MINISTERO DELLA SALUTE

COMUNICATO

Proroga dei termini per la revoca e lo smaltimento delle  scorte  dei
prodotti fitosanitari contenenti le  sole  sostanze  attive,  oggetto
delle decisioni 2008/934/CE e 2008/941/CE,  per  le  quali  e'  stata
presentata domanda di  iscrizione  nell'allegato  I  della  direttiva
91/414/CEE ai sensi del regolamento (CE) 33/2008. (11A00234) 
(GU n.11 del 15-1-2011)

 
    La Decisione 2008/934/CE della Commissione  ha  disposto  la  non
iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I della  direttiva
91/414/CEE e la revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari
contenenti  dette  sostanze  attive  entro  il  31   dicembre   2010,
stabilendo al 31 dicembre 2011 il termine per  lo  smaltimento  delle
giacenze in commercio. 
    La Decisione 2008/941/CE della Commissione  ha  disposto  la  non
iscrizione di altre sostanze attive nell'allegato I  della  direttiva
91/414/CEE e la revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari
contenenti  dette  sostanze  attive  entro  il  31   dicembre   2010,
stabilendo al 31 dicembre 2011 il termine per  lo  smaltimento  delle
giacenze in commercio. 
    I Comunicati  del  21  maggio  2009,  pubblicati  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 144 del  24  giugno  2009,  in
attuazione delle suddette decisioni comunitarie,  riportano  l'elenco
delle sostanze attive, i  cui  prodotti  fitosanitari  devono  essere
revocati entro il 31  dicembre  2010  con  scadenza  del  periodo  di
moratoria al 31 dicembre 2011. 
    Il  Regolamento  (CE)  33/2008  della  Commissione   prevede   la
possibilita', per gli interessati, di  presentare,  per  le  sostanze
attive  oggetto  di  una  precedente  decisione  comunitaria  di  non
inclusione nell'allegato I  della  direttiva  91/414/CEE,  una  nuova
domanda volta all'iscrizione in detto allegato I. 
    Per  la  maggior  parte  delle  sostanze  attive  oggetto   delle
decisioni 2008/934/CE e 2008/941/CE, i Notificanti  hanno  presentato
una nuova domanda, secondo la procedura  accelerata  di  valutazione,
prevista dal suddetto Regolamento (CE) 33/2008 della Commissione. 
    Al fine di poter completare l'esame comunitario di dette sostanze
attive, la Commissione europea ha adottato la  Decisione  2010/455/UE
che modifica le Decisioni 2008/934/CE e 2008/941/CE, prorogando al 31
dicembre 2011 il termine concesso agli Stati membri  per  revocare  i
relativi prodotti fitosanitari e al 31 dicembre 2012  il  periodo  di
moratoria per le giacenze in commercio, qualora sia stata  presentata
una nuova domanda, secondo la procedura accelerata, di  cui  al  Reg.
(CE) 33/2008. 
    I Comunicati  del  21  maggio  2009,  pubblicati  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 144 del 24 giugno  2009,  sono
pertanto   modificati,   limitatamente   ai   prodotti   fitosanitari
contenenti le sostanze attive per le quali e'  stata  presentata  una
nuova domanda ai sensi del Regolamento (CE) 33/2008, per: 
      a) il termine per la revoca delle autorizzazioni  dei  prodotti
fitosanitari, che e' prorogato al 31 dicembre 2011; 
      b) il termine fissato per  lo  smaltimento  delle  giacenze  in
commercio,  che  e'  prorogato  al   31   dicembre   2012,   con   la
commercializzazione, da parte dei titolari delle autorizzazioni e dei
quantitativi regolarmente prodotti fino al momento della revoca, e la
vendita da parte dei  rivenditori  e/o  distributori  autorizzati  di
detti prodotti fitosanitari revocati, consentita  per  8  mesi  dalla
data di revoca e pertanto fino al 31 agosto 2012,  mentre  l'utilizzo
dei prodotti revocati e' invece consentito  per  12  mesi  a  partire
dalla data di revoca. 
    Si allegano al presente comunicato: 
      1. elenco delle sostanze attive, i  cui  prodotti  fitosanitari
sono revocati a decorrere dal 31 dicembre 2011 e il cui  termine  per
lo smaltimento scorte e' prorogato al 31 dicembre 2012; 
      2.  elenco  delle  sostanze  attive  contenute   nei   prodotti
fitosanitari per i quali e' confermata la revoca al 31 dicembre  2010
e il cui termine per lo  smaltimento  scorte  rimane  fissato  al  31
dicembre  2011,  secondo  le  modalita'  riportate   nei   precedenti
comunicati del 21 maggio 2009. 
    Sono fatti salvi i termini e le procedure stabiliti da  eventuali
provvedimenti comunitari riguardanti le sostanze attive  oggetto  del
presente comunicato. 
 

         Parte di provvedimento in formato grafico