MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 21 marzo 2011 

Riconoscimento, alla sig.ra  Pescosta  Karol,  di  titolo  di  studio
estero  abilitante  all'esercizio  in  Italia  della  professione  di
avvocato. (11A04204) 
(GU n.79 del 6-4-2011)

 
 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                       della giustizia civile 
 
  Vista l'istanza di Pescosta Karol, nata  il  17  settembre  1981  a
Bolzano, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi  dell'art.
16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del  titolo
professionale di cui e' in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio
in Italia della professione di avvocato; 
  Visti gli articoli 1 e 8 della legge  29  dicembre  1990,  n.  428,
recante  disposizioni  per  l'adempimento   di   obblighi   derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; 
  Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione
della direttiva  n.  2005/36/CE  del  7  settembre  2005  relativa  a
riconoscimento delle qualifiche professionali; 
  Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il
regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo  sopra  citato,
in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di
avvocato; 
  Considerata la pronuncia della Corte di Giustizia  del  29  gennaio
2009 nella parte in cui, in particolare, enuncia il principio secondo
cui non puo' essere riconosciuto un titolo  professionale  rilasciato
da  un'autorita'  di  uno  Stato  membro  che  non  sanzioni   alcuna
formazione prevista dal sistema di istruzione di tale Stato membro  e
non si fondi ne' su di un esame ne'  di  un'esperienza  professionale
acquisita in detto Stato membro; 
  Considerato che nella fattispecie la richiedente e' in possesso del
titolo accademico Laurea  specialistica  in  giurisprudenza  ottenuto
presso l'Universita' degli studi di Trento in data 22 ottobre 2008; 
  Considerato che la  medesima  risulta  avere  sostenuto  gli  esami
richiesti dall'ordinamento  spagnolo  al  fine  dell'ottenimento  del
provvedimento di omologa  del  titolo  di  accademico  conseguito  in
Italia a quello analogo spagnolo; 
  Considerato,  inoltre,  che  l'interessata  ha  prodotto,  con  una
integrazione del  23  novembre  2010,  certificazione  attestante  il
compimento della pratica in Italia  come  risulta  da  certificazione
dell'Ordine degli Avvocati di Trento del 4 novembre 2010; 
  Preso atto che la richiedente ha  documentato  di  aver  conseguito
l'esame di specializzazione  per  le  professioni  legali  presso  la
Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Universita'
di Trento e Verona come attestato in data 4 novembre 2010; 
  Considerato che il Ministero dell'Educacion spagnolo, con atto  del
12 aprile 2010, avendo accertato il superamento degli esami  previsti
nella risoluzione del 20 marzo 2009, ha certificato  l'omologa  della
laurea italiana a quella corrispondente spagnola; 
  Considerato che ha  documentato  di  essere  iscritta  all'«Ilustre
colegio d'Abogados» di Madrid dal 15 giugno 2010; 
  Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del
decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso  alla  professione  di
avvocato il riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova
attitudinale; 
  Ritenuto di dovere tenere conto del decreto 28 maggio  2003,  n.191
(regolamento in materia di prova attitudinale per  l'esercizio  della
professione di avvocato) al fine  della  determinazione  della  prova
attitudinale da applicare al caso di specie,  in  considerazione  del
fatto che non risulta ancora emanato il decreto ministeriale  di  cui
all'art. 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206,  nonche'
della circostanza  che  il  decreto  in  esame  e'  attuazione  delle
previsioni contenute nel decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115,
i  cui  principi  ispiratori  permangono  anche   nell'ambito   della
disciplina di cui al decreto legislativo n. 206/2007; 
  Considerato che il suddetto decreto  prevede,  nell'art.  2,  comma
quinto, che «se il richiedente e' in possesso di titolo professionale
conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto
dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»; 
  Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo  analogo»  debba
essere interpretato nel senso che  la  limitazione  alla  sola  prova
attitudinale orale debba essere applicata  solo  nel  caso  di  piena
corrispondenza  del  percorso  formativo  acquisito  dal  richiedente
rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato
sui  tre  presupposti  fondamentali  della  laurea,  del  periodo  di
tirocinio e del superamento  dell'esame  di  abilitazione;  dovendosi
ritenere che solo in caso di piena corrispondenza si sia ritenuto  di
non dovere imporre alcuna  prova  attitudinale  pratica  ove  si  sia
conseguita  in  altro  Paese  dell'Unione  Europea   una   formazione
professionale del tutto corrispondente a quella interna; 
  Ritenuto, pertanto,  che  ove  non  sussistano  i  presupposti  per
l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo,
si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa  non
limitata alla sola prova orale, dovendosi contemplare anche una prova
scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di  preparazione
richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione
di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato  e  al  fine
quindi  del  compiuto  esame  della   capacita'   professionale   del
richiedente; 
  Considerato inoltre che nella conferenza del 10  dicembre  2011  la
pratica della sig.ra Pescosta era  stata  sospesa,  come  altri  casi
similari, allo scopo  di  verificare  l'eventuale  incidenza  che  il
possesso del diploma di specializzazione potrebbe avere  sulla  prova
attitudinale da applicare; 
  Ritenuto che nella conferenza di servizi del 9 febbraio  2011,  con
il  conforme  parere  del  rappresentante  del  Consiglio   nazionale
forense,  si  e'  evidenziato  che  le  Scuole  di   specializzazione
istituite presso le singole  universita'  italiane  sono  finalizzate
alla riduzione di un anno del biennio di pratica  forense  e  non  ad
esiti ulteriormente professionalizzanti, considerato anche  il  fatto
che  l'aver  frequentato  tali  scuole  non  incide  in  alcun   modo
sull'entita' dell'esame di Stato per la professione  di  avvocato  in
Italia, per questi motivi i certificati relativi al conseguimento  di
questo tipo di specializzazioni non  possono  essere  considerati  al
fine  di  agevolazioni  ulteriori   al   conseguimento   del   titolo
professionale in  Italia  attraverso  una  diminuzione  della  misura
compensativa; 
  Ritenuto, d'altro lato, che l'avere dato prova di avere compiuto la
pratica in Italia se, da un lato,  non  puo'  consentire,  stante  la
previsione di cui al superiore art. 2, comma quinto, del  decreto  28
maggio 2003, n. 191, di limitare alla  sola  prova  orale  la  misura
compensativa da applicare (non potendosi  ritenere  che  sussista  un
percorso  formativo  analogo),  puo',  d'altro  lato,  consentire  di
limitare la misura della prova scritta, normalmente consistente nella
redazione di un parere e di un atto giudiziario, alla sola  redazione
di un atto giudiziario, quale presupposto essenziale per la  verifica
della capacita' professionale pratica dell'interessato; 
  Ritenuto, quindi, che si rende  necessario  prescrivere  una  prova
attitudinale che consista nella  redazione  di  un  atto  giudiziario
oltre  che  in  una  prova  orale  su  materie  essenziali  al   fine
dell'esercizio della professione di avvocato in Italia; 
 
