MINISTERO DELLA SALUTE

COMUNICATO

Comunicato relativo alla non inclusione della sostanza attiva bromuro
di metile nell'allegato I della direttiva  91/414/CEE,  recepita  con
decreto legislativo  17  marzo  1995,  n.  194  in  attuazione  della
decisione 2008/753/CE della Commissione. (11A04858) 
(GU n.89 del 18-4-2011)

 
    Con la decisione 2008/753/CE della Commissione, di cui  e'  stata
data applicazione tramite il comunicato del 17 marzo 2009 (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 27 marzo 2009) e' stato deciso  di
non includere la sostanza attiva bromuro di metile,  nell'allegato  I
della direttiva 91/414/CEE, recepita con decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 194. 
    Successivamente, il Notificante ha presentato una nuova  domanda,
correlata da un dossier aggiornato e finalizzato all'iscrizione della
sostanza attiva nell'allegato I della suddetta direttiva, secondo  la
procedura accelerata di cui al Reg. (CE) n. 33/2008. 
    Il fascicolo aggiornato e' stato  valutato,  inizialmente,  dallo
Stato membro relatore  e  dall'Autorita'  europea  per  la  sicurezza
alimentare (EFSA) e, successivamente,  dagli  altri  Stati  membri  e
dalla commissione, in sede  di  Comitato  permanente  per  la  catena
alimentare  la  salute  degli  animali.  I  dati  e  le  informazioni
presentate dal Notificante non  hanno  tuttavia  eliminato  tutte  le
preoccupazioni che erano state all'origine della non iscrizione della
citata sostanza attiva. 
    Pertanto, con la  decisione  2011/120/UE  della  Commissione,  e'
stata riconfermata la non iscrizione della sostanza attiva bromuro di
metile,   nell'allegato    I    della    direttiva    91/414/CEE    e
contemporaneamente, la precedente  decisione  2008/753/CE,  e'  stata
abrogata. 
    Le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti bromuro di
metile, in attuazione  della  suddetta  decisione  2008/753/CE,  sono
state revocate il 18 marzo 2009, mentre  il  periodo  di  smaltimento
delle scorte, limitato ai soli  trattamenti  di  quarantena  previsti
dalla  normativa  vigente  o  da  obblighi  internazionali,  per   la
commercializzazione, dei quantitativi regolarmente prodotti  fino  al
momento della revoca della sostanza attiva, era consentita fino al 18
novembre 2009, mentre l'utilizzo dei prodotti fitosanitari  revocati,
era consentito fino al 18 marzo 2010. 
    Il seguente comunicato sara' pubblicato sia sul portale di questo
Ministero che nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.