N. 222 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 febbraio 2010

Ordinanza del 12 febbraio 2010 emessa dal Giudice di pace di  Isernia
nel procedimento penale a carico di Abedalaiziz Benagaiadi. 
 
Straniero - Reato di ingresso e  soggiorno  illegale  nel  territorio
  dello Stato - Mancata previsione dell'assenza  di  un  giustificato
  motivo come elemento costitutivo  del  reato  o  quanto  meno  come
  esimente - Disparita'  di  trattamento  rispetto  alla  piu'  grave
  ipotesi di reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286
  del 1998 - Violazione del principio di colpevolezza -  Lesione  del
  diritto di difesa. 
- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art.  10-bis,  aggiunto
  dall'art. 1, comma 16, lett. a), della legge 15 luglio 2009, n. 94. 
- Costituzione, artt. 3, 24, comma secondo, e 27, comma terzo. 
(GU n.35 del 1-9-2010 )
 
                          IL GIUDICE DI PACE 
 
    Ha pronunziato la presente ordinanza nel giudizio iscritto al  n.
8/2010  promosso  nei  confronti  di  Abedalaiziz   Benagaiadi,   non
comparso, nato in Marocco in data 1º settembre 1979 ed  elettivamente
domiciliato presso il difensore d'ufficio avv. Delia Rita  Di  Meo  -
assente - con studio in Isernia alla Via Laurelli n.  15,  sostituito
d'ufficio  di  pronta  reperibilita'  dall'avv.  Ottavio  Ferrara   -
presente - imputato del reato previsto e punito dall'art. 10-bis  del
d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come introdotto dalla lettera  a)  del
comma 16 dell'art. 1 della legge 15 luglio  2009,  n.  94  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 170  del  24  luglio  2009 -  Supplemento
ordinario n. 1, per «essersi trattenuto nel territorio dello Stato in
violazione delle disposizioni del T.U. sull'immigrazione  (in  quanto
privo del permesso  di  soggiorno)»,  reato  (di  natura  permanente)
accertato in Isernia in data 31 gennaio  2010  dal  Nucleo  Operativo
Radiomobile dell'Arma dei Carabinieri della Compagnia  di  Isernia  -
Legione Carabinieri Molise. 
 
                           I n  f a t t o 
 
    In data 31 gennaio 2010, alle ore 14,30  circa  in  Isernia  alla
P.zza della  Repubblica,  a  seguito  di  un  controllo  operato  dai
Carabinieri del  Nucleo  Operativo  Radiomobile  della  Compagnia  di
Isernia  si  appurava  che  l'imputato  Abedalaiziz   Benagaidi,   di
nazionalita'   marocchina,   era   sprovvisto   dei   documenti    di
identificazione e di soggiorno nel territorio  nazionale.  Sottoposto
ai rilievi dattiloscopici e fotosegnaletici, emergeva  che,  pur  non
essendo gravato da pregiudizi penali, lo stesso aveva fatto  ingresso
nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera. 
    Con atto di presentazione immediata ex art. 20-bis del d.lgs.  n.
274/2000 emesso dalla procura della Repubblica presso il Tribunale di
Isernia in data 4 febbraio 2010, l'imputato era  tratto  in  giudizio
per il reato sopra rubricato. 
    All'udienza  del  12  febbraio  2010,  verificata   la   regolare
instaurazione del contraddittorio e la ricognizione  delle  parti,  e
prima dell'apertura del dibattimento, questo  giudicante  ritiene  di
dover sollevare d'ufficio la questione di costituzionalita' dell'art.
10-bis del d.lgs. 25 luglio  1998,  n.  286,  come  introdotto  dalla
lettera a) del comma 16 dell'art. 1 della legge 15  luglio  2009,  n.
94, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24 luglio 2009   -
suppl. ord. n. l - in parziale allineamento con le numerose ordinanze
di rimessione disposte dalla magistratura ordinaria e di  prossimita'
(v. in senso cronologico ord. Tribunale Pesaro del  31  agosto  2009;
ord. G.d.P di Orvieto del 28 settembre 2009; ord. G.d.P. Lecco del 1º
ottobre 2009; ord. G.d.P. di Gubbio del 15 ottobre 2009; ord.  G.d.P.
di Bologna del 21 ottobre 2009; ord.  Trib.  Modena  del  4  novembre
2009), cio' per i seguenti 
 
