MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 17 febbraio 2011 

Decadenza della convenzione di concessione per la commercializzazione
delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi, diversi dalle corse
dei cavalli, ed eventi non sportivi, stipulata con la  societa'  B.P.
Point S.r.l., in Domodossola. (11A04559) 
(GU n.77 del 4-4-2011)

 
 
 
                      IL DIRETTORE PER I GIOCHI 
         dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 
 
  Visto il decreto direttoriale n.  2006/7902/GIOCHI/UDdel  21  marzo
2006, e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  relativo  alle
misure per  la  regolamentazione  della  raccolta  a  distanza  delle
scommesse del bingo e delle lotterie; 
  Visti gli articoli 4, 5 e 6 del citato decreto che disciplinano  il
conto di gioco ed il suo utilizzo e, in particolare, l'art. 5,  comma
3, che prevede che il titolare di sistema e' tenuto a  controllare  i
conti di gioco e ad effettuare verifiche costanti circa  il  corretto
utilizzo degli stessi, segnalando immediatamente  ad  AAMS  eventuali
violazioni delle norme vigenti; 
  Visto l'articolo 9, comma 3, del decreto in questione  che  prevede
che «Su richiesta di AAMS e con le modalita'  da  essa  definite,  il
titolare di sistema fornisce ad AAMS stessa,  per  ciascun  punto  di
commercializzazione, i dati relativi all'ubicazione  del  locale  nel
quale sara' esercitata l'attivita' di commercializzazione, gli  altri
elementi necessari ad identificare in modo univoco il suddetto locale
e  gli  incaricati   delle   attivita',   nonche'   eventuali   altre
informazioni richieste da AAMS»; 
  Visto l'articolo 9, comma 4, del medesimo  decreto  che  stabilisce
«il divieto di raccolta di giocate, di riscossione di poste di  gioco
e di liquidazione  di  vincite  e  di  rimborsi  presso  i  punti  di
commercializzazione», secondo quanto disposto dall'articolo  4  della
legge  13  dicembre  1989,  n.  401  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni; 
  Visto l'articolo 12, comma 3, del decreto in esame che ha  previsto
che «Le concessioni e le  autorizzazioni  alla  raccolta  di  giochi,
rilasciate da AAMS ovvero dai suoi concessionari, sono soggette  alla
sospensione od alla decadenza od alla revoca, da parte di AAMS  o  da
parte del concessionario che ha rilasciato  l'autorizzazione  stessa,
anche su richiesta di AAMS, qualora siano violate le disposizioni  di
cui all'art. 9 del presente decreto»; 
  Vista   la   Convenzione   di   concessione   n.   3501   per    la
commercializzazione delle scommesse a quota fissa su eventi  sportivi
diversi dalle corse dei cavalli ed eventi non sportivi,  sottoscritta
dalla societa' B.P. Point S.r.l.,  Via  Galletti,  69-71  Domodossola
(Verbania); 
  Visto l'articolo 17, comma 2, lettera c) della  citata  convenzione
il quale stabilisce  che  l'Amministrazione  procede  alla  decadenza
della concessione, salvo il diritto al  risarcimento  di  ogni  danno
patito  e  patendo  ed  alla  refusione  delle  spese  «nel  caso  di
violazioni delle norme vigenti che disciplinano la scommesse a  quota
fissa ivi compreso il mancato rispetto  della  normativa  vigente  da
parte  dei  soggetti  terzi  incaricati  dal  concessionario  per  lo
svolgimento  di  servizi  connessi  alla  raccolta  delle   scommesse
telematiche»; 
  Visto l'art. 13, comma 1, della citata convenzione il quale prevede
che «il concessionario e' tenuto a prestare le garanzie,  di  cui  ai
commi seguenti, in forma di cauzione, in numerario od  in  titoli  di
Stato, ovvero attraverso fideiussione rilasciata da banche o istituti
di credito»; 
  Visto il comma 3, del sopra citato  articolo  il  quale  stabilisce
che: "Il mancato adeguamento  dell'importo  della  garanzia  ....  e'
causa di decadenza della concessione"; 
  Considerato che il concessionario B.P. Point S.r.l.  ha  presentato
ad AAMS la fideiussione di € 303.346,69, rilasciata in data 26  marzo
2009 dalla Banca Popolare di Garanzia, ai sensi dell'art.  13,  comma
2, della convenzione di concessione; 
  Considerato che con  decreto  del  16  dicembre  2009  il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  ha  posto  in  liquidazione  coatta
amministrativa la suddetta Banca; 
  Considerato che, con nota Prot.  n.  2010/42364/Giochi/SCO  del  15
novembre  2010,  e'  stato  richiesto  alla  B.P.  Point  S.r.l.   di
presentare in sostituzione della fideiussione in questione una  nuova
