Riconoscimento, alla sig.ra Fernandez Limonta Anisley, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo. (11A03402)(GU n.68 del 24-3-2011 - Suppl. Ordinario n. 78)
IL DIRETTORE GENERALE delle risorse umane e delle professioni sanitarie VISTA l'istanza, in data 4 agosto 2010, con la quale la Sig.ra Fernandez Limonta Anisley, nata a Guantanamo (Cuba) il 31 marzo 1984, cittadina cubana e spagnola, ha chiesto il riconoscimento del titolo denominato "LICENCIADA EN MEDICINA", rilasciato in data 29 luglio 2009 dalla "Universidad de Cadiz", con sede a Cadice (Spagna), ai fini dell'esercizio, in Italia, della professione di medico-chirurgo; VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - recante: "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" - e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n.189; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394: "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286" e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334; VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante: "Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania"; CONSIDERATO che l'art. 6, comma 5, di detto decreto legislativo, concernente le procedure di riconoscimento in regime di stabilimento, prevede che il comma 3 del medesimo articolo non si applica se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui si e' provveduto con precedente decreto; TENUTO CONTO che in precedenti riunioni la Conferenza dei servizi, di cui all'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, relativamente a titoli conseguiti da cittadini non comunitari in Paesi dell'Unione Europea e che soddisfano i requisiti di formazione di cui all'art. 33 del decreto legislativo in questione, ha ritenuto di esprimere parere favorevole al riconoscimento senza misura compensativa dei titoli di medico in possesso degli istanti; TENUTO CONTO che, per quanto sopra esposto, questo Ministero ha gia' provveduto, in passato, all'emanazione di decreti di riconoscimento senza misura compensativa di titoli, in possesso di cittadini non comunitari, conseguiti in Paesi dell'Unione Europea, che soddisfano i requisiti di formazione di cui all'art. 33 del decreto legislativo n. 206/2007; ACCERTATA la completezza e la regolarita' della documentazione esibita dall'interessata; RILEVATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo denominato "LICENCIADA EN MEDICINA", in possesso dell'interessata; VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; DECRETA: Art. 1. 1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo denominato "LICENCIADA EN MEDICINA", rilasciato in data 29 luglio 2009 dalla "Universidad de Cadiz", con sede a Cadice (Spagna), alla Sig.ra Fernandez Limonta Anisley, nata a Guantanamo (Cuba) il 31 marzo 1984, cittadina cubana e spagnola, e' riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio, in Italia, della professione di medico-chirurgo. 2. La Dr.ssa Fernandez Limonta Anisley e' autorizzata ad esercitare, in Italia, la professione di medico-chirurgo, previa iscrizione all'Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri - Albo dei medici-chirurghi - che accerta la conoscenza, da parte dell'interessata, della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia. 3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio. 4. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 febbraio 2011 Il direttore generale: Leonardi