AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

COMUNICATO

Accordo quadro sul superamento del termine dell'articolo 2, comma  3,
dell'AQN 29 luglio 1999 in materia di trattamento di fine rapporto  e
di previdenza complementare per i dipendenti pubblici. (11A04871) 
(GU n.84 del 12-4-2011)

 
 
    In data 29 marzo 2011 alle ore 14 30 in Roma tra: 
    ARAN: 
    nella persona del Commissario straordinario Cons. Antonio  Naddeo
- firmato 
    ed i rappresentanti delle seguenti Confederazioni sindacali: 
    CGIL - firmato 
    CISL - firmato 
    UIL - firmato 
    CISAL - firmato 
    CONFSAL - firmato 
    CGU - firmato 
    CSE - firmato 
    RDB/CUBN - non firmato 
    USAE - firmato 
    CIDA - firmato 
    CONFEDIR - firmato 
    COSMED - firmato 
    Visto l'AQN 29  luglio  1999  in  tema  di  TFR  e  di  Fondi  di
previdenza complementare; 
    Vista la legge 8 agosto 1995 n. 335; 
    Visto il Decreto legislativo 21 aprile 1993 n. 124  e  successive
aggiunte e modificazioni; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  20
dicembre 1999; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  2
marzo 2001 modificativo ed integrativo del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 20 dicembre 1999; 
    Visto l'AQN 8 maggio 2002 che ha prorogato il  termine  d'opzione
al 31 dicembre 2005; 
    Visto l'AQN 2 marzo 2006 che ha prorogato al 31 dicembre 2010  il
predetto termine; 
    Vista la valutazione positiva del Governo, ANCI, UPI, Unioncamere
e Comitato di settore Regioni-Sanita' del 16 febbraio 2011; 
    Vista la certificazione positiva della Corte dei Conti in data 16
marzo 2011; 
    Considerato  che  sono  tuttora  in  atto   le   iniziative   per
l'istituzione e/o la costituzione di Fondi pensione complementare per
i pubblici dipendenti; 
    viene  sottoscritto  il  seguente  Accordo  sul  superamento  del
termine indicato nell'art. 2, comma 3, dell'AQN 29  luglio  1999  sul
TFR e sui Fondi Pensione complementare. 
 
                           Articolo unico 
 
    Il termine del 31 dicembre  2010,  indicato  dall'articolo  unico
dell'AQN 2 marzo 2006, e'  ulteriormente  differito  al  31  dicembre
2015, salvo diverse disposizioni legislative o successive proroghe da
concordare.