AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

DETERMINAZIONE 22 dicembre 2010 

Questioni  interpretative  concernenti  le  procedure  di  gara   per
l'affidamento del servizio di realizzazione, erogazione, monitoraggio
e  rendicontazione  di  voucher  sociali.  (Determinazione   n.   9).
(10A15658) 
(GU n.4 del 7-1-2011)

 
 
 
                            IL CONSIGLIO 
 
1. Le politiche di welfare basate sull'impiego di voucher sociali. 
  Sono   state   portate   all'attenzione    dell'Autorita'    alcune
problematiche concernenti le procedure di gara per l'affidamento  del
servizio di realizzazione, erogazione, monitoraggio e rendicontazione
dei titoli rappresentativi  di  contributi  sociali  a  sostegno  del
reddito di determinate categorie di soggetti. 
  In linea generale, si tratta di una  serie  di  servizi  prodromici
all'erogazione di  prestazioni  socio-assistenziali  e/o  scolastiche
mediante l'utilizzo dei cosiddetti voucher socio-assistenziali  o  di
servizio,  finalizzati  al  supporto  del  reddito   di   particolari
categorie di soggetti deboli,  in  condizioni  di  possibile  disagio
sociale o, comunque,  di  ristrettezza  finanziaria  (quali  anziani,
minori e famiglie disagiate, disabili). Il voucher sociale e'  quindi
un  titolo  di  acquisto  corrispondente  ad  un  determinato  valore
monetario, che legittima il beneficiario, individuato dal  comune  in
base a requisiti stabiliti, ad ottenere beni o servizi in strutture o
aziende accreditate presso gli enti titolari del servizio. 
  Il  riferimento  normativo,  a  livello  nazionale,  e'  costituito
dall'art. 17, legge 8 novembre 2000, n.  328  (legge  quadro  per  la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali),
secondo cui i comuni possono prevedere la concessione,  su  richiesta
dell'interessato, «di titoli validi per l'acquisto di servizi sociali
dai soggetti  accreditati  del  sistema  integrato  di  interventi  e
servizi sociali ovvero come sostitutivi delle prestazioni  economiche
diverse da quelle correlate al minimo vitale previste  dall'art.  24,
comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), della  presente  legge,  nonche'
dalle pensioni sociali di cui all'art. 26 della legge 30 aprile 1969,
n. 153, e successive modificazioni, e dagli assegni erogati ai  sensi
dell'art. 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335». Le  regioni
sono chiamate  a  disciplinare  i  criteri  e  le  modalita'  per  la
concessione dei titoli  «nell'ambito  di  un  percorso  assistenziale
attivo per la integrazione o la reintegrazione sociale  dei  soggetti
beneficiari, sulla base degli indirizzi  del  Piano  nazionale  degli
interventi e dei servizi sociali». 
  Tali iniziative  si  inseriscono  in  un  processo  di  progressiva
introduzione, da parte delle normative regionali,  di  nuovi  modelli
gestionali delle politiche di welfare, volti a rendere flessibili  ed
innovativi  i  servizi  alla  persona,  nel  tentativo  di  coniugare
efficienza produttiva, efficacia ed economicita' degli interventi. 
  I buoni sociali o voucher, in particolare, costituiscono  strumenti
alternativi alla concessione di contributi economici in denaro e sono
concretamente rappresentati da card elettroniche  o  buoni  cartacei,
validi come titoli di identificazione e legittimazione,  affinche'  i
beneficiari possano accedere, a condizioni agevolate, ad una rete  di
punti di vendita e/o strutture accreditati per l'acquisto di prodotti
o  la  fruizione  di  servizi,  previamente   individuati   dall'ente
erogante. Attraverso il sostegno alla rete di offerta, l'utilizzo dei
voucher   contribuisce   alla   differenziazione,    ampliamento    e
specializzazione  del  mercato  dei  servizi  sociali,  favorendo  il
sostegno  della  cura  e  dell'assistenza   dei   soggetti   fragili,
