MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 21 febbraio 2011 

Decadenza  della  concessione  per   la   commercializzazione   delle
scommesse a totalizzatore ed a quota fissa sulle corse dei cavalli di
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 169  dell'8  aprile
1998, stipulata con la societa' Betshop Italia S.r.l. (11A02790) 
(GU n.51 del 3-3-2011)

 
 
 
                      IL DIRETTORE PER I GIOCHI 
         dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'8 aprile 1998
n.  169  concernente  le  norme  per  il  riordino  della  disciplina
organizzativa, funzionale e fiscale  dei  giochi  e  delle  scommesse
relativi alle corse dei cavalli, nonche' per il riparto dei proventi,
ai sensi dell'articolo 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996,  n.
662; 
  Visto il decreto legislativo 23  dicembre  1998,  n.  504,  recante
norme per il riordino dell'imposta unica sui  concorsi  pronostici  e
sulle scommesse, a norma dell'articolo 1,  comma  2,  della  legge  3
agosto 1998, n. 288; 
  Visto il decreto n. 2006/16109 del 12 maggio di approvazione  della
convenzione tipo per l'affidamento dei servizi relativi alla raccolta
delle scommesse a totalizzatore ed a  quota  fissa  sulle  corse  dei
cavalli; 
  Vista   la   convenzione   di   concessione   n.   1090   per    la
commercializzazione delle scommesse a totalizzatore ed a quota  fissa
sulle corse dei cavalli da parte  della  Betshop  Italia  s.r.l.  nei
locali siti in via Rodi, 59 - Brescia (BS); 
  Visto articolo  13,  comma  3,  della  convenzione  di  concessione
stabilisce che «L'importo  della  garanzia  di  cui  al  comma  2  e'
adeguato con periodicita' annuale, entro sessanta giorni dal  termine
di ogni anno, a partire dal 31 agosto 2007 in ragione  del  movimento
netto conseguito dal concessionario nell'anno precedente.»; 
  Visto che dai dati forniti dal totalizzatore nazionale risulta  che
la garanzia di cui sopra, stipulata dalla Betshop  Italia  srl  e  il
Monte dei Paschi di Siena  nell'interesse  del  concessionario  ed  a
favore di questa Amministrazione non e' stata rinnova ed  e'  scaduta
in data 30 ottobre 2010; 
  Visto l'articolo 17, comma 2, lettera d), delle citata  convenzione
il quale stabilisce  che  l'Amministrazione  procede  alla  decadenza
della concessione, salvo il diritto al  risarcimento  di  ogni  danno
patito e patendo ed alla refusione delle spese  anche  "nel  caso  di
mancato versamento delle somme dovute nei tempi e  con  le  modalita'
stabilite dalla presente convenzione di concessione, dal  regolamento
di gioco, nonche' dalle disposizioni previste in materia di scommesse
a quota fissa»; 
  Vista la nota dell'Ufficio regionale AAMS  per  la  Calabria  e  la
Basilicata prot. n. 2578 del 5 marzo 2010, con la quale  il  predetto
concessionario e' stato  invitato,  ai  fini  della  regolarizzazione
della posizione contabile, al pagamento di quanto dovuto; 
  Vista la nota Prot. n. 12490/giochi/sco del 12 aprile 2010, con  la
quale, stante la grave esposizione  debitoria  della  concessione  n.
1090,  l'Amministrazione  ha   sospeso   il   collegamento   con   il
totalizzatore nazionale e avviato il procedimento di decadenza per la
concessione medesima; 
  Considerato che l'Ufficio regionale di cui sopra con nota prot.  n.
11692 del 30 settembre  2010  ha  comunicato  alla  societa'  Betshop
Italia l'escussione della cauzione di cui al comma 4,  del  succitato
articolo 13; 
  Considerato che con  la  predetta  nota  del  12  aprile  e'  stato
comunicato, ai sensi e per gli effetti  di  cui  agli  articoli  7  e
seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni
e  integrazioni,  l'avvio  del  procedimento   di   decadenza   della
concessione prevista dall' articolo 17, comma  2,  lettera  d)  della
convenzione di concessione, a motivo della grave posizione  debitoria
derivante dall'omesso pagamento, nei termini stabiliti,  delle  somme
dovute  in  applicazione  delle  disposizioni  vigenti  indicata  nei
prospetti allegati alla suindicata nota con  l'invito  a  provvedere,
entro 10 giorni, alla regolarizzazione di detta posizione debitoria; 
  Considerato che il Concessionario  in  questione,  a  fronte  delle
succitate  comunicazioni,  non  ha  versato  gli  importi  a   debito
richiesti ai fini della regolarizzazione della  posizione  contabile,
non ha rinnovato la garanzia di cui al comma  2,  articolo  13  della
convenzione di concessione e non ha fornito alcuna giustificazione; 
 
                              Dispone: 
 
per  i  motivi  indicati  in  premessa  ed  ai  fini   della   tutela
dell'interesse erariale, la decadenza: 
  della convenzione di concessione n°1090 per la  commercializzazione
delle scommesse a totalizzatore ed a  quota  fissa  sulle  corse  dei
cavalli stipulata con societa' Betshop Italia s.r.l, con sede  legale
in Roma - via Caio Mario, n.8 - 00192 Roma, operante  nel  comune  di
Roma  (RM),  con  immediato  distacco   del   collegamento   con   il
Totalizzatore nazionale. 
  Avverso  il  presente  decreto  e'  ammesso  ricorso   dinanzi   al
competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60
giorni dalla data di pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica Italiana. 
    Roma, 21 febbraio 2011 
 
                                            Il direttore: Tagliaferri