MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 10 marzo 2011 

Riconoscimento, al sig. Stubing Robert, di titolo  di  studio  estero
abilitante all'esercizio in Italia della  professione  di  ingegnere.
(11A03992) 
(GU n.70 del 26-3-2011)

 
 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                       della giustizia civile 
 
  Vista l'istanza del sig. Stubing Robert, nato l'11 settembre 1955 a
Furth/Bayern (Germania), cittadino tedesco, diretta ad  ottenere,  ai
sensi dell'art. 16 del d.lgs.  n.  206/2007,  il  riconoscimento  del
titolo professionale di «Ingenieur» conseguito in  Germania  ai  fini
dell'accesso all'albo degli ingegneri  sezione  A  -  settore  civile
ambientale, e l'esercizio in Italia della medesima professione; 
  Visti gli articoli 1 e 8 della legge  29  dicembre  1990,  n.  428,
recante  disposizioni  per  l'adempimento   di   obblighi   derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; 
  Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di  attuazione
della direttiva n. 2005/36/CE del  7  settembre  2005  -  relativa  a
riconoscimento delle qualifiche professionali; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001,  n.
328  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina  dei
requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative  prove
per l'esercizio di talune professioni, nonche' della  disciplina  dei
relativi ordinamenti»; 
  Considerato che ha conseguito  un  titolo  accademico  quinquennale
«Diplom-Ingenieur-Architektur» presso la «Technische Universitat»  di
Berlino nell'ottobre 1998; 
  Considerato che secondo la attestazione della Autorita'  competente
tedesca, detto titolo  configura  una  formazione  regolamentata,  ai
sensi dell'art. 3, punto 1, lett. e) della direttiva 2005/36/CE; 
  Viste le determinazioni della Conferenza di  Servizi  nella  seduta
del 10 dicembre 2010; 
  Visto il conforme parere scritto del  rappresentante  di  categoria
nella seduta sopra indicata; 
  Rilevato   che   vi   sono    differenze    tra    la    formazione
accademico-professionale richiesta in Italia  per  l'esercizio  della
professione di ingegnere - sezione  A  settore  civile  ambientale  e
quella di cui  e'  in  possesso  l'istante,  per  cui  e'  necessario
applicare le misure compensative; 
  Visto l'art. 22, n. 1 del decreto legislativo n. 206/2007; 
 
                              Decreta: 
 
  Al sig. Stubing Robert, nato l'11  settembre  1955  a  Furth/Bayern
(Germania),   cittadino   tedesco,   e'   riconosciuto   il    titolo
professionale di «Ingenieur-Architektur»,  quale  titolo  valido  per
l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» sezione A  -  settore  civile
ambientale e l'esercizio della medesima professione in Italia. 
  Detto riconoscimento e' subordinato, a scelta del  richiedente,  al
superamento di una prova attitudinale  oppure  al  compimento  di  un
tirocinio di adattamento, per un periodo di 18 mesi. 
  La prova attitudinale,  ove  oggetto  di  scelta  del  richiedente,
vertera' sulle seguenti materie scritte e orali:  1)  Costruzione  di
strade, ferrovie ed aeroporti, 2) Costruzione di ponti,  3)  Impianti
tecnici nell'edilizia e territorio. 
  Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale,
dovra' presentare al Consiglio nazionale degli ingegneri  domanda  in
carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. 
  La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale stesso,  si
riunisce su convocazione del  presidente  per  lo  svolgimento  delle
prove di esame, fissandone il calendario. 
  Della convocazione della commissione e del calendario  fissato  per
le prove e' data immediata notizia all'interessato,  al  recapito  da
questi indicato nella domanda. 
  La prova attitudinale,  volta  ad  accertare  la  conoscenza  delle
materie indicate nel testo  del  decreto,  si  compone  di  un  esame
scritto ed un esame orale da svolgersi in  lingua  italiana.  L'esame
scritto consiste nella redazione di progetti integrati  assistiti  da
relazioni tecniche concernenti le materie come sopra individuate. 
  L'esame  orale  consiste  nella  discussione  di  brevi   questioni
tecniche  vertenti  sulle  materie  individuate,  ed  altresi'  sulle
conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del  candidato.
All'esame orale il candidato potra' accedere solo se abbia  superato,
con successo, quello scritto. 
  La    commissione    rilascia    all'interessato     certificazione
dell'avvenuto  superamento  dell'esame,   al   fine   dell'iscrizione
all'albo degli ingegneri. 
  Il tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente,
e' diretto  ad  ampliare  ed  approfondire  le  conoscenze  di  base,
specialistiche e professionali relative alle materie di cui sopra. 
  Il richiedente presentera' al Consiglio nazionale  degli  ingegneri
domanda in carta legale allegando la copia autenticata  del  presente
provvedimento,   nonche'   la   dichiarazione    di    disponibilita'
dell'ingegnere  tutor.  Detto  tirocinio  si  svolgera'   presso   un
ingegnere, scelto dall'istante tra i  professionisti  che  esercitino
nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianita' di
iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio
nazionale vigilera' sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo
del presidente dell'ordine provinciale. 
    Roma, 10 marzo 2011 
 
                                     Il direttore generale: Saragnano