orientando,  al  contempo,  il  contributo  pubblico  verso  impieghi
«meritevoli», in grado di contrastare fenomeni di emarginazione e  di
nuove  poverta',  in  vista  del  benessere  globale   dei   soggetti
beneficiari. 
  Lo strumento centrale di tale disegno, finalizzato ad ampliare, dal
punto di vista quantitativo  e  qualitativo,  la  gamma  dei  servizi
offerti  e  dei  soggetti  abilitati  a  fornirli  e'   rappresentato
dall'istituto dell'accreditamento.  L'art.  11,  comma  3,  legge  n.
328/2000 prevede, infatti, che i comuni siano chiamati ad autorizzare
e ad accreditare - sulla base  del  possesso  dei  requisiti  fissati
dalla normativa nazionale, regionale e della regolamentazione  locale
- il complesso dei servizi e delle strutture, siano esse pubbliche  o
private, ed a remunerare le prestazioni erogate  in  base  a  tariffe
determinate con criteri fissati dalle Regioni.  In  quest'ottica,  il
modello «accreditamento-voucher» sta divenendo un modello generale di
riforma del welfare, dal momento che  il  campo  di  applicazione  e'
potenzialmente esteso a diversi ambiti: da  quello  sociale  e  socio
sanitario, a quello  formativo,  all'istruzione  universitaria,  alle
politiche di  impiego  ed  alle  altre  politiche  dei  servizi  alla
persona. 
  La concreta attuazione del modello contempla  il  ricorso  a  varie
forme di sostegno, che, proprio in ragione  della  innovativita'  del
modello, non consentono una rigida classificazione. Tra le  tipologie
di strumenti che si  vanno  maggiormente  consolidando  nella  prassi
possono distinguersi le seguenti: 
  Voucher  socio-sanitari:  sono  titoli  in  formato   cartaceo   od
elettronico, utilizzabili per contribuire alle  cure  domiciliari  di
anziani, minori  e  disabili,  attraverso  i  quali  l'ente  erogante
trasferisce risorse alle famiglie, garantendo  l'accesso  ai  servizi
domiciliari forniti da  una  rete  di  soggetti  accreditati;  questi
strumenti costituiscono l'approdo del processo  di  esternalizzazione
dei servizi domiciliari integrati a favore di  operatori  pubblici  e
privati accreditati che si muovono in regime di concorrenza. 
  Voucher infanzia: sono titoli in formato  cartaceo  o  elettronico,
utilizzabili  per  contribuire  al  sostegno  economico/educativo   e
destinati alle famiglie con bambini in eta' prescolare per  l'accesso
agevolato a cure mediche o strutture educative. 
  Carte acquisti/voucher di servizio propriamente detti: sono  titoli
in formato cartaceo o elettronico polivalenti,  non  discriminanti  e
fruibili in diversi ambiti di utilizzo per sovvenzionare gli acquisti
di soggetti svantaggiati o di categorie di soggetti comunque ritenute
meritevoli  di  particolare  tutela.  Questi  ultimi   strumenti   si
contraddistinguono, quindi, poiche' offrono ai beneficiari una  forma
di   compartecipazione   alla   spesa   per   servizi   rivolti    al
soddisfacimento di  specifiche  finalita',  rispondenti  ad  esigenze
condivise dall'ente erogante. A tale categoria devono ascriversi,  ad
esempio, (i) i cosiddetti voucher di conciliazione  volti  a  rendere
compatibili fabbisogni formativi e/o esigenze lavorative con  vincoli
di carattere familiare come, ad esempio, la cura di anziani e minori;
(ii) i cosiddetti buoni scuola o  voucher  formativi  destinati  alla
copertura  totale  o  parziale  dei  costi  dei   servizi   accessori
all'istruzione  (quali,   a   titolo   esemplificativo,   cartolerie,
librerie, negozi  di  informatica,  vacanze  studio,  ottici,  grandi
magazzini, mensa scolastica, trasporti, servizi erogati  dai  comuni,
dalle scuole pubbliche e paritarie, retta delle scuole paritarie). 
  Con riguardo all'ultima  delle  categorie  sopra  descritte  ed  in
particolare   alle   carte   acquisti,   sono   emerse    nell'ambito
