MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 31 marzo 2010 

Riconoscimento, alla sig.ra De  Micheli  Valentina  Maria  Elena,  di
titolo di studio estero  abilitante  all'esercizio  in  Italia  della
professione di avvocato. (11A05720) 
(GU n.106 del 9-5-2011)

 
 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                       della giustizia civile 
 
  Vista l'istanza della sig.ra De Micheli Valentina Maria Elena, nata
il 1° ottobre 1977 a Milano, cittadina italiana, con la quale  chiede
il riesame del decreto dirigenziale datato 2 settembre 2010, ai  fini
di ottenere una riduzione della prova attitudinale applicata; 
  Precisato che con il decreto dirigenziale di cui  sopra  era  stata
accolta, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 206/07,
l'istanza  presentata  dall'interessata  diretta   ad   ottenere   il
riconoscimento del titolo professionale di «Abogado» - rilasciato dal
«Ilustre Colegio de Abogados»  di  Madrid  (Spagna),  presso  cui  e'
iscritta dal 2009 - ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della
professione di "avvocato,  subordinatamente  al  superamento  di  una
prova attitudinale scritta e orale vertente su due  prove  scritte  e
una prova orale su due materie; 
  Considerato che a sostegno della istanza di  riesame  l'interessata
ha prodotto documentazione attestante  il  compimento  della  pratica
forense in Italia; 
  Ritenuto che ai  fini  di  colmare  la  differenza  sostanziale  di
preparazione  richiesta  dall'ordinamento  italiano  per  l'esercizio
della  professione  di   avvocato   rispetto   a   quella   acquisita
dall'interessata, non puo' non tenersi conto che la stessa, oltre che
possedere una formazione accademica ed istituzionale, ha  dato  prova
di avere compiuto la prescritta pratica in Italia; 
  Ritenuto che il compimento della pratica forense puo' consentire di
limitare la misura della prova attitudinale a una sola prova  scritta
e ad un orale su due materie, quale  presupposto  essenziale  per  la
verifica della capacita' professionale dell'interessata; 
  Ritenuto,  altresi',  di  non  attribuire  ulteriore  rilevanza  ai
certificati prodotti attestanti  ulteriore  formazione  acquisita  in
Italia, in quanto verte su materie diverse rispetto a quelle  oggetto
della misura compensativa stessa; 
  Visto il conforme parere del rappresentante del consiglio nazionale
di categoria nella seduta della conferenza di servizi del 9  febbraio
2011; 
 
                              Decreta: 
 
l'istanza di riesame presentata dalla  sig.ra  De  Micheli  Valentina
Maria Elena, nata il 1° ottobre 1977 a Milano, cittadina italiana, e'
accolta con conseguente modifica del decreto  dirigenziale  datato  2
settembre  2010  nella  parte  relativa  al  contenuto  della   prova
attitudinale da  applicare.  Per  l'effetto,  il  riconoscimento  del
titolo professionale di "abogado" di cui al decreto dirigenziale  del
2 settembre 2010 quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli
"avvocati,"  e'  subordinato  al  superamento  della  seguente  prova
attitudinale, da svolgersi in lingua italiana: 
  a) Una  prova  scritta  consistente  nella  redazione  di  un  atto
giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del  candidato:  diritto
civile,  diritto  penale,  diritto  amministrativo   (sostanziale   e
processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale; 
    
  b) Unica  prova  orale  su  due  materie,  il  cui  svolgimento  e'
subordinato  al  superamento  della  prova  scritta:  una  prova   su
deontologia e ordinamento professionale; una  prova  su  una  tra  le
seguenti materie (a scelta del candidato):  diritto  civile,  diritto
penale, diritto amministrativo (sostanziale e  processuale),  diritto
processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale. 
    Roma, 31 marzo 2011 
 
                                     Il direttore generale: Saragnano