AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

DETERMINAZIONE 6 aprile 2011 

Indicazioni operative inerenti la procedura  negoziata  senza  previa
pubblicazione del bando di gara nei contratti  di  importo  inferiore
alla soglia comunitaria, con particolare riferimento  all'ipotesi  di
cui all'articolo 122, comma 7-bis del decreto legislativo  12  aprile
2006, n. 163. (Determinazione n. 2). (11A05771) 
(GU n.106 del 9-5-2011)

 
 
Premessa 
  L'analisi degli affidamenti  di  lavori,  servizi  e  forniture  di
importo inferiore  alla  soglia  comunitaria,  svolta  dall'Autorita'
negli anni 2008-2009, ha evidenziato un deciso aumento  dell'utilizzo
delle procedure negoziate senza previa  pubblicazione  del  bando  di
gara. 
  A titolo esemplificativo, si possono citare i  dati  relativi  agli
affidamenti dei contratti pubblici di lavori nei settori ordinari, da
cui emerge che, nell'anno 2009, si  e'  registrato  il  ricorso  alla
procedura negoziata senza bando nel 33,4% degli affidamenti,  mentre,
nell'anno 2008, il ricorso alle procedure negoziate con e senza bando
ammontava al 16,8% degli affidamenti. 
  Il confronto percentuale tra il 2008 e il 2009,  per  tipologia  di
stazione  appaltante,  in  relazione  all'utilizzo  delle   procedure
negoziate   senza   previa   pubblicazione   del   bando,   evidenzia
l'incremento del ricorso a tale procedura  soprattutto  nel  segmento
compreso tra  150.000  e  500.000  euro;  in  questo  caso  l'aumento
registrato e' stato del 327%. 
  Il trend  descritto  e'  confermato  anche  dall'analisi  dei  dati
relativi all'anno 2010. 
  Il fenomeno appare accentuato con riferimento ai  lavori  pubblici:
cio' e' dovuto alle modifiche apportate al  sistema  dalla  legge  22
dicembre 2008, n. 201 che,  novellando  l'articolo  122  del  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (di seguito, Codice), ha innalzato
la soglia fissata per  l'utilizzo  della  procedura  negoziata  senza
bando portandola da 100.000 euro a 500.000 euro. 
  A seguito del predetto ampliamento della possibilita' di  avvalersi
della  procedura  negoziata,   sono   emerse   alcune   problematiche
peculiari, in particolare: 
    la   sussistenza   o    meno    dell'obbligo    di    motivazione
nell'attivazione della procedura negoziata senza bando; 
    le regole applicabili a siffatta procedura; 
    i criteri di selezione delle imprese. 
  Data la frequenza del ricorso alla procedura negoziata, considerato
che sono pervenute numerose richieste di chiarimenti sulle operazioni
da effettuare, l'Autorita' ha esperito una procedura di consultazione
pubblica  degli  operatori  del  settore  e   delle   amministrazioni
interessate al fine di valutare la necessita' di chiarimenti su  tali
affidamenti.  Il  documento  di  consultazione  e   le   osservazioni
presentate         sono          consultabili          all'indirizzo:
www.avcp.it/portal/public/classic/Comunicazione/. 
  Nell'ambito della consultazione  e  dell'esame  delle  osservazioni
presentate, sono emerse difficolta' operative circa la gestione della
procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando per i lavori
pubblici fino a 500.000 euro (art. 122, comma 7-bis del Codice),  con
particolare riferimento alla conduzione dell'indagine  di  mercato  e
della gara informale (articolo 57, comma 6 del Codice).  La  presente
determinazione contiene quindi alcune linee guida per la gestione  di
tale procedura. 
  1. La procedura negoziata nel Codice  dei  contratti  pubblici:  il
quadro normativo 
  Si ritiene anzitutto utile ricostruire  il  quadro  generale  delle
procedure semplificate a disposizione delle stazioni appaltanti negli
appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria. 
  Il legislatore ha riunito in un unico testo normativo  (il  Codice)
le  disposizioni  concernenti  i  contratti  di  lavori,  servizi   e
forniture,  assoggettando  ogni  appalto  alla  medesima   disciplina
generale. Nel contempo ha adottato, per le procedure  di  scelta  del
contraente, la tripartizione comunitaria distinguendole in  procedure
aperte, ristrette e negoziate. Per i contratti di  importo  superiore
alla soglia comunitaria, l'articolo 54 del Codice dispone che le gare
siano aggiudicate in via ordinaria utilizzando le procedure ristrette
e aperte, mentre il ricorso alle procedure negoziate,  come  previsto
dalla   direttiva   18/2004/CE,   risulta   limitato    ad    ipotesi
tassativamente previste. In particolare, l'articolo 56  disciplina  i
casi in cui e' possibile  impiegare  la  procedura  negoziata  previa
pubblicazione del bando di gara; l'articolo  57,  invece,  elenca  le
condizioni in presenza delle quali risulta legittimo il ricorso  alla
procedura negoziata senza pubblicazione del bando. 
  Sotto il  profilo  procedimentale,  va  osservato  che,  mentre  le
direttive precedenti si limitavano a stabilire  i  casi  in  cui  era
ammessa la procedura negoziata senza ulteriori  specificazioni  sulle
modalita' di svolgimento, la direttiva  2004/18/CE  introduce  talune
regole sui criteri di selezione delle offerte al fine di garantire la
«par condicio» dei concorrenti. Si e'  assistito,  pertanto,  ad  una
«procedimentalizzazione comunitaria» della procedura  negoziata,  non
piu' limitata alla sola pubblicazione del bando di gara. 