dell'attivita'  di  vigilanza   dell'Autorita'   alcune   difficolta'
applicative  e   dubbi   interpretativi   concernenti   la   corretta
qualificazione  dei  servizi  oggetto  della  gara  (con  riferimento
all'allegato II A ovvero all'allegato II B, d.lgs. 12 aprile 2006, n.
163, nel seguito Codice dei contratti), la determinazione del  valore
degli  appalti   alla   luce   delle   modalita'   di   remunerazione
dell'appaltatore,   nonche'   l'individuazione   dei   requisiti   di
partecipazione. 
  L'Autorita',  data  la  novita'  delle  questioni  prospettate,  ha
esperito una procedura di consultazione pubblica degli operatori  del
settore e delle amministrazioni interessate al fine  di  adottare  il
presente atto a carattere generale, che offre  indicazioni  operative
per  i  futuri  affidamenti  (la  procedura   di   consultazione   e'
consultabile     sul     sito      dell'Autorita'      all'indirizzo:
http://www.avcp.it/portal/public/classic/Comunicazione/ConsultazioniO
nLine). 
2. L'esternalizzazione della gestione del processo di erogazione  dei
voucher e la qualificazione dell'appalto. 
  L'introduzione  dei  titoli  per  l'acquisto  di  servizi  sociali,
nonche'  l'esigenza  di   garantirne   una   piena   operativita'   e
l'implementazione dei servizi  connessi  e  agli  stessi  funzionali,
hanno comportato la necessita'  di  reperire  sul  mercato  operatori
capaci di realizzare ed erogare i voucher, nonche' di fornire tutti i
servizi di supporto (ad esempio, monitoraggio e rendicontazione). 
  Gli   enti   concedenti,   quindi,    optano    generalmente    per
l'esternalizzazione della gestione dell'intero processo di erogazione
e  fruizione  dei  voucher.  L'outsourcing,  infatti,  permette  alle
amministrazioni   di   focalizzare   l'attenzione   sulle    funzioni
strategiche di definizione del modello di welfare  e  dei  fruire  di
servizi aggiuntivi di monitoraggio e di rendicontazione della spesa. 
  In proposito si deve operare anzitutto una fondamentale distinzione
tra voucher sociali  volti  a  legittimare  l'accesso  a  prestazioni
educative, socio-assistenziali e  socio-sanitarie  presso  caregivers
accreditati  (quali,  cooperative,  asili  nido,  organizzazioni   no
profit, ecc.) e voucher sociali finalizzati al sostegno  del  reddito
per l'acquisto di prodotti presso  esercizi  commerciali  accreditati
(negozi, alimentari, farmacie, cartolibrerie, ecc.). 
  Nel primo caso, infatti, e' di regola la stazione  appaltante,  con
un  bando  di  accreditamento,  a  selezionare  a  monte  i  soggetti
erogatori. Pertanto, il network di prestatori di servizi  accreditati
(PSA)  e'  precostituito  dalla  stazione  appaltante  rispetto  alla
successiva fase  di  gestione  (che  viene  affidata  all'appaltatore
selezionato  mediante  gara)  e  non  sussiste  la  possibilita'   di
richiedere a tali soggetti commissioni o sconti sul  valore  nominale
dei titoli. 
  Nel secondo caso, invece, e', di norma, lo stesso  appaltatore  che
procede all'individuazione dei soggetti che entrano a far  parte  del
network e le prestazioni da questi  erogate  hanno  in  parte  natura
commerciale, consistendo nella  vendita  di  beni  e  servizi  (privi
intrinsecamente del carattere socio-assistenziale). 
  La rete dei soggetti convenzionati puo' comprendere  principalmente
esercizi pubblici (ad esempio istituzioni  scolastiche  o  paritarie,
comuni, soggetti erogatori  di  trasporti,  musei  ecc.),  oltre  che
alcune tipologie di  esercizi  commerciali  (ad  esempio  cartolerie,
librerie, ottiche). 
  Le attivita' richieste dalle stazioni appaltanti nei bandi di  gara
relativi a tale tipologia di  voucher  possono  essere  molteplici  e
comprendere: 
  l'acquisizione e la gestione dei database dei  beneficiari  per  la
