MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 11 gennaio 2011 

Riconoscimento, al sig.  Ottaviani  Giovanni,  di  titolo  di  studio
estero  abilitante  all'esercizio  in  Italia  della  professione  di
avvocato. (11A00849) 
(GU n.34 del 11-2-2011)

 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                       della giustizia civile 
 
  Vista l'istanza del sig. Ottaviani Giovanni,  nato  il  13  gennaio
1963 a Leoncio Martinez (Edo. Miranda Venezuela), cittadino italiano,
diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n.
206/07, il riconoscimento del  titolo  professionale  di  cui  e'  in
possesso  ai  fini  dell'accesso  ed  esercizio   in   Italia   della
professione di «avvocato»; 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286,  Testo  unico
delle disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e
norme sulla condizione dello straniero e successive integrazioni; 
  Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998,
modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilita'  del
decreto legislativo stesso anche  ai  cittadini  degli  Stati  membri
dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, recante norme di attuazione del citato  decreto  legislativo  n.
286/98, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di  attuazione
della direttiva  n.  2005/36/CE  del  7  settembre  2005  relativa  a
riconoscimento delle qualifiche professionali; 
  Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il
regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo  sopra  citato,
in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di
avvocato; 
  Considerato che il richiedente sig. Ottaviani e'  in  possesso  del
titolo accademico di  «Abogado»  conseguito  presso  la  «Universidad
Santa Maria» di Caracas nel settembre 1988; 
  Considerato che ha documentato di essere iscritto  al  «Colegio  de
Abogados» del Distrito Capital di Caracas nel maggio 1989; 
  Viste le determinazioni della Conferenza di  servizi  nella  seduta
del 9 novembre 2010; 
  Considerato il conforme  parere  del  rappresentante  di  categoria
nella seduta sopra indicata; 
  Rilevato che comunque  permangono  sostanziose  differenze  tra  la
formazione   accademico-professionale   richiesta   in   Italia   per
l'esercizio della professione di «avvocato» e quella  di  cui  e'  in
possesso l'istante, per cui appare  necessario  applicare  le  misure
compensative; 
  Visto  l'art.  49,  comma  3  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394; 
  Visto l'art. 22, n. 2 del decreto legislativo n. 206/07; 
 
                              Decreta: 
 
  Al sig. Ottaviani Giovanni, nato  il  13  gennaio  1963  a  Leoncio
Martinez   (Edo.   Miranda   Venezuela),   cittadino   italiano,   e'
riconosciuto il titolo professionale di «Abogado» quale titolo valido
per l'iscrizione all'albo degli «avvocati». 
  Detto riconoscimento e' subordinato al superamento  della  seguente
prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana: 
  a) 3 prove scritte: 1) diritto civile, 2) diritto  penale,  3)  una
scelta del candidato tra le seguenti materie: diritto  amministrativo
(sostanziale e  processuale),  diritto  processuale  civile,  diritto
processuale penale, diritto commerciale, diritto del lavoro,  diritto
costituzionale, diritto internazionale privato; 
  b) Unica prova orale su 6 materie: prima  prova  su  deontologia  e
ordinamento professionale. seconda prova su 5 tra le seguenti materie
(a scelta del candidato): diritto  civile,  diritto  penale,  diritto
amministrativo  (sostanziale  e  processuale),  diritto   processuale
civile, diritto processuale penale, diritto commerciale, diritto  del
lavoro, diritto costituzionale, diritto internazionale privato. 
  Il  richiedente,  per  essere  ammesso   a   sostenere   la   prova
attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale degli avvocati
domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del  presente
decreto. 
  La commissione,  istituita  presso  il  Consiglio  nazionale  degli
avvocati,  si  riunisce  su  convocazione  del  presidente   per   lo
svolgimento delle prove di esame,  fissandone  il  calendario.  Della
convocazione della commissione e del calendario fissato per le  prove
e' data immediata  notizia  al  richiedente  al  recapito  da  questi
indicato nella domanda. 
  La    commissione    rilascia    all'interessato     certificazione
dell'avvenuto  superamento  dell'esame,   al   fine   dell'iscrizione
all'albo degli avvocati. 
    Roma, 11 gennaio 2011 
 
                                     Il direttore generale: Saragnano