  Per quanto  riguarda  gli  appalti  sotto  soglia  comunitaria,  il
legislatore italiano ha scelto di assicurare  un  livello  di  tutela
sostanziale superiore  rispetto  a  quello  imposto  dalle  direttive
comunitarie,  estendendo  anche  agli   appalti   sotto   soglia   le
disposizioni applicate agli appalti  sopra  soglia  ad  eccezione  di
alcune limitate deroghe. Obiettivo della disciplina differenziata  e'
prevedere per i contratti di minore rilevanza economica -  attraverso
una semplificazione delle procedure di  scelta  del  contraente,  una
maggiore flessibilita' degli istituti giuridici  ed  una  contrazione
dei  tempi  richiesti  dalle  singole  modalita'   di   affidamento -
procedimenti piu' snelli, pur sempre rigorosi. 
  Agli appalti sotto soglia e' dedicato il titolo secondo della parte
seconda del Codice che consta di cinque articoli: dal 121 al 125. 
  Dal raffronto tra la disciplina degli appalti sopra soglia e  sotto
soglia, emergono, quali tratti distintivi,  semplificazioni  relative
alla pubblicita', alle comunicazioni ed agli avvisi,  ai  termini  ed
alle  offerte  anomale  (possibilita'   di   applicare   l'esclusione
automatica). 
  Occorre, poi, tenere presente che per  gli  appalti  sotto  soglia,
fino agli importi previsti dal Codice, e' ammissibile, a  determinate
condizioni, il ricorso al cottimo fiduciario che il Codice  definisce
procedura negoziata (si veda oltre). 
  Volendo sintetizzare le ipotesi di ricorso alla procedura negoziata
senza previa pubblicazione del bando di gara, previste dal Codice per
i contratti sottosoglia, si osserva che, nel settore dei  lavori,  e'
ammissibile, in linea generale, la procedura in  esame  nei  seguenti
casi: 
    a) lavori di importo inferiore  a  100.000  euro  (articolo  122,
comma 7); 
    b) lavori di importo pari o superiore a 100.000 euro ed inferiore
a 500.000 euro, secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma
6 (articolo 122, comma 7-bis); 
    c)  lavori  relativi  ad  opere  di  urbanizzazione  primaria   e
secondaria [articolo 32, comma 1, lettera g)]  di  importo  inferiore
alla soglia comunitaria (articolo 122, comma 8); 
    d) lavori di importo complessivo non  superiore  a  500.000  euro
concernenti i beni mobili e  immobili  e  interventi  sugli  elementi
architettonici e sulle superfici  decorate  di  beni  del  patrimonio
culturale (articolo 204, comma 1). 
  Per  gli  appalti  di  servizi  e  forniture,  e',  invece,  sempre
prescritto il rispetto  delle  condizioni  comunitarie  di  cui  agli
articoli 56 e 57 del Codice, fatte salve le semplificazioni  previste
dall'articolo 124, in relazione  alle  forme  di  pubblicita'  ed  ai
termini per l'invio delle offerte. 
  Una disciplina speciale riguarda gli affidamenti degli  appalti  di
servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria anche integrata,
di importo fino a 100.000 euro, esaminati nella determinazione  n.  5
del 2010 alla quale si rinvia per i necessari approfondimenti. 
  Si rammenta, poi, che, per gli acquisti di beni  e  servizi  al  di
sotto della soglia di rilievo comunitario, la legge 27 dicembre 2006,
n. 296 (legge finanziaria per il 2007) ha disposto,  all'articolo  1,
comma 450, che dal  primo  luglio  2007  le  amministrazioni  statali
centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e  delle  scuole
di  ogni  ordine  e  grado,  delle  istituzioni  educative  e   delle
istituzioni universitarie, sono tenute  a  fare  ricorso  al  mercato
elettronico della pubblica amministrazione. Al  riguardo,  l'articolo
328 del d.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010, Regolamento  di  esecuzione
ed attuazione del Codice (nel prosieguo, Regolamento), prevede che le
stazioni appaltanti possono effettuare acquisti  di  beni  e  servizi
sotto soglia: a) attraverso un confronto concorrenziale delle offerte
pubblicate  all'interno  del  mercato  elettronico  o  delle  offerte
ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai  fornitori
abilitati;  b)  in  applicazione  delle  procedure  di  acquisto   in
economia. 
  1.1 Gli affidamenti in economia 
  Alle ipotesi sopra  delineate  si  aggiungono,  come  si  e'  prima
ricordato, gli affidamenti degli appalti tramite  cottimo  fiduciario
che il Codice assimila ad una procedura negoziata.  Tali  affidamenti
devono avvenire mediante procedure negoziate (cfr. articolo 3,  comma
40 del Codice, articolo 125, comma 1, lettera b) e comma 4). 
  Per i lavori, il ricorso al cottimo fiduciario e'  ammesso  fino  a
200.000 euro, mentre,  per  i  servizi  e  le  forniture,  la  soglia
coincide con quella comunitaria, quindi,  con  l'importo  di  125.000
euro per i servizi e  le  forniture  aggiudicati  da  amministrazioni
aggiudicatrici che sono autorita' governative centrali, con l'importo
di 193.000 euro nei  restanti  casi.  Dunque,  per  i  servizi  e  le
forniture sotto soglia, la semplificazione conduce alle procedure  in
economia,  posto  che,  come  detto  sopra,  la  procedura  negoziata
«ordinaria» e' utilizzabile solo nei casi previsti dagli articoli  56
e 57 del Codice. 
  L'acquisizione di lavori, servizi e forniture puo'  essere  gestita
in economia solo se  l'amministrazione  competente  provvede  ad  una
previa individuazione e regolamentazione dei tipi di lavori,  servizi
e forniture per le quali  puo'  essere  adottato  detto  sistema.  Si
evidenzia che, se l'individuazione da parte delle stazioni appaltanti
dei servizi e delle forniture da affidare in  economia  e'  libera  e
risponde,   pertanto,   alle   specifiche   esigenze   di   carattere
organizzativo delle stesse,  quella  relativa  ai  lavori  e'  invece
limitata all'ambito delle categorie generali  indicate  dall'articolo
125, comma 6, del Codice ed essenzialmente riconducibili  ad  ipotesi
legate all'urgenza, all'imprevedibilita' ed al modesto  valore  della
manutenzione o della riparazione di opere od impianti. 