produzione dei titoli di accesso, per la gestione dei pagamenti e per
il monitoraggio degli accessi; 
  la produzione, personalizzazione e distribuzione  dei  titoli,  ivi
inclusa la fornitura della piattaforma  tecnologica  per  l'emissione
dei titoli; 
  la gestione documentale,  amministrativa  e  contabile  della  rete
degli erogatori e,  in  particolare,  la  gestione  del  processo  di
affiliazione al network di vendita e/o di erogazione delle  categorie
di  esercenti  o  professionisti,  da   individuare   o   previamente
individuati  dalla  stazione  appaltante,  nonche'  la  gestione  del
processo di rimborso dei titoli; 
  la  fornitura  di  supporti  software  e/o  hardware  necessari  al
funzionamento del servizio (abilitazione delle carte, caricamento dei
contributi, monitoraggio e rendicontazione del servizio, ecc.); 
  la promozione sul  territorio  e  l'animazione  del  network  degli
esercenti e dei beneficiari; 
  le attivita' connesse all'helpdesk e all'assistenza della  stazione
appaltante; 
  la formazione del  personale  della  stazione  appaltante  dedicato
all'utilizzo della strumentazione fornita; 
  l'elaborazione,   produzione   e   distribuzione   dei   dati    di
rendicontazione. 
  I servizi prestati dall'appaltatore sono,  quindi,  sia  di  natura
informatica che di natura  logistica  e/gestionale,  con  particolare
riferimento alla costituzione ed alla gestione del network. 
  Tali servizi possono pertanto  essere  ricondotti  nel  novero  dei
servizi prioritari di cui all'allegato II A del Codice dei contratti,
con conseguente applicazione integrale delle regole di aggiudicazione
di  cui  al  Codice  stesso,  in  relazione  alla  soglia  di  valore
dell'appalto. Ai fini della qualificazione non si ritiene corretta la
riconduzione di tali servizi alle finalita'  per  cui  i  destinatari
usufruiscono  dei  voucher,  in  quanto  tali   prestazioni   vengono
esclusivamente finanziate dall'amministrazione al fine di indirizzare
i consumi di determinati soggetti verso impieghi ritenuti meritevoli.
Cio' che rileva e', pertanto, l'organizzazione e la gestione tecnica,
informatica e logistica del sistema di finanziamento posto in  essere
tramite i voucher sociali. 
  In altri termini, se quello erogato dietro presentazione del titolo
ai beneficiari diretti  da  alcuni  degli  erogatori  costituisce  un
servizio  sociale  di  cui  all'allegato  II  B,  diversamente   deve
concludersi per le prestazioni fornite dall'appaltatore alla stazione
appaltante, consistendo le stesse  nella  realizzazione,  gestione  e
rendicontazione del sistema dei titoli di pagamento da  spendere  nel
circuito dei soggetti convenzionati. 
3. La definizione dell'importo a base di gara. 
  Com'e' noto, la corretta e trasparente determinazione del valore di
un appalto pubblico persegue principalmente  l'obiettivo  di  evitare
possibili elusioni della normativa comunitaria, sottraendo  cosi'  la
commessa alle regole di pubblicita' e di aggiudicazione previste  per
gli appalti di rilevanza comunitaria. 
  In merito, il comma 1 dell'art. 29 del Codice dei contratti dispone
che «il calcolo del valore stimato degli  appalti  pubblici  e  delle
concessioni di lavori  o  servizi  pubblici  e'  basato  sull'importo
totale  pagabile  al  netto   dell'IVA,   valutato   dalle   stazioni
appaltanti. Questo calcolo tiene conto dell'importo massimo  stimato,
ivi compresa qualsiasi forma di opzione  o  rinnovo  del  contratto».
Come anche rilevato dalla Corte di giustizia delle Comunita' europee,
tale norma implica che, ai  fini  della  determinazione  dell'importo
dell'appalto, occorre considerare il punto di vista di un  potenziale
offerente, per il quale rilevano, oltre al prezzo  corrisposto  dalla
stazione appaltante, anche tutti gli introiti provenienti  dai  terzi
(1) 
 
