MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 21 marzo 2011 

Riconoscimento, al sig. Menga Andrea,  di  titolo  di  studio  estero
abilitante all'esercizio in Italia  della  professione  di  avvocato.
(11A04219) 
(GU n.81 del 8-4-2011)

 
 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                       della Giustizia civile 
 
  Vista l'istanza di Menga Andrea, nato il 16 gennaio 1981 a  Varese,
cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del d.
lgs. n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui  e'
in possesso  ai  fini  dell'accesso  ed  esercizio  in  Italia  della
professione di avvocato; 
  Visti gli articoli 1 e 8 della  legge  29  dicembre  1990  n.  428,
recante  disposizioni  per  l'adempimento   di   obblighi   derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; 
  Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di  attuazione
della direttiva  n.  2005/36/CE  del  7  settembre  2005  relativa  a
riconoscimento delle qualifiche professionali; 
  Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta  il
regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo  sopra  citato,
in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di
avvocato; 
  Considerata la pronuncia della Corte di Giustizia  del  29  gennaio
2009 nella parte in cui, in particolare, enuncia il principio secondo
cui non puo' essere riconosciuto un titolo  professionale  rilasciato
da  un'autorita'  di  uno  Stato  membro  che  non  sanzioni   alcuna
formazione prevista dal sistema di istruzione di tale stato membro  e
non si fondi ne' su di un esame ne'  di  un'esperienza  professionale
acquisita in detto stato membro; 
  Considerato che nella fattispecie il richiedente e' in possesso del
titolo  accademico   laurea   in   giurisprudenza   ottenuto   presso
l'Universita' Cattolica del Sacro Cuore di Milano in data 11  ottobre
2005; 
  Considerato che il  medesimo  risulta  avere  sostenuto  gli  esami
richiesti dall'ordinamento  spagnolo  al  fine  dell'ottenimento  del
provvedimento di omologa  del  titolo  di  accademico  conseguito  in
Italia a quello analogo spagnolo; 
  Considerato,  inoltre,  che  l'interessato  ha   inoltro   prodotto
certificazione attestante il compimento della pratica in Italia  come
risulta da certificazione dell'Ordine degli Avvocati di Milano del 26
luglio 2007; 
  Considerato, altresi', che l'interessato ha prodotto l'attestazione
della Corte d'Appello di Milano di avere superato per  due  volte  le
prove scritte per l'esame di abilitazione alla professione forense in
data 20 febbraio 2009 e 25 settembre 2009; 
  Preso atto che il richiedente ha  documentato  di  aver  conseguito
l'esame di specializzazione  per  le  professioni  legali  presso  la
Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Universita'
Cattolica del Sacro Cuore come attestato in data 3 luglio 2007; 
  Considerato che il Ministero dell'Educacion spagnolo, con atto  del
10 agosto 2010, avendo accertato il superamento degli esami  previsti
nella risoluzione del 24  novembre  2008,  ha  certificato  l'omologa
della laurea italiana a quella corrispondente spagnola; 
  Considerato che ha documentato di essere iscritto all'  «Il  lustre
col. legi d' Avocats» di Sant Feliu; 
  Considerato che l'accesso alla professione di  avvocato  in  Spagna
non  presuppone  alcuna  esperienza   lavorativa,   essendo   fondata
esclusivamente sulle «qualifiche accademiche» del  laureato,  sicche'
queste ultime sono sufficienti per poter decretare l'esistenza  della
«qualifica professionale» del titolare di un diploma di laurea; 
  Ritenuto che il certificato di omologazione di cui sopra  non  puo'
essere considerato  un  «mero  atto  formale»  oppure  una  «semplice
omologazione»  del   diploma   di   laurea   acquisito   in   Italia,
rappresentando  piuttosto  l'attestazione  ufficiale  di   qualifiche
supplementari acquisite in diritto spagnolo; 
  Ritenuto, piu' in particolare,  che  il  superamento  dei  suddetti
esami  ed  il  conseguente  certificato  di  omologa  possano  essere
qualificati quale formazione aggiuntiva  conseguita  in  altro  stato
membro in quanto costituiscono un ciclo di studi autonomo in  diritto
spagnolo, diverso e distinto rispetto al percorso seguito  in  Italia
per l'ottenimento del diploma di laurea; 
  Ritenuto,  pertanto,  che  la  fattispecie  non  e'   riconducibile
all'ambito di previsione di cui alla  sopra  citata  pronuncia  della
Corte  di  Giustizia,  essendo  stata  riscontrata   una   formazione
professionale  aggiuntiva  acquisita  in  Spagna  e  che,   pertanto,
sussistono  i  presupposti   per   l'applicazione   della   direttiva
comunitaria relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali
con conseguente  riconoscimento  del  titolo  di  "Advocat"  ai  fini
dell'accesso e/o esercizio della professione di avvocato in Italia; 
  Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art.22, comma secondo,  del
decreto legislativo  206/2007,  per  l'accesso  alla  professione  di
avvocato il riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova
attitudinale; 
  Considerato che nella  fattispecie  il  richiedente  risulta  avere
superato  la  prova  scritta  dell'esame  di  abilitazione   per   la
professione di avvocato in Italia; 
  Ritenuto che, ai fini  di  colmare  la  differenza  sostanziale  di
preparazione  richiesta  dall'ordinamento  italiano  per  l'esercizio
della  professione  di   avvocato   rispetto   a   quella   acquisita
dall'interessato, non puo' non tenersi conto che lo stesso, oltre che
possedere una formazione accademica ed istituzionale, ha  dato  prova
di avere compiuto la prescritta pratica in Italia  nonche'  di  avere
superato,  con  esito  positivo,  le  prove  scritte  dell'esame   di
abilitazione alla professione forense; 
  Considerato inoltre che nella conferenza del 10  dicembre  2010  la
pratica del sig Menga era stata sospesa, come  altri  casi  similari,
allo scopo di verificare l'eventuale incidenza che  il  possesso  del
diploma di specializzazione potrebbe avere sulla  prova  attitudinale
da applicare; 
  Ritenuto che nella conferenza di servizi del 9 febbraio  2011,  con
il  conforme  parere  del  rappresentante  del  Consiglio   nazionale
forense,  si  e'  evidenziato  che  le  Scuole  di   specializzazione
istituite presso le singole  universita'  italiane  sono  finalizzate
alla riduzione di un anno del biennio di pratica  forense  e  non  ad
esiti ulteriormente professionalizzanti, considerato anche  il  fatto
che  l'aver  frequentato  tali  scuole  non  incide  in  alcun   modo
sull'entita' dell'esame di stato per la professione  di  avvocato  in
Italia, per questi motivi i certificati relativi al conseguimento  di
questo tipo di specializzazioni non  possono  essere  considerati  al
fine  di  agevolazioni  ulteriori   al   conseguimento   del   titolo
professionale in  Italia  attraverso  una  diminuzione  della  misura
compensativa; 
  Ritenuto che il  superamento  della  prova  scritta  dell'esame  di
abilitazione alla professione forense puo' consentire di limitare  la
misura  della  prova  attitudinale  alla  sola  prova  orale,   quale
presupposto essenziale per la verifica della capacita'  professionale
dell'interessato; 
  Ritenuto, quindi, che si rende  necessario  prescrivere  una  prova
attitudinale che consista in una prova orale su materie essenziali al
fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia; 
 