  In generale, i  procedimenti  di  acquisizione  di  prestazioni  in
economia per i servizi e forniture sono disciplinati, oltre che dalla
norma quadro dell'articolo 125, dal Regolamento,  "nel  rispetto  dei
principi in tema di procedure di  affidamento  e  di  esecuzione  del
contratto  desumibili  dal  codice"  (articolo  125,  comma  14).  Si
sottolinea,   inoltre,    che    figura    centrale    del    sistema
dell'acquisizione di lavori, servizi e forniture in  economia  e'  il
responsabile unico del procedimento. 
  Per quanto riguarda le modalita' procedimentali  per  l'affidamento
dei cottimi, e'  stabilita  la  regola  che  la  procedura  negoziata
avvenga  tra  almeno  cinque  operatori,  salva  la  possibilita'  di
affidamento diretto per gli appalti di servizi e forniture di importo
inferiore a 20.000 euro. E' previsto, poi,  che  le  amministrazioni,
per  l'individuazione  dei  soggetti  da  invitare   alle   procedure
informali, istituiscano albi  di  operatori  economici,  soggetti  ad
aggiornamento almeno annuale, con iscrizione aperta agli operatori in
possesso dei requisiti  di  qualificazione  (comma  12  dell'articolo
125). 
  Si ribadisce che l'affidamento operato tramite cottimo  fiduciario,
nonostante il carattere semplificato, rimane una procedura negoziata,
pertanto soggiace all'osservanza dei principi  posti  dal  Codice  in
tema di affidamento dei contratti. Si  richiama  quanto  disposto  in
argomento dall'articolo 331 del Regolamento, secondo cui le  stazioni
appaltanti devono assicurare, comunque, che le procedure in  economia
avvengano nel  rispetto  del  principio  della  massima  trasparenza,
contemperando altresi' l'efficienza dell'azione amministrativa con  i
principi di parita' di trattamento, non discriminazione e concorrenza
tra gli operatori economici. Inoltre, e' stabilito che l'esito  degli
affidamenti mediante cottimo fiduciario sia  soggetto  ad  avviso  di
post-informazione mediante pubblicazione sul profilo del committente. 
  Per lavori di importo inferiore a  40.000  euro  e  per  servizi  e
forniture  di  importo  inferiore  a  20.000  euro,   e'   consentito
l'affidamento  diretto  da   parte   del   responsabile   unico   del
procedimento. 
  1.2 La disciplina dei settori speciali 
  Parzialmente diversa e' la disciplina della procedura negoziata nei
settori  speciali:   essa   e'   caratterizzata   dalla   sostanziale
indifferenza per il legislatore, sia comunitario sia  nazionale,  nei
confronti delle procedure di scelta del contraente, il che si traduce
in un'equivalenza tra procedure aperte e ristrette,  da  un  lato,  e
procedura negoziata con pubblicazione del bando di gara,  dall'altro.
Le  ragioni  della  valenza  «ordinaria»  attribuita  alla  procedura
negoziata  previa  pubblicazione  del  bando  vanno  ricercate  nelle
peculiarita' tecniche dei servizi, ricompresi nei settori  cosiddetti
speciali, che il ricorso  a  tale  forma  di  scelta  del  contraente
consente di valorizzare. Invece, la  possibilita'  di  utilizzare  la
procedura negoziata senza pubblicazione del bando  e'  limitata  alle
ipotesi tassativamente indicate nell'articolo 221 del Codice. 
  Per  quanto  riguarda  i  contratti  sotto   soglia,   il   Codice,
all'articolo 238,  distingue  l'ambito  di  applicazione  secondo  un
criterio soggettivo, nel senso che la  disciplina  applicabile  viene
differenziata in base alla figura soggettiva tenuta  ad  affidare  il
contratto. Sono, infatti, previste regole specifiche a seconda che il
committente  sia  amministrazione   aggiudicatrice   ovvero   impresa
pubblica o soggetto titolare di diritti speciali ed esclusivi. 
  I contratti in economia sono ammessi  fino  agli  importi  previsti
dall'articolo 125 del Codice. 
  Per i servizi e le forniture in economia, l'articolo 125, comma  9,
richiama il valore delle soglie di cui all'articolo  28  del  Codice,
applicabile, invero, ai soli settori ordinari. Dunque, nonostante  il
richiamo all'articolo 28, si ritiene che il limite di  importo  entro
il quale  ammettere  gli  affidamenti  in  economia,  per  servizi  e
forniture nei settori speciali, sia da intendersi riferito al  valore
delle soglie stabilito per i settori speciali dall'articolo  215  del
Codice. Tale conclusione risulta in linea  con  il  quadro  normativo
fornito dal Codice nel suo complesso che, in attuazione del  criterio
di semplificazione  delle  procedure  di  affidamento  dei  contratti
«sotto soglia», ha previsto, tra le  misure  di  semplificazione,  la
possibilita' di acquisizione di servizi e forniture in economia  fino
all'importo corrispondente  alle  soglie  di  rilevanza  comunitaria.
Inoltre, il Regolamento, nell'articolo 341, fa  espresso  riferimento
ai  «contratti  di  importo  inferiore  alle  soglie   di   rilevanza
comunitaria di cui all'articolo 215 del codice». 
  A  differenza  delle  amministrazioni  aggiudicatrici,  le  imprese
pubbliche ed i titolari di diritti speciali  ed  esclusivi,  per  gli
appalti rientranti nell'ambito definito dagli articoli da 208  a  213
del Codice, applicano la disciplina stabilita dai propri regolamenti,
disciplina che deve comunque essere conforme ai principi dettati  dal
Trattato CE a tutela della concorrenza. 
  2. L'utilizzo della procedura negoziata senza previa  pubblicazione
del bando di gara per gli appalti di lavori pubblici con  particolare
riferimento all'articolo 122, comma 7-bis, del decreto legislativo n.