 ----------- 
    (1) Cfr. Sentenza della Corte di  Giustizia  CE  del  18  gennaio
2007, causa C-220/05.  Sul  punto  si  veda  anche  la  sentenza  del
Consiglio di Stato, sez. V, 7 aprile 2006, n. 1893. 
 
  Quindi, nel caso in cui una parte  del  costo  del  servizio  venga
sostenuta da un soggetto terzo rispetto alla stazione  appaltante  ed
all'appaltatore,  occorre  prendere  in  considerazione  anche   tali
proventi ai fini della definizione  dell'importo  massimo  stimato  a
base di gara. 
  Nell'ipotesi in cui tra i compiti assegnati all'appaltatore rientri
il processo di creazione del  network  di  PSA  ovvero  in  tutte  le
ipotesi in  cui  si  viene  comunque  a  determinare  un  rapporto  a
struttura trilaterale (stazione appaltante / appaltatore  /  soggetto
erogatore), le modalita' di  remunerazione  dell'appaltatore  possono
includere: 
  1)  un  corrispettivo  versato  in  via  diretta   dalla   stazione
appaltante a fronte di tutte le prestazioni svolte dall'appaltatore; 
  2) un ulteriore e consistente introito derivante dall'attivita'  di
convenzionamento degli erogatori e dalla  correlata  possibilita'  di
richiedere  (i)  un  contributo  per  l'affiliazione  al  network  di
prestatori qualificati e/o (ii) uno  sconto  sul  prezzo  al  momento
della presentazione dei titoli all'incasso. 
  Pertanto, qualora il capitolato speciale offra la  possibilita'  di
applicare una commissione  ai  titoli  di  spesa  presentati  per  il
rimborso  e/o  di   richiedere   un   contributo   al   momento   del
convenzionamento dei PSA, questi proventi devono essere computati  ai
fini della determinazione dell'importo a base di gara. 
  E' necessario quindi che l'ente concedente  stimi  anticipatamente,
sulla base ad esempio  dell'esperienza  pregressa  e  dell'estensione
materiale e temporale del servizio, i flussi di  cassa  attesi  dalla
gestione del network convenzionato ed indichi gli  stessi,  ancorche'
in  via  presuntiva,   nel   bando/avviso   pubblico.   La   corretta
individuazione nel bando del valore dell'affidamento e' cruciale  sia
ai fini della ponderazione della congruita' dei requisiti speciali di
partecipazione sia ai fini del superamento delle soglie di  rilevanza
comunitaria, in relazione al livello di remunerativita' del contratto
(cfr.,  ex  multis,  deliberazione  n.  13/2010  e  deliberazione  n.
93/2009). 
  Di conseguenza, anche nei  casi  in  cui  la  stima  debba  basarsi
necessariamente su  approssimazioni,  la  stazione  appaltante  sara'
tenuta ad  applicare  un  metodo  di  calcolo  che  non  trascuri  la
rilevanza  economica   sostanziale   del   contratto,   eventualmente
esperendo in via preventiva opportune indagini di  mercato.  Inoltre,
il meccanismo di remunerazione deve  essere  oggetto  di  adeguata  e
puntuale descrizione nei bandi di gara, al fine  di  consentire  agli
operatori  di  mercato  potenzialmente  interessati  di  valutare  la
complessiva redditivita' del servizio. 
  Ovviamente, diversa valutazione va effettuata nel caso  in  cui  la
stazione appaltante preveda nel bando di gara un espresso divieto per
l'appaltatore  di  chiedere  un  contributo  da  parte  dei  soggetto
erogatori dei servizi: in tale ipotesi l'importo a base  di  gara  e'
rappresentato esclusivamente  dal  prezzo  massimo  che  la  stazione
appaltante e' disposta a corrispondere,  quantificato  applicando  le
ordinarie regole di  calcolo  di  cui  all'art.  29  del  Codice  dei
contratti. 
4. I requisiti di partecipazione e criteri di aggiudicazione. 
  Ulteriori  indicazioni  si  rendono  necessarie  con  riguardo   ai
requisiti di partecipazione ed ai criteri di aggiudicazione. 
