AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 28 aprile 2011 

Disposizioni  di  attuazione   della   disciplina   in   materia   di
comunicazione  politica  e  di  parita'  di  accesso  ai   mezzi   di
informazione relative  alla  campagna  per  i  referendum  consultivi
indetti dalla regione Campania per  i  giorni  5  e  6  giugno  2011.
(Deliberazione n. 106/11/CSP) (11A05727) 
(GU n.102 del 4-5-2011)

 
                             L'AUTORITA' 
 
  Nella riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del  28
aprile 2011; 
  Visto l'art. 1, comma 6, lettera b), n. 9, della  legge  31  luglio
1997, n. 249, recante «Istituzione  dell'Autorita'  per  le  garanzie
nelle comunicazioni e norme sui  sistemi  delle  telecomunicazioni  e
radiotelevisivo»; 
  Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante  «Disposizioni  per
la parita' di accesso ai mezzi di informazione  durante  le  campagne
elettorali  e  referendarie  per  la  comunicazione  politica»,  come
modificata e integrata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313; 
  Vista la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante  «Disposizioni  per
l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione  delle
emittenti radiofoniche e televisive locali»; 
  Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni  8  aprile  2004,
che emana il Codice di autoregolamentazione ai sensi  della  legge  6
novembre 2003, n. 313; 
  Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo
unico  della   radiotelevisione»,   come   modificato   dal   decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante «Testo unico dei servizi di
media audiovisivi e radiofonici», ed, in particolare, l'art. 7, comma
1; 
  Vista  la  legge  25  maggio  1970,  n.  352,  recante  «Norme  sui
referendum previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa  legislativa
del popolo» e successive modificazioni; 
  Visto  lo  Statuto  della  Regione  Campania,  approvato  ai  sensi
dell'art.  123,  comma  2,  della  Costituzione  e   pubblicato   sul
bollettino della regione Campania 26 febbraio  2009,  n.  13,  e,  in
particolare,  l'art.  14  che  prevede  l'obbligatorieta',  ai  sensi
dell'art. 133 della Costituzione,  del  referendum  consultivo  delle
popolazioni  interessate  dalle   proposte   di   legge   concernenti
l'istituzione di nuovi comuni e i mutamenti  delle  circoscrizioni  e
delle denominazioni comunali; 
  Vista la  legge  regionale  30  aprile  1974,  n.  54  in  tema  di
istituzione di nuovi comuni  e  sul  mutamento  delle  circoscrizioni
territoriali dei comuni della Regione Campania; 
  Considerato che il Consiglio regionale della regione Campania,  con
proprie deliberazioni, ha dichiarato  l'ammissibilita'  dei  seguenti
referendum consultivi: a) referendum  consultivo  sulla  proposta  di
legge concernente l'acquisizione del Rione Bagno del Comune di Aversa
al comune di Cesa (deliberazione  19  gennaio  2010);  b)  referendum
consultivo sulla proposta di legge concernente  la  variazione  della
denominazione   del   Comune   di   Centola   in   Centola   Palinuro
(deliberazione 21  gennaio  2009);  c)  referendum  consultivo  sulla
proposta di legge concernente la costituzione  del  Comune  unico  di
Ischia (deliberazione 20 dicembre 2010); 
  Vista la delibera della Giunta Regionale n. 123 del 28 marzo  2011,
pubblicata sul Bollettino ufficiale della regione Campania  4  aprile
2011, n. 22, con la quale e' stata  individuata  nei  giorni  5  e  6
giugno 2011 la data di  convocazione  dei  Comizi  elettorali  per  i
referendum consultivi della Regione Campania e sono stati formulati i
relativi quesiti referendari; 
  Vista la propria delibera n. 37/05/CSP del 16 maggio 2005,  recante
«Disposizioni  di  attuazione  della   disciplina   in   materia   di
comunicazione  politica  e  di  parita'  di  accesso  ai   mezzi   di
informazione relative  alla  campagna  per  il  referendum  regionale
parzialmente abrogativo della legge della Regione Sardegna 19  giugno
2001 n. 8 recante  "modifiche  all'art.  6,  comma  19,  della  legge
regionale 24 aprile 2001, n. 6" indetto nella Regione Sardegna per il
giorno 12 giugno 2005», pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 115 del 19 maggio 2005; 
  Udita la relazione del commissario Antonio  Martusciello,  relatore
ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed
il funzionamento dell'Autorita'; 
 
                              Delibera: 
 
                           Articolo unico 
 
  1. Al fine di garantire imparzialita' e parita' di trattamento  tra
i soggetti politici favorevoli  o  contrari  ai  quesiti  di  cui  al
referendum consultivo popolare della Regione  Campania  -  avente  ad
oggetto: I quesito  «Volete  che  le  circoscrizioni  dei  comuni  di
"Aversa"  e  di  "Cesa"   vengano   modificate   secondo   il   piano
pubblicato?»; II quesito «Volete che il comune di "Centola" assuma la
nuova denominazione di "Centola Palinuro"?»; III quesito «Volete  che
sia istituito il nuovo comune di "Ischia"  mediante  la  fusione  dei
comuni di Casamicciola Terme, Forio,  Ischia,  Lacco  Ameno,  Serrara
Fontana»? - fissato per i giorni 5 e 6  giugno  2011,  nei  territori
interessati dalla consultazione  referendaria,  nei  confronti  delle
emittenti radiofoniche e televisive private  locali  e  della  stampa
quotidiana e  periodica  si  applicano,  in  quanto  compatibili,  le
disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28,  come
modificata dalla legge  6  novembre  2003,  n.  313,  in  materia  di
disciplina dell'accesso ai mezzi di informazione di cui alla delibera
n. 37/05/CSP del 16 maggio 2005, recante «Disposizioni di  attuazione
della disciplina in materia di comunicazione politica e di parita' di
accesso ai mezzi  di  informazione  relative  alla  campagna  per  il
referendum  regionale  parzialmente  abrogativo  della  legge   della
Regione Sardegna 19 giugno 2001 n. 8 recante "modifiche  all'art.  6,
comma 19, della legge regionale 24 aprile 2001, n. 6"  indetto  nella
Regione Sardegna per il giorno 12 giugno 2005». 
  2. I termini di cui all'art. 5, commi 1 e 2 e all'art. 13, comma 1,
della delibera n. 37/05/CSP del 16 maggio 2005 decorrono  dal  giorno
successivo  alla  pubblicazione  del  presente  provvedimento   nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
  3. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 8 e 10 della legge
22  febbraio  2000,  n.  28,  ai  sondaggi  relativi  al   referendum
disciplinato dal presente provvedimento si applicano gli articoli  da
6 a 12 del Regolamento in materia di pubblicazione  e  diffusione  di
sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa di cui alla delibera  n.
256/10/CSP del 9 dicembre 2010. 
  4. In caso di eventuale coincidenza territoriale e temporale, anche
parziale, della  consultazione  referendaria  di  cui  alla  presente
delibera  con  le   consultazioni   elettorali   amministrative   e/o
referendarie, saranno applicate le disposizioni di  attuazione  della
legge  22  febbraio  2000,  n.  28  relative  a   ciascun   tipo   di
consultazione. 
  5. Le disposizioni del presente provvedimento hanno efficacia  sino
a tutto il 6 giugno 2011. 
  Il presente provvedimento e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana ed e' reso disponibile nel sito  web  della
stessa Autorita': www.agcom.it. 
    Roma, 28 aprile 2011 
 
                                              Il presidente: Calabro' 
Il commissario relatore: Martusciello