163/2006 
  2.1 Inquadramento generale 
  Sulla base del quadro normativo sopra delineato e dei dati rilevati
dall'Osservatorio emerge che, per gli appalti  di  importo  inferiore
alla soglia comunitaria, la fattispecie piu' rilevante che  necessita
di indicazioni  operative  riguarda  gli  affidamenti  di  lavori  di
importo inferiore a 500.000 euro,  posto  che  per  i  servizi  e  le
forniture  la  procedura  negoziata   senza   bando   si   identifica
sostanzialmente con le procedure in economia. 
  Il decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito con  legge  22
dicembre 2008, n. 201, ha previsto all'articolo 1, comma 10-quinquies
l'inserimento del  comma  7-bis  all'articolo  122  del  Codice,  che
dispone come segue: «I lavori di importo complessivo pari o superiore
a 100.000 euro e inferiore a 500.000  euro  possono  essere  affidati
dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del  procedimento,
nel  rispetto  dei  principi  di  non  discriminazione,  parita'   di
trattamento, proporzionalita' e trasparenza, e secondo  la  procedura
prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito  e'  rivolto  ad  almeno
cinque soggetti, se sussistono aspiranti idonei in tale numero». 
  Il legislatore ha  ritenuto  opportuno,  quindi,  differenziare  la
procedura di cui al comma 7-bis dell'articolo 122 da quella  prevista
al comma 7 del medesimo articolo, dettando per la prima alcune regole
peculiari di svolgimento. 
  Per quanto riguarda gli appalti  di  importo  inferiore  a  100.000
euro -  qualora  non   sussistano   particolari   ragioni   d'urgenza
nell'esecuzione  dei   lavori -   appare   preferibile   il   ricorso
all'articolo 57, comma 6 e, quindi, l'invito rivolto  ad  almeno  tre
operatori economici, osservando i principi comunitari di trasparenza,
concorrenza, rotazione, rispetto ad un affidamento diretto.  Ad  ogni
modo, anche per questo caso  vale  quanto  si  dira'  successivamente
circa la motivazione e l'obbligo di  pubblicazione  dell'esito  della
procedura di gara. 
  L'articolo  122,  comma  7-bis,  rinvia  alla  procedura   di   cui
all'articolo  57,  comma  6  del  Codice  dettata  per  le  procedure
negoziate in genere, prevedendo, pero', che  la  stazione  appaltante
inviti non tre, ma almeno cinque operatori economici. 
  Il procedimento da seguire  per  affidare  gli  appalti  di  lavori
pubblici  mediante  procedura   negoziata   deve   anzitutto   essere
individuato alla luce dei principi indicati dallo stesso articolo 122
del Codice; inoltre, attraverso il rinvio all'articolo 57,  comma  6,
risultano richiamati anche i principi di concorrenza e rotazione  che
formano parte integrante di tale  procedura.  Anche  in  assenza  del
richiamo espresso, l'operativita' dei  citati  canoni  sarebbe  stata
comunque  assicurata  dal  riferimento  generalizzato   ai   principi
istitutivi del Trattato, contenuto nell'articolo 2 del Codice. 
  2.2 Analisi dei principi generali 
  L'esame dei citati principi consente di individuare preliminarmente
le regole generali imprescindibili che devono essere  rispettate  nel
corso dell'affidamento. 
  Quanto   alla   parita'   di   trattamento   ed   al   divieto   di
discriminazione, essi sono direttamente riconducibili al principio di
imparzialita', sancito  dall'articolo  97  della  Costituzione.  Esso
esprime in negativo  il  dovere  dell'amministrazione  di  effettuare
favoritismi tra i soggetti coinvolti dall'ambito della propria azione
volta  al  perseguimento  di  interessi  pubblici.  Nel  settore  dei
contratti pubblici, il principio si traduce nell'esigenza di  evitare
ingiustificate disparita' in sede  di  valutazione  delle  offerte  e
comporta, come necessario corollario, il dovere in capo alla stazione
appaltante di predeterminare i criteri di valutazione  delle  offerte
che possono essere quello del prezzo piu' basso o quello dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa. Dal principio di non discriminazione
scaturisce, in particolare, il divieto di effettuare la selezione dei
concorrenti privilegiando coloro che  esercitano  prevalentemente  la
loro attivita' nello stesso ambito territoriale in cui devono  essere
svolte le prestazioni. 
  In  riferimento  al  principio  di  parita'  di   trattamento,   in
particolare, occorre evidenziare che lo  stesso  vieta  non  solo  le
discriminazioni  palesi,  a  motivo  della  cittadinanza,  ma   anche
qualsiasi forma  di  discriminazione  dissimulata  che,  mediante  il
ricorso ad altri criteri distintivi, abbia  in  pratica  le  medesime
conseguenze (cfr. sentenza Corte di Giustizia CE 3 giugno 1992, causa
C-360/89).  Quindi,  allo  scopo  di  favorire  lo  sviluppo  di  una
concorrenza  sana  ed  efficace  tra  gli  operatori  economici   che
partecipano ad un appalto pubblico, la stazione appaltante  deve  far
si' che tutti gli offerenti dispongano delle stesse opportunita'  per
la formulazione delle loro offerte e che  queste  siano  soggette  ad
uguali  condizioni  per  ciascun  competitore  (sentenza   Corte   di
Giustizia CE 29 aprile 2004, causa C-496/99). Ne  discende  l'obbligo
di svolgere la procedura concorsuale senza consentire ad  alcuno  dei
partecipanti di godere di informazioni privilegiate o  di  condizioni
vantaggiose in sede di presentazione dell'offerta. In  questo  senso,
va ribadito che tutti gli operatori economici che prendono parte alla
selezione devono essere invitati contemporaneamente a  presentare  le
loro offerte e che le lettere di invito devono contenere le  medesime
informazioni in relazione alla prestazione richiesta. 
