DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 novembre 2010 

Proroga, ai sensi dell'articolo 68 del decreto-legge 25 giugno  2008,
n. 112, della  Commissione  per  l'assegnazione  del  vitalizio  agli
sportivi indigenti. (11A01759) 
(GU n.37 del 15-2-2011)

 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei Ministri», e successive modificazioni e integrazioni; 
  Visto il decreto  legislativo  31  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della
legge 5 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni e integrazioni; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri,  a  norma
dell'art. 11  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59»,  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Visto  l'art.  29  del  decreto-legge  4  luglio  2006,   n.   223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4  agosto  2006,  n.  248,
recante disposizioni in ordine alla riduzione della spesa complessiva
sostenuta dalle amministrazioni pubbliche per  organi  collegiali  ed
altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, nonche' alla
soppressione ovvero al riordino e alla proroga dei medesimi; 
  Visto  l'art.  68  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.   112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
  Visto l'art. 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78; 
  Vista la  legge  15  aprile  2003,  n.  86,  recante  l'istituzione
dell'assegno Giulio Onesti in  favore  degli  sportivi  italiani  che
versino in condizione di grave disagio economico  ed  in  particolare
l'art.  2  che   prevede   l'istituzione   della   «Commissione   per
l'assegnazione del vitalizio agli sportivi indigenti»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica, 14  maggio  2007,
n. 104, di riordino e conferma degli  organismi  operanti  presso  la
Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  in  materia  di  politiche
giovanili  ed  attivita'  sportive   a   norma   dell'art.   29   del
decreto-legge 4 luglio 2006, n.  223,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; 
  Vista la relazione sull'attivita'  svolta  nel  triennio  2007-2009
dalla Commissione per  l'assegnazione  del  vitalizio  agli  sportivi
indigenti trasmessa, in data 30  aprile  2010,  dall'Ufficio  per  lo
sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per  la  quale,
conseguentemente, si valuta positivamente la perdurante utilita' e si
propone la proroga per un biennio; 
  Ritenuto che la Commissione per l'assegnazione del  vitalizio  agli
sportivi indigenti,  organismo  operante  presso  la  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri, non rientra nelle ipotesi di esclusione della
proroga previste nel predetto art. 68, comma 1, del decreto-legge  n.
112 del 2008; 
  Preso  atto  delle  specifiche  professionalita'  e   dei   compiti
estremamente tecnici attribuiti ai componenti della Commissione; 
  Rilevata  dunque  la  necessita'  di  provvedere  alla  conseguente
proroga, per un biennio, della  Commissione  per  l'assegnazione  del
vitalizio agli sportivi indigenti operante presso la  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri; 
  Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. La Commissione per l'assegnazione del  vitalizio  agli  sportivi
indigenti operante presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e'
ritenuta utile ed e' prorogata per un biennio, ai  sensi  e  per  gli
effetti  di  quanto  disposto  dall'art.   29,   comma   2-bis,   del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e dall'art. 68  del  decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
agosto 2008, n. 133. 
  2. La partecipazione alla Commissione di cui al precedente comma e'
onorifica e puo' dare luogo esclusivamente al  rimborso  delle  spese
sostenute ove previsto. 
  3. In sede di rinnovo della composizione dell'organismo di  cui  al
comma 1, nel caso di designazione di nuovi componenti per i quali  e'
prevista la stipula di un contratto, si applica l'art. 68,  comma  2,
ultima  parte,  del  decreto-legge  n.  112  del  2008  che   prevede
l'obbligo, a scadenza dei contratti, di nominare  componenti  la  cui
sede di servizio coincida con la localita' sede dell'organismo. 
  4. La spesa della Commissione di cui  al  comma  1  e'  ridotta  in
misura  tale  da  assicurare,  unitamente  alle  riduzioni  di  spesa
relative agli altri  organismi  operanti  presso  la  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri, un contenimento della spesa  complessiva  non
inferiore a quello conseguito in attuazione del citato  art.  29  del
decreto-legge n. 223 del 2006. Per l'anno 2010, la riduzione opera in
misura proporzionale rispetto al periodo corrente tra l'adozione  dei
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al  comma  3
del citato art. 68 ed il 31 dicembre 2010. 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo. 
    Roma, 26 novembre 2010 
 
                                                 p. il Presidente     
                                           del Consiglio dei Ministri 
                                                      Letta           
Il Ministro dell'economia 
      e delle finanze 
          Tremonti 

Registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2011 
Ministeri istituzionali -  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,
registro n. 1, foglio n. 159