                              Decreta: 
 
  Alla sig.ra Pescosta Karol, nata il 17 settembre  1981  a  Bolzano,
cittadina  italiana,  e'  riconosciuto  il  titolo  professionale  di
«abogado» di cui in premessa quale  titolo  valido  per  l'iscrizione
all' albo degli «avvocati». 
  Detto riconoscimento e' subordinato al superamento  della  seguente
prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana: 
    a) una prova scritta  consistente  nella  redazione  di  un  atto
giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del  candidato:  diritto
civile,  diritto  penale,  diritto  amministrativo   (sostanziale   e
processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale; 
    b) unica prova orale  su  due  materie,  il  cui  svolgimento  e'
subordinato  al  superamento  della  prova  scritta:  una  prova   su
deontologia e ordinamento professionale; una  prova  su  una  tra  le
seguenti materie (a scelta del candidato):  diritto  civile,  diritto
penale, diritto amministrativo (sostanziale e  processuale),  diritto
processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale. 
  La  richiedente,  per  essere  ammessa   a   sostenere   la   prova
attitudinale, dovra' presentare al  Consiglio  Nazionale  domanda  in
carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. 
  La  commissione,  istituita  presso  il  Consiglio  Nazionale,   si
riunisce su convocazione del  Presidente  per  lo  svolgimento  delle
prove di esame, fissandone il calendario.  Della  convocazione  della
commissione e del calendario fissato per le prove e'  data  immediata
notizia  alla  richiedente  al  recapito  da  questi  indicato  nella
domanda. 
  La    commissione    rilascia    all'interessata     certificazione
dell'avvenuto  superamento  dell'esame,   al   fine   dell'iscrizione
all'albo degli avvocati. 
    Roma, 21 marzo 2011 
 
                                     Il direttore generale: Saragnano