  La  trasparenza,  secondo  quanto  puntualizzato  dall'insegnamento
della Corte di  Giustizia  della  Comunita'  europea,  "consiste  nel
garantire, in  favore  di  ogni  potenziale  offerente,  un  adeguato
livello di pubblicita' che consenta l'apertura  degli  appalti  [...]
alla  concorrenza,  nonche'  il  controllo  sull'imparzialita`  delle
procedure di aggiudicazione" (Corte di Giustizia CE, 7 dicembre 2000,
causa C-324/98 cd. Teleaustria c. Telekom Austria). 
  Si sottolinea a riguardo, come piu'  volte  evidenziato  da  questa
Autorita', che e' stata rilevata carenza di pubblicita' sia sotto  il
profilo dei tempi esigui previsti per la pubblicazione degli  avvisi,
sia  in  relazione  ai  mezzi  utilizzati  per  mettere  in  atto  la
pubblicita', ritenuti non congrui rispetto al valore dell'appalto. Il
principio  di  trasparenza   comporta,   inoltre,   che   la   scelta
dell'affidatario debba essere resa nota: occorre, quindi,  pubblicare
l'esito della selezione. 
  Il   principio   di   proporzionalita'   richiede    il    rispetto
dell'equilibrio  tra  obiettivi  perseguiti   e   mezzi   utilizzati,
assicurando il minore sacrificio possibile  degli  interessi  privati
confliggenti  con  quello  pubblico.  Ne  discende  che  la  stazione
appaltante  non  puo'  imporre  obblighi  e  restrizioni  in   misura
superiore a quella  strettamente  necessaria  per  il  raggiungimento
dello scopo; in altri termini, per la legittimita' dell'atto, occorre
effettuare una ricognizione sull'assenza di altri strumenti idonei  a
conseguire  l'obiettivo  prefissato  con  minore  pregiudizio  per  i
soggetti coinvolti. In base  al  principio  di  proporzionalita',  la
richiesta del possesso di requisiti minimi per la partecipazione alla
procedura negoziata deve essere strettamente connessa alla  tipologia
ed  all'importo  della  prestazione  richiesta:  la   fissazione   di
requisiti  non  proporzionali   allo   specifico   appalto   potrebbe
comportare il pericolo di un'indebita restrizione della concorrenza. 
  La tutela della libera concorrenza, a sua volta, puo'  considerarsi
come un principio cardine in  materia  di  disciplina  dei  contratti
pubblici; esso intende assicurare a ciascun potenziale concorrente le
stesse possibilita'  di  partecipazione  alle  procedure  di  gara  e
l'imparzialita' della relativa azione  amministrativa.  Affinche'  il
citato principio possa trovare concreta applicazione e non risolversi
in una mera enunciazione, occorre garantire il  rispetto  della  "par
condicio" nei  confronti  di  tutti  i  concorrenti  in  ordine  alla
valutazione comparativa dei  requisiti  da  essi  posseduti  ed  alla
verifica dell'assenza di clausole che producano un effetto preclusivo
all'accesso dei potenziali concorrenti alle gare. 
  Il criterio di rotazione ha come finalita' quella di evitare che la
stazione  appaltante  possa  consolidare  rapporti  solo  con  alcune
imprese venendo meno cosi' al rispetto del principio di concorrenza. 
  2.3 L'obbligo di motivazione 
  Altra questione generale e preliminare riguarda  la  sussistenza  o
meno dell'obbligo di motivarela procedura  prescelta  dalla  stazione
appaltante per l'individuazione del contraente. 
  La procedura negoziata prevista dall'articolo 122, comma  7-bis  e'
legittimata dal legislatore  sulla  base  dell'importo.  Tuttavia  le
norme di  cui  all'articolo  122  del  Codice  soggiacciono  comunque
all'applicazione dei principi generali del diritto amministrativo: la
stazione  appaltante  nella  delibera  a   contrarre   fornisce   una
spiegazione delle  ragioni  che  l'hanno  indotta  a  preferire  tale
procedura, atteso che il dettato normativo (cfr. articolo 122,  comma
7-bis) esprime a riguardo una possibilita', non certo un  obbligo  di
utilizzo  della  procedura  negoziata.  Cio'  non  significa  che  la
motivazione deve far riferimento alla sussistenza  delle  circostanze
esplicitate dal legislatore negli articoli 56 e 57 del Codice: se  si
verificasse una  di  quelle  situazioni,  infatti,  il  ricorso  alla
negoziata sarebbe giustificato ex se dagli articoli 56 e  57,  mentre
e' chiaro che l'articolo 122, comma 7-bis si riferisce a  presupposti
diversi. 
  2. 4 Il procedimento 
  Tenendo conto  delle  indicazioni  desumibili  dai  principi  sopra
richiamati,  occorre,  poi,  delineare  concretamente   la   corretta
procedura che  l'amministrazione  deve  seguire  per  selezionare  il
contraente. 
  A riguardo, l'articolo 57, comma 6, del Codice prescrive  che  "ove
possibile, la stazione appaltante individua gli  operatori  economici
da   consultare   sulla   base   di   informazioni   riguardanti   le
caratteristiche    di    qualificazione    economico-finanziaria    e
tecnico-organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei  principi
di  trasparenza,  concorrenza,  rotazione,  e  seleziona  almeno  tre
operatori economici, se sussistono in tale  numero  soggetti  idonei.
Gli  operatori  economici  selezionati   vengono   contemporaneamente
invitati a presentare le  offerte  oggetto  della  negoziazione,  con
lettera  contenente  gli  elementi   essenziali   della   prestazione
richiesta. La stazione appaltante sceglie l'operatore  economico  che
ha offerto le condizioni piu' vantaggiose, secondo  il  criterio  del
prezzo piu' basso o  dell'offerta  economicamente  piu'  vantaggiosa,
previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti
per l'affidamento di contratti di uguale importo  mediante  procedura
aperta, ristretta, o negoziata previo bando". 
