MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 25 gennaio 2011 

Riconoscimento, alla sig.ra Mariana Popa Boldea Coman, di  titolo  di
studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di
ingegnere. (11A01578) 
(GU n.39 del 17-2-2011)

 
 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                       della giustizia civile 
 
  Vista l'istanza della sig.ra Mariana Popa Boldea  coniugata  Coman,
nata il 13 gennaio 1966 a Rupea (Romania), cittadina romena,  diretta
ad ottenere,  ai  sensi  dell'art.  16  del  decreto  legislativo  n.
206/2007,   il   riconoscimento   del   proprio   titolo   accademico
professionale  di  «Inginer  -  profilul  Metalurgic,   specializarea
Turnatorie» conseguito  presso  la  «Universitatea  din  Brasov»  nel
giugno 1989, ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri -  sezione
A  settore  industriale  e  l'esercizio  in  Italia   della   omonima
professione; 
  Visti gli articoli 1 e 8 della legge  29  dicembre  1990,  n.  428,
recante  disposizioni  per  l'adempimento   di   obblighi   derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; 
  Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di  attuazione
della direttiva n.  2005/36/CE  del  7  settembre  2005  relativa  al
riconoscimento delle qualifiche professionali; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001,  n.
328  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina  dei
requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative  prove
per l'esercizio di talune professioni, nonche' della  disciplina  dei
relativi ordinamenti»; 
  Considerato che secondo la attestazione della Autorita'  competente
rumena, detto titolo configura una formazione regolamentata, ai sensi
dell'art. 3, punto 1, lett. e), della direttiva 2005/36/CE; 
  Viste le determinazioni della Conferenza di  servizi  nella  seduta
del 9 novembre 2010; 
  Considerato il  conforme  parere  scritto  del  rappresentante  del
Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata; 
  Rilevato   che   vi   sono    differenze    tra    la    formazione
accademico-professionale richiesta in Italia  per  l'esercizio  della
professione di ingegnere - sezione A settore industriale e quella  di
cui e' in possesso l'istante, per  cui  e'  necessario  applicare  le
misure compensative; 
  Visto l'art. 22, n. 1, del decreto legislativo n. 206/2007; 
 
                              Decreta: 
 
  Alla sig.ra Mariana Popa Boldea coniugata Coman, nata il 13 gennaio
1966 a Rupea (Romania), cittadina romena, e' riconosciuto  il  titolo
professionale  di  «Inginer  -  profilul  Metalurgic,   specializarea
Turnatorie» quale  titolo  valido  per  l'iscrizione  all'albo  degli
ingegneri  sezione  A  -  settore  industriale  e  l'esercizio  della
professione in Italia. 
  Detto riconoscimento e' subordinato, a scelta della richiedente, al
superamento di una prova attitudinale  oppure  al  compimento  di  un
tirocinio di adattamento, per un periodo di mesi dodici. 
  La prova attitudinale, ove oggetto  di  scelta  della  richiedente,
vertera' sulle seguenti materie: 1) Energetica e macchine  a  fluido,
scritto e orale; 2) Costruzioni di macchine e 3) Impianti industriali
orali. 
  La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale,
dovra' presentare al Consiglio nazionale degli ingegneri  domanda  in
carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La
commissione, istituita  presso  il  Consiglio  nazionale  stesso,  si
riunisce su convocazione del  presidente  per  lo  svolgimento  delle
prove di esame, fissandone il calendario.  Della  convocazione  della
commissione e del calendario fissato per le prove e'  data  immediata
notizia  all'interessata,  al  recapito  da  questa  indicato   nella
domanda. 
  La prova attitudinale,  volta  ad  accertare  la  conoscenza  delle
materie indicate nel testo  del  decreto,  si  compone  di  un  esame
scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. 
  L'esame scritto consiste  nella  redazione  di  progetti  integrati
assistiti da relazioni tecniche concernenti  le  materie  come  sopra
individuate. 
  L'esame  orale  consiste  nella  discussione  di  brevi   questioni
tecniche  vertenti  sulle  materie  individuate  ed  altresi'   sulle
conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del  candidato.
La candidata potra' accedere all'esame orale solo se abbia  superato,
con successo, quello scritto. 
  La    commissione    rilascia    all'interessato     certificazione
dell'avvenuto  superamento  dell'esame,   al   fine   dell'iscrizione
all'albo degli ingegneri - sezione A settore industriale. 
  Il  tirocinio  di  adattamento:  ove  oggetto   di   scelta   della
richiedente, e' diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze  di
base, specialistiche e  professionali  relative  alle  materie  sopra
individuate. La richiedente presentera' al Consiglio nazionale  degli
ingegneri domanda in carta legale allegando la copia autenticata  del
presente provvedimento, nonche' la  dichiarazione  di  disponibilita'
dell'ingegnere  tutor.  Detto  tirocinio  si  svolgera'   presso   un
ingegnere, scelto dall'istante tra i  professionisti  che  esercitino
nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianita' di
iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio
nazionale vigilera' sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo
del presidente dell'ordine provinciale. 
    Roma, 25 gennaio 2011 
 
                                     Il direttore generale: Saragnano