazioni di
categoria confartigianato e CNA - Installazione impianti; 
  Considerato che il Ministero  dello  sviluppo  economico  con  nota
prot. n. 0174488 del 24 novembre 2010 ha comunicato al richiedente, a
norma dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'esistenza
di cause parzialmente ostative all'accoglimento della domanda; 
  Verificato  che  il  richiedente,  avvalendosi  della  facolta'  di
controdeduzione prevista dal citato art. 10-bis della legge 7  agosto
1990, n. 241 ha preso atto del parere  della  Conferenza  di  servizi
mediante invio di posta elettronica protocollata in data  3  dicembre
2010 prot. n. 0182405; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Al sig. Bartoli Fabrice, cittadino  italiano,  nato  a  Colombes
(Francia) il 23 febbraio 1982 e' riconosciuto il titolo di studio  di
cui in premessa, unitamente all'esperienza lavorativa documentata  in
Italia presso ditta abilitata, quale titolo valido per lo svolgimento
in  Italia,  dell'attivita'  di  manutenzione  ed  installazione   di
impianti elettrici ed idraulici, di cui all'art. 1, comma 2,  lettere
a), d) del D.M. 22 gennaio  2008,  n.  37,  senza  l'applicazione  di
alcuna misura compensativa, mentre non e' riconosciuto,  neanche  con
applicazione di misura compensativa, per l'esercizio delle  attivita'
di installazione e manutenzione di impianti  elettronici,  termici  e
protezione antincendio di cui all'art. 1, comma 2, lettere b), c), g)
del D.M. n.  37/2008,  per  mancanza  di  esperienza  lavorativa  nei
restanti settori richiesti. 
  2. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ai sensi  dell'art.  16,  comma  6,  del  decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206. 
    Roma, 10 dicembre 2010 
 
                                       Il direttore generale: Vecchio