MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 12 gennaio 2011 

Proroga dei termini per il  mancato  funzionamento  dell'ufficio  del
Giudice di pace di Mineo. (11A02038) 
(GU n.36 del 14-2-2011)

 
 
 
                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
  Viste   le   note   prot.   n.   13375/V/2.1.8   e    13470/V/2.1.8
rispettivamente del 26 e 28 ottobre 2010 del Presidente  della  Corte
di Appello di Catania, dalla quale risulta che l'Ufficio del  Giudice
di Pace di Mineo non e' stato in grado di funzionare regolarmente  il
giorno  2  ottobre  2010  per   assenza   di   tutto   il   personale
amministrativo in servizio; 
  Vista la contestuale richiesta di proroga dei termini di decadenza; 
  Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948,  n.
437; 
 
                               Decreta 
 
  In conseguenza del mancato funzionamento dell'Ufficio  del  Giudice
di pace di Mineo il giorno 2 ottobre 2010, per assenza  di  tutto  il
personale amministrativo in servizio, i termini di  decadenza  per il
compimento di atti presso il detto ufficio o  a  mezzo  di  personale
addettovi, scadenti nel giorno sopra indicato  o  nei  cinque  giorni
successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla  data
di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica. 
    Roma, 12 gennaio 2011 
 
                                                  p. Il Ministro      
                                          Il Sottosegretario di Stato 
                                                Alberti Casellati