  L'articolo prevede, quindi, che la stazione appaltante, allo  scopo
di individuare gli operatori economici da invitare, compia, in  primo
luogo, due operazioni connesse fra di loro: a) definire,  desumendole
dal     mercato,     le     caratteristiche     di     qualificazione
economico-finanziaria  e  tecnico-organizzativa  che  gli   operatori
devono possedere per eseguire  la  prestazione;  b)  individuare  gli
operatori economici in possesso di tali requisiti. La  norma  dispone
che le  caratteristiche  di  qualificazione  economico-finanziaria  e
tecnico-organizzativa,   richieste   dalla    stazione    appaltante,
coincidano con  quelle  necessarie  per  partecipare  alle  procedure
aperte e  ristrette,  per  i  lavori,  in  particolare,  occorre  far
riferimento al possesso della qualificazione SOA. 
  In  secondo  luogo,  e'  richiesto  alla  stazione  appaltante   di
selezionare, dal gruppo degli operatori  economici  individuati  come
sopra descritto, almeno cinque  soggetti  da  invitare  a  presentare
un'offerta.   Il   termine   utilizzato   dall'articolo   in   esame,
«seleziona»,  pone  il  problema  di  definire   la   procedura   per
individuare i soggetti da invitare, nel caso in  cui  siano  presenti
sul mercato piu' operatori economici in possesso delle qualificazioni
necessarie o prescritte. 
  La procedura delineata dal combinato  disposto  dell'articolo  122,
comma 7-bis e dell'articolo 57, comma 6, del Codice  si  articola  in
due fasi: 
    a) individuazione dei soggetti da invitare al confronto, mediante
informazioni desunte dal mercato (indagine o sondaggio di  mercato  e
selezione degli operatori da invitare a presentare offerta); 
    b) analisi e valutazione delle offerte presentate dagli operatori
economici invitati (gara informale o ufficiosa). 
  Le due fasi sono distinte: l'indagine  di  mercato  e'  preordinata
esclusivamente a conoscere l'assetto del mercato, quindi i  possibili
potenziali offerenti ed il tipo di condizioni contrattuali  che  essi
sono disposti a praticare, senza alcun vincolo in ordine alla  scelta
finale; la gara informale  implica,  invece,  anche  una  valutazione
comparativa delle offerte, comportando per  la  stazione  appaltante,
indipendentemente  dalle  eventuali  regole  stabilite  in   via   di
autolimitazione,  l'obbligo  dell'osservanza  dei  principi  di  «par
condicio» e trasparenza nelle lettere di invito. 
  La norma dispone, poi, che i soggetti selezionati vengano  invitati
a formulare un'offerta: la relativa lettera di invito deve  contenere
le informazioni sugli elementi essenziali  della  prestazione  e  sul
criterio di valutazione dell'offerta. E', quindi, posto in capo  alla
stazione  appaltante  l'obbligo   di   definire,   specificamente   e
preventivamente, i criteri  di  selezione  ed  i  livelli  minimi  di
capacita' richiesti, nonche' di individuare gli operatori cui inviare
la lettera di invito a presentare l'offerta. 
  Il procedimento puo' essere cosi' schematizzato: 
    1) determina a contrarre 
    2) ricerca di mercato 
    3) selezione degli operatori da invitare 
    4) invio lettere d'invito 
    5) presentazione delle offerte 
    6) scelta del miglior  contraente,  sulla  base  dei  criteri  di
valutazione dell'offerta indicati nella lettera di invito 
  2.5 Le modalita' di effettuazione dell'indagine di mercato 
  Non esiste una definizione  normativa  di  «indagine  di  mercato»,
pertanto, per quanto riguarda le modalita'  di  svolgimento,  occorre
stabilire se la stessa debba essere effettuata previo  avviso  o  con
altre  modalita',  quali  ad  esempio,  nel  caso  dei   lavori,   la
consultazione sul sito dell'Autorita' dell'elenco  delle  imprese  in
possesso  di  idonea  qualificazione  in  relazione  all'affidamento,
sempre tenendo presente i criteri generali (es. rotazione). 
  Sulla base del richiamato principio di  trasparenza  che  e'  parte
integrante della procedura, si ritiene  anzitutto  che  in  linea  di
massima  la  stazione  appaltante  non  possa  individuare  i  cinque
operatori richiesti come minimo dall'articolo 122,  comma  7-bis  del
Codice, nonche' dall'articolo 125 del Codice, per gli affidamenti  di
lavori, servizi e forniture, effettuati tramite  cottimo  fiduciario,
con modalita' «chiuse» rispetto al mercato. 
  Tale principio, tuttavia, non impone sempre  e  necessariamente  ai
committenti  forme  di   pubblicita'   preventiva   della   procedura
(negoziata senza bando), che comunque e'  in  facolta'  degli  stessi
adottare; tale scelta diventa una necessita' in relazione all'importo
ed alla tipologia dell'appalto:  indicazioni  in  tal  senso  possono
desumersi anche dalla Comunicazione della Commissione europea  2006/C
179/02,   relativa   al   diritto   comunitario   applicabile    alle
aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinate  dalle
direttive  "appalti  pubblici",  la   quale,   rifacendosi   ad   una
consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia  della  Comunita'
europea, afferma che: "i principi di uguaglianza di trattamento e  di
non discriminazione comportano un obbligo di trasparenza che consiste
nel garantire, in favore di ogni potenziale  offerente,  un  adeguato
livello di pubblicita'  che  consenta  l'apertura  del  mercato  alla
concorrenza." 
  La  stazione  appaltante  deve  in  ogni  caso  esplicitare   nella
determina  a  contrarre  i  criteri  che   saranno   utilizzati   per
l'individuazione  delle  imprese  da  invitare;  in  caso  di  avviso
preventivo detti criteri devono essere specificati  nello  stesso.  A
titolo  indicativo  possono  essere  utilizzati  come  criteri,   per
esempio,  le  esperienze  contrattuali  registrate   dalla   stazione
appaltante nei  confronti  dell'impresa  richiedente  l'invito  o  da
invitare, purche' venga rispettato il principio della rotazione (cfr.
