N. 222 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 febbraio 2010
Ordinanza del 12 febbraio 2010 emessa dal Giudice di pace di Isernia nel procedimento penale a carico di Abedalaiziz Benagaiadi. Straniero - Reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Mancata previsione dell'assenza di un giustificato motivo come elemento costitutivo del reato o quanto meno come esimente - Disparita' di trattamento rispetto alla piu' grave ipotesi di reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998 - Violazione del principio di colpevolezza - Lesione del diritto di difesa. - Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 10-bis, aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a), della legge 15 luglio 2009, n. 94. - Costituzione, artt. 3, 24, comma secondo, e 27, comma terzo.(GU n.35 del 1-9-2010 )
IL GIUDICE DI PACE Ha pronunziato la presente ordinanza nel giudizio iscritto al n. 8/2010 promosso nei confronti di Abedalaiziz Benagaiadi, non comparso, nato in Marocco in data 1º settembre 1979 ed elettivamente domiciliato presso il difensore d'ufficio avv. Delia Rita Di Meo - assente - con studio in Isernia alla Via Laurelli n. 15, sostituito d'ufficio di pronta reperibilita' dall'avv. Ottavio Ferrara - presente - imputato del reato previsto e punito dall'art. 10-bis del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come introdotto dalla lettera a) del comma 16 dell'art. 1 della legge 15 luglio 2009, n. 94 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24 luglio 2009 - Supplemento ordinario n. 1, per «essersi trattenuto nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del T.U. sull'immigrazione (in quanto privo del permesso di soggiorno)», reato (di natura permanente) accertato in Isernia in data 31 gennaio 2010 dal Nucleo Operativo Radiomobile dell'Arma dei Carabinieri della Compagnia di Isernia - Legione Carabinieri Molise. I n f a t t o In data 31 gennaio 2010, alle ore 14,30 circa in Isernia alla P.zza della Repubblica, a seguito di un controllo operato dai Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Isernia si appurava che l'imputato Abedalaiziz Benagaidi, di nazionalita' marocchina, era sprovvisto dei documenti di identificazione e di soggiorno nel territorio nazionale. Sottoposto ai rilievi dattiloscopici e fotosegnaletici, emergeva che, pur non essendo gravato da pregiudizi penali, lo stesso aveva fatto ingresso nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera. Con atto di presentazione immediata ex art. 20-bis del d.lgs. n. 274/2000 emesso dalla procura della Repubblica presso il Tribunale di Isernia in data 4 febbraio 2010, l'imputato era tratto in giudizio per il reato sopra rubricato. All'udienza del 12 febbraio 2010, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio e la ricognizione delle parti, e prima dell'apertura del dibattimento, questo giudicante ritiene di dover sollevare d'ufficio la questione di costituzionalita' dell'art. 10-bis del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come introdotto dalla lettera a) del comma 16 dell'art. 1 della legge 15 luglio 2009, n. 94, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24 luglio 2009 - suppl. ord. n. l - in parziale allineamento con le numerose ordinanze di rimessione disposte dalla magistratura ordinaria e di prossimita' (v. in senso cronologico ord. Tribunale Pesaro del 31 agosto 2009; ord. G.d.P di Orvieto del 28 settembre 2009; ord. G.d.P. Lecco del 1º ottobre 2009; ord. G.d.P. di Gubbio del 15 ottobre 2009; ord. G.d.P. di Bologna del 21 ottobre 2009; ord. Trib. Modena del 4 novembre 2009), cio' per i seguenti M o t i v i La norma in esame (art. 10-bis del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come introdotto dalla lettera a) del comma 16 dell'art. l della legge 15 luglio 2009, n. 94) punisce (a titolo contravvenzionale e con sola pena pecuniaria) lo straniero che si sia illegalmente trattenuto nel territorio nazionale poiche' privo di permesso di soggiorno, escludendo espressamente l'applicabilita' dell'art. 162 c.p. (oblazione per i reati contravvenzionali), la cui procedibilita' e sottoposta alla condizione che lo stesso non sia stato effettivamente espulso o respinto alla frontiera in esecuzione di un provvedimento emesso dal Questore, laddove, in tal caso, il giudice pronunzia sentenza di non doversi procedere. A parere di questo remittente, la norma e' in chiaro odore di incostituzionalita' laddove non prevede, quale elemento costitutivo del reato (o quantomeno come esimente codificata), l'assenza di un giustificato motivo, che e' invece espressamente previsto