fideiussione rilasciata da un Istituto  Bancario,  non  sottoposto  a
procedura fallimentare  od  in  liquidazione  coatta  amministrativa,
adeguandone l'importo ad € 397.912,90; 
  Considerato che con la citata nota del 15 novembre  2010  e'  stato
comunicato, ai sensi e per gli effetti  di  cui  agli  articoli  7  e
seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 ed  integrazioni,  l'avvio
del procedimento di decadenza della concessione; 
  Considerato  che  codesto  concessionario  non  ha   provveduto   a
presentare nuova fideiussione cosi' come richiestogli con la nota del
15 novembre 2010; 
  Atteso inoltre che a seguito di attivita' di ispezione presso punti
di commercializzazione, espletata in data 7 settembre 2010  da  parte
della  Questura  di  Avellino   -   Commissariato   P.S.   di   Lauro
congiuntamente all'Ufficio Regionale della Campania  ed  in  data  22
settembre 2010 dal Nucleo di Polizia Tributaria  della  GdF  di  Roma
congiuntamente all'Ufficio Regionale del Lazio, e' stato  riscontrato
un utilizzo non conforme ai vigenti dettami normativi  del  conto  di
gioco a distanza da parte dei  citati  punti  di  commercializzazione
facenti capo al concessionario in questione; 
  Vista la nota Prot. n. 2010/44622/giochi/Sco del 30  novembre  2010
con  la  quale  sono  stati  contestati  i  comportamenti  irregolari
riscontrati nelle citate attivita' di ispezione  presso  i  punti  di
commercializzazione collegati alla B.P. Point S.r.l.; 
  Vista la nota  del  24  dicembre  2010  inviata  dal  sopra  citato
concessionario in replica alle richieste di  memorie  esplicative  da
parte dell'AAMS, con la quale  si  puntualizza  che  la  societa'  in
questione ha provveduto a risolvere i rapporti di collaborazione  con
i punti di commercializzazione per violazione dei disposti in materia
di raccolta di gioco e che «pur avendo posto in essere  un'attenta  e
peculiare attivita' di vigilanza sui propri affiliati ....non  ha  la
possibilita'   di    verificare    quotidianamente    le    attivita'
effettivamente svolte dai propri punti di commercializzazione»; 
  Considerato che le  memorie  presentate  dal  concessionario  fanno
riferimento a generiche enunciazioni non suffragate da un concreto  e
particolareggiato  piano   operativo   di   controllo   e   vigilanza
sull'operato  dei   punti   di   commercializzazione   affiliati   al
concessionario medesimo; 
  Considerato che con la citata nota del 30 novembre  2010  e'  stato
comunicato, ai sensi e per gli effetti  di  cui  agli  articoli  7  e
seguenti della legge 7 agosto 1990, n.241  ed  integrazioni,  l'avvio
del procedimento di decadenza della concessione prevista  dal  citato
articolo 17, comma 2, lettera c); 
  Considerato che, sempre con la citata nota del 30 novembre 2010, in
via cautelare e' stata disposta la  disattivazione  del  collegamento
con il totalizzatore  nazionale  della  raccolta  delle  scommesse  a
distanza, attesa la reiterazione  di  tali  comportamenti  irregolari
presso la rete di codesto concessionario; 
  Vista la decisione n. 2841/2010 con la quale il Consiglio di  Stato
ha riconosciuto, tra l'altro, ad AAMS un vincolo  istituzionale  teso
al rispetto delle finalita' di cura concreta degli interessi  e  fini
pubblici, e il potere di perseguire un  interesse  pubblico  primario
consistente nella lotta alle forme illegali di gioco; 
  Ritenuto che le  inadempienze  relative  all'operato  dei  suddetti
punti di commercializzazione si sono verificate in modo  reiterato  e
che, conseguentemente, la mancata vigilanza da parte della  B.P.Point
s.r.l. assume connotati di particolare gravita'; 
  Ritenuta inoltre di particolare  gravita'  l'inadempienza  relativa
alla mancate sostituzione della fideiussione; 
 
                              Dispone: 
 
  per i motivi indicati in premessa, la decadenza  della  convenzione
di concessione n. 3501 per la commercializzazione delle  scommesse  a
quota fissa su eventi sportivi, diversi dalle corse dei  cavalli,  ed
eventi non sportivi, stipulata con la societa' B.P. Point S.r.l., con
sede legale in Via Galletti, 69-71 Domodossola (Verbania) 28845. 
  Avverso  il  presente  decreto  e'  ammesso  ricorso   dinanzi   al
competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro il termine di 60
giorni dalla data di pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica Italiana. 
    Roma, 17 febbraio 2011 
 
                                            Il direttore: Tagliaferri