TAR Molise, Sez. I - sent. 6  novembre  2009,  n.  700),  l'idoneita'
operativa delle imprese rispetto al luogo di esecuzione dei lavori ed
anche il sorteggio pubblico. 
  Il principio di trasparenza impone, pero', di  fornire,  a  chi  vi
abbia interesse e ne faccia richiesta, informazioni sulla  procedura,
si' da consentire la presentazione di eventuali richieste  di  invito
alla gara informale. Parimenti, ai fini del rispetto dei principi  di
trasparenza e di rotazione, si considera necessaria la  pubblicazione
del cosiddetto avviso di post-informazione,  contenente  i  dati  dei
soggetti aggiudicatari degli affidamenti. 
  In caso di pubblicazione  di  avviso  preventivo,  vanno  preferiti
quegli  strumenti  che  consentono   di   adeguare   la   pubblicita'
all'importanza dell'appalto per il mercato interno, utilizzando  come
parametri il valore effettivo della commessa e la sua "appetibilita'"
per i potenziali concorrenti. Quanto  ai  contenuti  dell'avviso,  lo
stesso deve indicare, come minimo,  una  succinta  descrizione  degli
elementi essenziali dell'appalto e della procedura di  aggiudicazione
che si intende seguire, accompagnata da un invito a prender contatto,
se interessati, con la stazione appaltante. 
  La determinazione delle misure di pubblicita' adeguate a  veicolare
l'informazione  presso  il  mercato  di   riferimento   puo'   essere
facilmente parametrata o comparata a  quella  definita  dall'articolo
122, comma 5, penultimo periodo del Codice per le procedure ordinarie
(aperte e ristrette) per  l'aggiudicazione  di  appalti  pubblici  di
lavori il  cui  importo  non  sia  superiore  a  500.000  euro;  tale
disposizione, infatti, prevede che la stazione appaltante  informi  i
potenziali  competitori  con  la  pubblicazione  del  bando  di  gara
all'albo pretorio della stessa e del comune nel quale  devono  essere
eseguiti i lavori. 
  Altro mezzo che  si  puo'  considerare  adatto  allo  scopo  e'  la
pubblicazione  dell'avviso   sul   sito   internet   della   stazione
appaltante. 
  Le stazioni appaltanti possono comunque impostare forme di verifica
della disponibilita' degli operatori economici con riferimento a piu'
appalti aggiudicabili  entro  un  determinato  periodo  (indagini  di
mercato  periodiche),  al  fine  di  ottimizzare  le  tempistiche  di
svolgimento delle gare informali e  le  procedure  di  riscontro  dei
requisiti. 
  Altro strumento di cui l'amministrazione puo' valersi,  allo  scopo
di  effettuare  indagini  di  mercato  non  riferite  ad  un  singolo
affidamento,  e'  rappresentato  dalla  predisposizione  di  "elenchi
aperti di operatori economici". Sul punto, pare opportuno  effettuare
alcune precisazioni. 
  L'articolo  40,  comma  5,  del  Codice   pone   un   divieto   per
l'affidamento  di   lavori   pubblici,   dell'utilizzo   di   elenchi
predisposti  dalla  stazione  appaltante,   salvo   il   caso   degli
affidamenti  in  economia  o  dell'applicabilita'  della   "procedura
ristretta semplificata". Tale divieto e' stato introdotto dalla legge
19 febbraio  1994,  n.  109,  al  fine  di  impedire  il  ricorso  ai
cosiddetti "albi speciali e di  fiducia"  delle  stazioni  appaltanti
costituiti senza alcuna forma di pubblicita' e mediante  i  quali  si
ricorreva ad affidamenti diretti non conformi. 
  Diverso appare il caso di elenchi di operatori economici costituiti
mediante bando pubblico al quale tutti i soggetti possono accedere  e
che costituiscono nient'altro che una forma di "indagine di  mercato"
cumulativa per piu' affidamenti. 
  Gi  elenchi   a   cui   si   fa   riferimento   devono   presentare
caratteristiche  tali,  da  renderli  compatibili  con  la  normativa
nazionale e comunitaria: gli  elenchi  in  commento  devono,  quindi,
essere aperti al mercato. 
  Pertanto, in primo luogo, occorre  pubblicizzare  adeguatamente  la
volonta' dell'amministrazione di realizzare un elenco di soggetti  da
cui possono essere tratti i nomi degli operatori da invitare mediante
la pubblicazione di un  avviso  reso  conoscibile  secondo  modalita'
idonee quali la pubblicazione sul profilo di committente e  sui  siti
informatici previsti dall'articolo  66,  comma  7  del  Codice  (sito
Ministero Infrastrutture e  sito  Osservatorio);  in  secondo  luogo,
occorre consentire a tutti gli operatori interessati, in possesso dei
requisiti richiesti,  di  iscriversi  nell'elenco  senza  limitazioni
temporali; in terzo luogo  e'  necessario  prevedere  dei  meccanismi
volti ad assicurare  l'aggiornamento  periodico,  almeno  semestrale,
degli elenchi. Inoltre, occorre prevedere i criteri per la  selezione
delle imprese da invitare. 
  A riguardo, puo' prendersi a modello la  disciplina  degli  elenchi
previsti dall'articolo 267  del  Regolamento  per  l'affidamento  dei
servizi di ingegneria ed architettura il  cui  valore  economico  sia
inferiore a 100.000 euro;  tale  articolo  dispone  che  la  stazione
appaltante per l'individuazione dei soggetti da  invitare  alla  gara
puo' avvalersi di un apposito elenco, in  ogni  caso  rispettando  il
criterio di rotazione. Inoltre, risultano indicate  nell'articolo  in
commento  le  forme  di  pubblicita'  che  l'avviso  dell'istituzione
dell'elenco deve avere ed il contenuto minimo dell'avviso stesso, tra
cui figurano anche le modalita'  di  individuazione  degli  operatori
economici da invitare. Va sottolineato, infine  che,  per  i  lavori,
l'elenco deve essere costruito sulla base delle categorie generali  e
specializzate del sistema di qualificazione e in base alla domanda di
iscrizione  nell'elenco  degli  operatori  economici  (con  idoneita'
individuale, con idoneita' plurisoggettiva o con sede in altri  Stati
membri  dell'Unione   Europea)   corredate   dall'attestazione/i   di
qualificazione o in modo che con semplici procedure  informatiche  si
possa disporre della lista  degli  operatori  economici  in  possesso
delle qualificazioni e classifiche necessarie  per  l'esecuzione  dei
lavori. 