                             M o t i v i 
 
    La norma in esame (art. 10-bis del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286,
come introdotto dalla lettera a) del comma 16 dell'art. l della legge
15 luglio 2009, n. 94) punisce (a titolo contravvenzionale e con sola
pena pecuniaria) lo straniero che si sia illegalmente trattenuto  nel
territorio  nazionale  poiche'  privo  di  permesso   di   soggiorno,
escludendo  espressamente   l'applicabilita'   dell'art.   162   c.p.
(oblazione per i reati contravvenzionali), la  cui  procedibilita'  e
sottoposta alla condizione che lo stesso non sia stato effettivamente
espulso o respinto alla frontiera in esecuzione di  un  provvedimento
emesso dal Questore, laddove,  in  tal  caso,  il  giudice  pronunzia
sentenza di non doversi procedere. 
    A parere di questo remittente, la norma  e'  in  chiaro  odore di
incostituzionalita' laddove non prevede, quale  elemento  costitutivo
del reato (o quantomeno come esimente codificata),  l'assenza  di  un
giustificato  motivo,  che e'  invece  espressamente  previsto  nella
fattispecie  ben  piu'  grave  (infatti  delittuosa,   e   non   gia'
contravvenzionale) di cui all'art. 14,  comma  5-ter  del  d.lgs.  n.
286/1998 (inottemperanza  all'ordine  del  questore  di  lasciare  il
territorio nazionale),operando cosi' un'evidente discriminazione  tra
chi rifiuta di obbedire ad un ordine legalmente  reso  dell'autorita'
amministrativa e chi semplicemente permane sul territorio nazionale. 
    Cosi' intesa, la norma appare in contrasto: 
        a)  con  l'art.  3  della   Costituzione,   data   l'evidente
disparita' di trattamento operata nei confronti dello  straniero  reo
solo  di  permanere  nel  territorio  nazionale,   pur   non   avendo
manifestato alcun disprezzo per le  leggi  ed  i  provvedimenti  resi
dalle autorita' del paese ospitante; 
        b) con l'art. 24, comma 2 della Costituzione e 111, commi  1,
2 Cost., laddove l'impossibilita' dello straniero  di  comprovare  (o
meglio, di far valutare dal giudice) un giustificato motivo  che  gli
abbia impedito di regolarizzare  la  sua  posizione  costituisce  una
chiara lesione del diritto di difesa, data la natura  intrinseca  del
reato, cui elemento costitutivo e'  rappresentato  dalla  sua  stessa
presenza sul territorio nazionale, la cui prova (seppure  impropria),
risulta ex actis dalla semplice lettura  dell'atto  di  presentazione
immediata, in palese contrasto con il principio per il quale la prova
si forma solo nel dibattimento. Cio'  che  si  vuol  dire,  in  buona
sintesi, e' che la natura del reato non consente all'imputato  alcuna
pratica difesa, risolvendosi il processo in un vuoto simulacro  privo
delle guarentigie costituzionali di cui all'art. 111  Cost.,  laddove
e' assicurato il contraddittorio nella formazione della prova nonche'
la piena parita' delle parti (art. 111, commi 2 e 4 Cost.); 
        c)  col  generale  principio  di   ragionevolezza   (rectius:
giustificatezza)  dell'azione  legislativa,  nel   caso   di   specie
assolutamente arbitraria e priva di ogni  giustificazione  sul  piano
costituzionale. 
    Non  sovvengono,  sempre   a   parere   di   questo   remittente,
interpretazioni costituzionalmente  orientate  della  norma  tali  da
escludere la rilevanza della questione  qui  sollevata,  non  essendo
possibile l'applicazione delle scriminanti previste  dagli  artt.  51
ss. c.p.c., tu di natura tipica, ne' tantomeno estendere,  in  chiave
analogica, la scriminante (anch'essa  tipizzata)  prevista  dall'art.
14, comma 5-ter del  d.lgs.  n.  286/1998,  di  stretta  applicazione
poiche' relazionata ad  un  comportamento  del  tutto  diverso  (cio'
quello di non aver ottemperato all'ordine di allontanamento  disposto
dal Questore), non  assimilabile,  strictu  sensu,  alla  fattispecie
prevista dalla norma qui censurata. 
    La questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10-bis  del
d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 come introdotto dalla  lettera  a)  del
comma 16 dell'art. 1 della legge 15 luglio 2009,  n.  94,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24 luglio 2009 - suppl. ord. n. 1
- si pone quindi come questione pregiudiziale, ovvero un  antecedente
logico-giuridico necessario per la decisione della causa, in  quanto,
se accolta, comporterebbe 1'assoluzione dell'imputato del  reato  per
cui si procede o quantomeno di valutarne l'effettiva colpevolezza. In
definitiva, ritiene questo  remittente  che   il  giudizio   non  sia
definibile  indipendentemente  dalla   risoluzione   delle   suddette
questioni. 
 
                               P. Q. M. 
 
    Visti gli artt. 137 della Costituzione, 1  della  legge  cost.  9
febbraio 1948, n. 1, 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, 
    Ritenuta la rilevanza e la non  manifesta  infondatezza,  solleva
d'ufficio questione di legittimita' costituzionale  dell'art.  10-bis
del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come introdotto dalla  lettera  a)
del  comma  16  dell'art. 1  della  legge  15  luglio  2009,  n.  94,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  170  del  24  luglio  2009  -
suppl. ord. n. 1 - in relazione agli artt.  3  e  24,  secondo  comma
Costituzione,  nella  parte  in  cui   non   prevede,   come elemento
costitutivo del reato, o quantomeno esimente codificata, l'assenza di
un giustificato motivo, in violazione  degli  artt.  3,  24,  secondo
comma e 111, commi 2 e 4 Cost.; 
    Sospende  il  giudizio   per   pregiudizialita'   costituzionale,
ordinando alla cancelleria l'immediata trasmissione degli  atti  alla
Corte costituzionale; 
    Ordina la trasmissione della presente ordinanza,  sempre  a  cura
della cancelleria, al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  al
Presidente del Senato ed al Presidente della Camera dei deputati. 
      
    Pronunziata in Isernia, nella Camera di consiglio del 12 febbraio
2010 e letta in pubblica udienza. 
 
                    Il giudice di pace: Ruscillo