MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 28 gennaio 2011 

Decadenza della societa' COMES S.r.l. dalla concessione n.  3759  per
la commercializzazione  delle  scommesse  a  quota  fissa  su  eventi
sportivi diversi dalla corse dei cavalli, ed eventi non  sportivi  di
cui al decreto ministeriale 1° marzo 2006, n. 111. (11A01920) 
(GU n.36 del 14-2-2011)

 
 
 
                      IL DIRETTORE PER I GIOCHI 
         dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 
 
  Visto il decreto ministeriale 1 marzo 2006,  n.111  concernente  la
disciplina delle scommesse a quota fissa su eventi  sportivi  diversi
dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi da adottare ai sensi
dell'articolo 1, comma 286, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; 
  Visto il decreto n. 2006/22503/Giochi/UD  del  30  giugno  2006  di
approvazione della convenzione tipo  per  l'affidamento  dei  servizi
relativi alla  raccolta  delle  scommesse  sportive  a  totalizzatore
nazionale e a quota fissa; 
  Vista   la   convenzione   di   concessione   n.   3759   per    la
commercializzazione delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi,
diversi dalle corse dei cavalli, ed  eventi  non  sportivi  da  parte
della Societa' COMES S.r.l. nei locali siti in PORTO EMPEDOCLE  (AG),
S.S.115 - VIA VARIANTE NORD, 115; 
  Visto il decreto legislativo 23  dicembre  1998,  n.  504,  recante
norme per il riordino dell'imposta unica sui  concorsi  pronostici  e
sulle scommesse, a norma dell'articolo 1,  comma  2,  della  legge  3
agosto 1998, n. 288; 
  Visto l'articolo 13, comma 2, della  citata  convenzione  il  quale
stabilisce  che  "Il  concessionario  ha  facolta'  di  prestare   la
garanzia, purche' nelle forme previste al comma  1,  per  un  periodo
pari a tre anni, con validita'  di  un  ulteriore  anno  rispetto  al
triennio e con il conseguente obbligo di  sostituirla,  entro  i  sei
mesi precedenti la fine del triennio, con una nuova  garanzia  avente
validita' analoga." 
  Visto l'articolo 13, comma 8, della  citata  convenzione  il  quale
stabilisce  che  "Qualora  l'ammontare  delle  garanzie  si   dovesse
ridurre,  per  effetto  di  quanto  disposto  dalla  convenzione   di
concessione, il concessionario e' tenuto a reintegrarlo entro  e  non
oltre il termine di quindici giorni, decorrente dal  momento  in  cui
AAMS rende nota al concessionario l'avvenuta riduzione.  In  caso  di
mancata reintegrazione,  nel  termine  suddetto,  la  concessione  e'
soggetta a provvedimento di decadenza." 
  Visto l'articolo 17, comma 2, lettera d), della citata  convenzione
il quale stabilisce  che  l'Amministrazione  procede  alla  decadenza
della concessione, salvo il diritto al  risarcimento  di  ogni  danno
patito e patendo ed alla refusione delle spese  anche  "nel  caso  di
mancato versamento delle somme dovute nei tempi e  con  le  modalita'
stabilite dalla presente convenzione di concessione, dal  regolamento
di gioco, nonche' dalle disposizioni previste in materia di scommesse
a quota fissa"; 
  Vista la nota prot. n. 2010/13203/Giochi/SCO del 15 aprile 2010 con
la quale il predetto Concessionario e' stato  invitato  al  reintegro
della garanzia a seguito della escussione avvenuta con nota n.  16204
del 30 marzo 2010 da parte del  competente  Ufficio  regionale  della
Sicilia - sezione distaccata di Messina; 
  Vista la nota prot. n. 2010/18338/Giochi/SCO del 27 maggio 2010 con
la  quale  il  predetto  Concessionario  e'   stato   invitato   alla
regolarizzazione della  rilevante  esposizione  debitoria  presentata
dalla concessione n. 3759, allegando copia dei prospetti contabili; 
  Considerato che la garanzia prestata ai sensi dell'art.  13,  comma
2, della convenzione di concessione aveva validita' fino al 6 ottobre
2010; 
  Vista la nota prot. n. 2010/18399/Giochi/SCO del 27 maggio 2010 con
la quale il predetto Concessionario e' stato nuovamente  invitato  al
reintegro della garanzia ed alla contestuale estensione  del  periodo
di validita' della stessa; 
  Vista la nota prot. n. 2010/31082/Giochi/SCO del 17 settembre  2010
con la quale, non  essendo  pervenuta  nessuna  delle  documentazioni
richieste, e' stato comunicato al predetto Concessionario, ai sensi e
per gli effetti degli artt. 7 e 8 della legge 8 agosto 1990, n.  241,
l'avvio del procedimento di decadenza dalla  concessione  e  distacco
del  collegamento  con  il  Totalizzatore  nazionale  dal  giorno  22
settembre 2010, prevista dai citati articoli 13 e 17; 
  Considerato che il Concessionario  in  questione,  a  fronte  della
medesima comunicazione, non ha adempiuto a  nessuna  delle  richieste
sopra indicate e non ha fornito alcuna giustificazione; 
 
                               Dispone 
 
  per  i  motivi  indicati  in  premessa  ed  ai  fini  della  tutela
dell'interesse erariale, la decadenza: 
    della   convenzione   di   concessione    n°    3759    per    la
commercializzazione delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi,
diversi dalle corse dei cavalli, ed eventi non sportivi stipulata con
societa' COMES S.r.l, con sede legale in VIA ELEONORA D'ANGIO'  23  -
CATANIA (CT), operante nel comune di PORTO EMPEDOCLE (AG), S.S.115  -
VIA VARIANTE NORD, 115. 
  Avverso  il  presente  decreto  e'  ammesso  ricorso   dinanzi   al
competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60
giorni dalla data di pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
repubblica Italiana. 
    Roma, 28 gennaio 2011 
 
                               Il direttore per i giochi: Tagliaferri