                              Decreta: 
 
  Al sig. Menga Andrea, nato il 16 gennaio 1981 a  Varese,  cittadino
italiano e' riconosciuto il titolo professionale di «advocat» di  cui
in premessa quale titolo valido  per  l'iscrizione  all'  albo  degli
avvocati. 
  Detto riconoscimento e' subordinato al superamento  della  seguente
prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana: 
      a) unica prova orale su due materie: una prova su deontologia e
ordinamento professionale; una prova su una tra le  seguenti  materie
(a scelta del candidato): diritto  civile,  diritto  penale,  diritto
amministrativo  (sostanziale  e  processuale),  diritto   processuale
civile, diritto processuale penale, diritto commerciale. 
  Il  richiedente,  per  essere  ammesso   a   sostenere   la   prova
attitudinale, dovra' presentare al  Consiglio  Nazionale  domanda  in
carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. 
  La  commissione,  istituita  presso  il  Consiglio  Nazionale,   si
riunisce su convocazione del  Presidente  per  lo  svolgimento  delle
prove di esame, fissandone il calendario.  Della  convocazione  della
commissione e del calendario fissato per le prove e'  data  immediata
notizia  alla  richiedente  al  recapito  da  questi  indicato  nella
domanda. 
  La  commissione  rilascia  all'interessato   certificazione   dell'
avvenuto superamento dell'esame,  al  fine  dell'iscrizione  all'albo
degli avvocati. 
    Roma, 21 marzo 2011  
 
                                     Il direttore generale: Saragnano