UNIVERSITA' DI ROMA «TOR VERGATA»

DECRETO RETTORALE 1 febbraio 2011 

Modificazioni allo statuto. (11A01745) 
(GU n.35 del 12-2-2011)

 
 
 
                             IL RETTORE 
 
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 ed in particolare l'art. 6; 
  Visto lo statuto dell'Universita'  di  «Tor  Vergata»  emanato  con
decreto rettorale del 10 marzo  1998  e  pubblicato  sul  supplemento
ordinario della  Gazzetta  Ufficiale  n.  77  del  2  aprile  1998  e
successive modificazioni; 
  Vista la delibera del senato accademico del 14  dicembre  2010  che
modifica l'art. 79, comma 2 dello statuto d'Ateneo; 
  Vista la nota del M.I.U.R., acquisita  al  protocollo  in  data  25
gennaio 2011, con la quale si fa presente di non  avere  osservazioni
in merito a quanto deliberato dal senato accademico; 
 
                              Decreta: 
 
  L'art. 79, comma 2 dello statuto e' cosi' modificato: 
  «Art. 79 (Organi collegiali). - 1. Ove non  diversamente  disposto,
le sedute degli organi collegiali sono valide con la  presenza  della
meta' piu' uno dei componenti. Il  computo  del  quorum  si  effettua
detraendo preventivamente dal numero dei componenti quello di  quanti
abbiano giustificato la propria assenza. Negli organi  che  prevedono
componenti  elettive  la  mancata  designazione  o  la   sopravvenuta
cessazione di uno o piu' rappresentanti non pregiudica  la  validita'
della costituzione e del funzionamento dell'organo stesso. 
  2. Per la validita' delle sedute e' inoltre  necessario  che  tutti
coloro che hanno qualita' per intervenirvi siano stati convocati  per
iscritto dal presidente dell'organo almeno  tre  giorni  prima  della
seduta, salvo il caso d'urgenza, con l'indicazione degli  oggetti  da
trattarsi (ordine del giorno). La convocazione puo' aver luogo  anche
in via telematica. 
  3. Le sedute non sono pubbliche. Ad esse possono  essere  invitati,
con deliberazione del  collegio,  soggetti  estranei,  al  solo  fine
dell'acquisizione degli elementi conoscitivi che il  collegio  stesso
ritenga utili allo svolgimento dei propri lavori. Tali  soggetti  non
possono,  comunque,  essere  presenti  alle   discussioni   ed   alle
votazioni. 
  4. Le votazioni hanno luogo a scrutinio palese: per alzata di  mano
o per appello nominale. Ciascun  componente  ha  il  diritto  di  far
constare a verbale il contenuto del suo voto. 
  5. Alle elezioni si  procede  a  scrutinio  segreto.  Parimenti  si
procede a voto segreto alle designazioni di membri del  collegio  per
determinati uffici, qualora il voto segreto  venga  richiesto  da  un
quarto degli aventi diritto al voto. 
  6.  Salvo  che  non  siano  prescritte  maggioranze  speciali,   le
deliberazioni vengono adottate a maggioranza semplice:  con  il  voto
favorevole della meta' piu' uno dei presenti.  In  caso  di  parita',
prevale il voto del presidente. Si  considerano  presenti  anche  gli
astenuti o, nel caso di votazioni a scrutinio segreto, quanti abbiano
espresso il proprio voto con scheda bianca o nulla. 
  7. Ciascun componente di un collegio ha il  diritto  di  esercitare
l'iniziativa  in  ordine  all'adozione  di  atti  di  competenza  del
collegio di cui fa parte ed ha accesso a tutti gli atti  e  documenti
acquisiti in sede istruttoria. 
  8. Il segretario del collegio procede  alla  stesura  del  processo
verbale di ciascuna seduta, il quale, sottoscritto dal  segretario  e
dal presidente, viene sottoposto all'approvazione del collegio  nella
seduta immediatamente successiva.». 
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 1° febbraio 2011 
 
                                                    Il rettore: Lauro