  In linea di massima, vale quanto piu' volte osservato in  relazione
alla distinzione che, tendenzialmente, deve sussistere tra  requisiti
soggettivi di  partecipazione  alla  gara  e  elementi  oggettivi  di
valutazione dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa  (sul  punto
cfr. determinazione n. 4/2009 e n. 5/2010, nonche' i numerosi  pareri
espressi sul tema nell'ambito del cosiddetto «precontenzioso»). 
  Con specifico riguardo al settore in esame, per quanto concerne  la
capacita' economica e finanziaria dei prestatori di  servizi,  attesa
la  novita'  dei  servizi  in  parola,  porre   come   requisito   di
partecipazione  un  fatturato  specifico  maturato  nel   settore   -
requisito attualmente posseduto solo da pochi soggetti -  rischia  di
determinare una barriera all'ingresso nel nuovo mercato, restringendo
di fatto la concorrenza. 
  La richiesta di servizi analoghi a quelli in questione, commisurati
al  valore  stimato  dell'appalto,  potrebbe  al  contrario  favorire
l'ingresso di imprese  che  hanno  maturato  esperienze  affini  alle
prestazioni oggetto del contratto da  affidare,  garantendo  comunque
alla  stazione  appaltante  una  corretta  gestione  della  complessa
attivita'  organizzativa  ed  operativa  presupposta  dalla  regolare
esecuzione delle prestazioni in siffatti contesti. 
  Sempre in un'ottica di piu'  ampia  tutela  della  concorrenza,  si
ritiene  che,  ai  fini  del  possesso   della   rete   di   esercizi
convenzionati eventualmente richiesto nell'ambito degli  elementi  di
valutazione  dell'offerta   economicamente   piu'   vantaggiosa,   e'
opportuno che la stazione appaltante  non  consideri  la  rete  degli
operatori di cui la societa' emettitrice  dispone  al  momento  della
presentazione dell'offerta, bensi' richieda  l'assunzione,  da  parte
del concorrente, dell'impegno all'attivazione della rete stessa entro
un congruo termine dal momento dell'aggiudicazione fissato in sede di
bando a pena di decadenza dell'aggiudicazione. 
  Ovviamente, tale impegno deve essere,  prima  della  sottoscrizione
del contratto, adeguatamente  comprovato.  Al  riguardo,  si  ritiene
opportuno  che  la  documentazione  probatoria  da   produrre   venga
individuata  gia'  nella  lex  specialis  sia   per   garantirne   la
conoscibilita' ai partecipanti sia per evitare contestazioni a  valle
dell'aggiudicazione   nascenti   da    prescrizioni    eccessivamente
generiche. 
  E', inoltre, necessario, al fine di garantire  la  funzionalita'  e
capillarita' della rete stessa, che venga individuato  a  priori,  da
parte  della  stazione  appaltante,  un   numero   di   esercizi   da
convenzionare adeguato al numero ed alla localizzazione dei  soggetti
beneficiari dei voucher. 
  Per quanto riguarda il criterio  di  aggiudicazione  del  contratto
che, come si e' prima sottolineato, si ritiene  debba  essere  quello
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, l'aspetto del prezzo va
ricondotto nei due casi prima illustrati alla riduzione  offerta  nei
riguardi del contributo previsto per  l'attivita'  e,  ove  previsto,
alla riduzione percentuale che e' possibile richiedere alla  rete  di
esercizi commerciali: il che comporta che deve  essere  indicata  nel
bando la relativa percentuale massima richiedibile alla rete. 
  In base a quanto sopra considerato, 
 
                               Adotta 
 
  la presente determinazione. 
 
                                               Il Presidente: Brienza 
 
Il relatore: Botto 
 
Depositata presso la Segreteria del Consiglio  in  data  23  dicembre
2010. 
 
p. Il Segretario: Fioroni