MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 31 marzo 2011 

Rettifica dell'articolo 2 del decreto 13 ottobre 2010  relativa  alla
denominazione  di  origine   controllata   e   garantita   dei   vini
«Franciacorta». (11A05000) 
(GU n.93 del 22-4-2011)

 
 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
           dello sviluppo agroalimentare e della qualita' 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del  consiglio,  cosi'  come
modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del consiglio, recante
organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni  specifiche
per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito  e'  stato  inserito  il
regolamento   (CE)    n.    479/2008    del    consiglio,    relativo
all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo  (OCM  vino),  che
contempla,  a  decorrere  dal  1°  agosto  2009,  il  nuovo   sistema
comunitario per la protezione delle denominazioni di  origine,  delle
indicazioni geografiche  e  delle  menzioni  tradizionali  di  taluni
prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e  49  relativi
alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria
e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di  origine  e
delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione; 
  Visto il regolamento (CE)  n.  607/09  della  commissione,  recante
modalita' di  applicazione  del  regolamento  (CE)  n.  479/2008  del
consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette  e
le  indicazioni  geografiche  protette,  le  menzioni   tradizionali,
l'etichettatura  e   la   presentazione   di   determinati   prodotti
vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via
transitoria e con scadenza al 31 dicembre  2011,  per  l'esame  delle
domande, relative al conferimento della protezione ed  alla  modifica
dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione
geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009,  si
applica la procedura prevista dalla preesistente normativa  nazionale
e comunitaria in materia; 
  Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante  nuova  disciplina
delle denominazioni di origine dei vini; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con  il  quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante  la
disciplina del procedimento di  riconoscimento  di  denominazione  di
origine dei vini; 
  Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61,  recante  tutela
delle denominazioni di origine e delle  indicazioni  geografiche  dei
vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; 
  Visti i decreti applicativi, finora emanati, del  predetto  decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61; 
  Visto il decreto ministeriale del 1° settembre 1995, con  il  quale
e' stata riconosciuta  la  denominazione  di  origine  controllata  e
garantita dei vini «Franciacorta» ed e' stato approvato  il  relativo
disciplinare di produzione, nonche' i decreti con i quali sono  state
apportate modifiche al citato disciplinare; 
  Visto il decreto ministeriale datato 13  ottobre  2010,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 23 ottobre 2010, con il quale  e'
stato modificato il disciplinare di produzione della denominazione di
origine controllata e garantita dei vini «Franciacorta»; 
  Vista la motivata richiesta presentata dal consorzio per la  tutela
del Franciacorta intesa ad ottenere  la  rettifica  dell'art.  2  del
disciplinare di produzione  della  citata  denominazione  di  origine
controllata e garantita, al fine di inserire espressamente il divieto
di impiego di uve derivanti da vitigni di Pinot nero per la tipologia
«Franciacorta» Saten; 
  Considerata accoglibile la  predetta  richiesta  di  rettifica,  in
quanto nella redazione del citato disposto del disciplinare era stato
erroneamente omesso il divieto di utilizzo del  vitigno  Pinot  nero,
come  peraltro  era  stato  deliberato  nell'apposita  riunione   del
Comitato  nazionale  per  la  tutela  e   la   valorizzazione   delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche  dei
vini del 7 luglio 2010; 
  Ritenuto, pertanto, di dover apportare la conseguente rettifica  al
citato disciplinare; 
 
                              Decreta: 
 
 
                           Articolo unico 
 
  L'art. 2 del disciplinare  di  produzione  della  denominazione  di
origine controllata e garantita «Franciacorta», annesso al decreto 13
ottobre 2010 richiamato in premessa, e' integrato dal seguente  comma
2.3: 
  «2.3. Per la produzione del "Franciacorta" Saten non e'  consentito
l'impiego delle uve Pinot nero.». 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 31 marzo 2011 
 
                            Il direttore generale ad interim: Vaccari