nella fattispecie ben piu' grave (infatti delittuosa, e non gia' contravvenzionale) di cui all'art. 14, comma 5-ter del d.lgs. n. 286/1998 (inottemperanza all'ordine del questore di lasciare il territorio nazionale),operando cosi' un'evidente discriminazione tra chi rifiuta di obbedire ad un ordine legalmente reso dell'autorita' amministrativa e chi semplicemente permane sul territorio nazionale. Cosi' intesa, la norma appare in contrasto: a) con l'art. 3 della Costituzione, data l'evidente disparita' di trattamento operata nei confronti dello straniero reo solo di permanere nel territorio nazionale, pur non avendo manifestato alcun disprezzo per le leggi ed i provvedimenti resi dalle autorita' del paese ospitante; b) con l'art. 24, comma 2 della Costituzione e 111, commi 1, 2 Cost., laddove l'impossibilita' dello straniero di comprovare (o meglio, di far valutare dal giudice) un giustificato motivo che gli abbia impedito di regolarizzare la sua posizione costituisce una chiara lesione del diritto di difesa, data la natura intrinseca del reato, cui elemento costitutivo e' rappresentato dalla sua stessa presenza sul territorio nazionale, la cui prova (seppure impropria), risulta ex actis dalla semplice lettura dell'atto di presentazione immediata, in palese contrasto con il principio per il quale la prova si forma solo nel dibattimento. Cio' che si vuol dire, in buona sintesi, e' che la natura del reato non consente all'imputato alcuna pratica difesa, risolvendosi il processo in un vuoto simulacro privo delle guarentigie costituzionali di cui all'art. 111 Cost., laddove e' assicurato il contraddittorio nella formazione della prova nonche' la piena parita' delle parti (art. 111, commi 2 e 4 Cost.); c) col generale principio di ragionevolezza (rectius: giustificatezza) dell'azione legislativa, nel caso di specie assolutamente arbitraria e priva di ogni giustificazione sul piano costituzionale. Non sovvengono, sempre a parere di questo remittente, interpretazioni costituzionalmente orientate della norma tali da escludere la rilevanza della questione qui sollevata, non essendo possibile l'applicazione delle scriminanti previste dagli artt. 51 ss. c.p.c., tu di natura tipica, ne' tantomeno estendere, in chiave analogica, la scriminante (anch'essa tipizzata) prevista dall'art. 14, comma 5-ter del d.lgs. n. 286/1998, di stretta applicazione poiche' relazionata ad un comportamento del tutto diverso (cio' quello di non aver ottemperato all'ordine di allontanamento disposto dal Questore), non assimilabile, strictu sensu, alla fattispecie prevista dalla norma qui censurata. La questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10-bis del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 come introdotto dalla lettera a) del comma 16 dell'art. 1 della legge 15 luglio 2009, n. 94, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24 luglio 2009 - suppl. ord. n. 1 - si pone quindi come questione pregiudiziale, ovvero un antecedente logico-giuridico necessario per la decisione della causa, in quanto, se accolta, comporterebbe 1'assoluzione dell'imputato del reato per cui si procede o quantomeno di valutarne l'effettiva colpevolezza. In definitiva, ritiene questo remittente che il giudizio non sia definibile indipendentemente dalla risoluzione delle suddette questioni.
P. Q. M. Visti gli artt. 137 della Costituzione, 1 della legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1, 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, Ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza, solleva d'ufficio questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10-bis del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come introdotto dalla lettera a) del comma 16 dell'art. 1 della legge 15 luglio 2009, n. 94, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24 luglio 2009 - suppl. ord. n. 1 - in relazione agli artt. 3 e 24, secondo comma Costituzione, nella parte in cui non prevede, come elemento costitutivo del reato, o quantomeno esimente codificata, l'assenza di un giustificato motivo, in violazione degli artt. 3, 24, secondo comma e 111, commi 2 e 4 Cost.; Sospende il giudizio per pregiudizialita' costituzionale, ordinando alla cancelleria l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina la trasmissione della presente ordinanza, sempre a cura della cancelleria, al Presidente del Consiglio dei ministri, al Presidente del Senato ed al Presidente della Camera dei deputati. Pronunziata in Isernia, nella Camera di consiglio del 12 febbraio 2010 e letta in pubblica udienza. Il giudice di pace: Ruscillo