  2.6 Lo svolgimento della gara informale 
  Per quanto riguarda lo svolgimento della gara informale, essendo il
valore di riferimento  inferiore  alla  soglia  comunitaria,  risulta
applicabile l'articolo 122, comma 6, lett. d) del  Codice,  il  quale
stabilisce che, per le procedure negoziate senza previa pubblicazione
di bando, il termine per la ricezione delle offerte  viene  stabilito
dalle stazioni appaltanti nel rispetto del comma 1  dell'articolo  70
(secondo cui le stazioni appaltanti, nel fissare  i  termini  per  la
ricezione delle offerte e delle domande  di  partecipazione,  tengono
conto della complessita' della prestazione oggetto  del  contratto  e
del tempo ordinariamente necessario per preparare le offerte) termine
che, ove non vi siano specifiche ragioni di urgenza, non puo'  essere
inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell'invito. 
  Peraltro e' opportuno rilevare  come  la  gara  informale,  proprio
perche' procedura selettiva organizzata  nel  rispetto  dei  principi
dell'ordinamento comunitario, debba essere  sviluppata  seguendo  gli
standard operativi comuni per  lo  svolgimento  delle  operazioni  di
gara. 
  L'articolo  57,  comma  6,  prevede  che  gli  operatori  economici
selezionati  vengano  contemporaneamente  invitati  a  presentare  le
offerte  oggetto  della  negoziazione  con  lettera  contenente   gli
elementi essenziali della prestazione richiesta. 
  La lettera di invito alla gara informale deve riportare i contenuti
tipici del bando di  cui  all'articolo  64  e  all'allegato  IXA  del
Codice. La forma prescelta e' rimessa alla stazione appaltante.  Deve
essere, fra l'altro, precisato, ove non  specificato  nell'avviso  di
costituzione  dell'elenco,  che  verra'  applicato  il  principio  di
rotazione (regolante la gestione dei  futuri  percorsi  selettivi  in
forma   derogatoria,   secondo    quanto    espressamente    previsto
dall'articolo 57, comma 6 del Codice dei contratti pubblici)  e  che,
pertanto, il soggetto che risultera' affidatario dei lavori non sara'
invitato alle gare indette successivamente con la stessa procedura  o
a gare con procedure in economia nell'arco di  un  certo  periodo  di
tempo. 
  L' individuazione delle imprese cui inviare le  lettere  di  invito
deve avvenire secondo i criteri generali stabiliti nella determina  a
contrarre o nell'eventuale avviso preventivo. 
  Per quanto riguarda la verifica delle offerte anomale,  si  ritiene
che in ogni caso trovi applicazione il principio di cui  all'articolo
86, comma 3 del Codice,  con  cui  l'amministrazione  puo'  tutelarsi
valutando la congruita' di ogni offerta che, sulla base  di  elementi
specifici, appaia anormalmente bassa; anche tale elemento  va  citato
nella lettera di invito. 
  In termini operativi, la lettera di invito deve quindi contenere  i
seguenti elementi: 
    a)  l'oggetto  della  prestazione,  le  relative  caratteristiche
tecniche e il suo importo; 
    b)    i     requisiti     speciali     economico-finanziari     e
tecnico-organizzativi che  occorre  possedere  per  partecipare  alla
gara; o nel caso di operatore economico selezionato da un elenco,  la
conferma del possesso dei requisiti speciali  in  base  ai  quali  e'
stato inserito nell'elenco; 
    c) le garanzie richieste; 
    d) il termine di presentazione  dell'offerta  ed  il  periodo  di
validita' della stessa; 
    e) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione; 
    f) il criterio di aggiudicazione prescelto; 
    g) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il  criterio
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa; 
    h)  nel  caso  del  prezzo  piu'  basso,   l'eventuale   utilizzo
dell'esclusione automatica; si rammenta che se la stazione appaltante
intenda far ricorso a tale metodo,  occorre  invitare  un  numero  di
operatori economici che  faccia  presumere  che  le  offerte  ammesse
saranno almeno dieci. 
    i) le modalita' di comprova del possesso dei requisiti; 
    j)   l'eventuale    clausola    che    preveda    di    procedere
all'aggiudicazione  anche  nel  caso  di  presentazione  di  un'unica
offerta valida; 
    k) la misura delle penali; 
    l) la facolta' di applicare l'articolo 86, comma 3 del Codice; 
    m) l'indicazione dei termini di pagamento secondo quanto previsto
dal Regolamento; 
    n)  lo  schema  di  contratto  ed  il  capitolato   tecnico   (se
predisposti). 
  Si rammenta inoltre che, coma gia' ricordato sopra,  dal  combinato
disposto dei commi 3 e 5 dell'articolo 122 si evince  che  va  sempre
assolto l'obbligo di  pubblicita'  degli  esiti  della  gara  con  le
medesime modalita' previste per l'eventuale avviso. 
  Inoltre, prima della stipula del  contratto  con  l'aggiudicatario,
occorre procedere alla verifica del possesso dei requisiti generali e
speciali. 
  Infine, anche per le procedure negoziate,  il  contratto  non  puo'
essere   stipulato   prima   di   35   giorni   dalla   comunicazione
dell'aggiudicazione. Tuttavia, e' possibile procedere  all'esecuzione
d'urgenza ai sensi dell'articolo 11, comma 9 del Codice.  Si  segnala
un recente orientamento della giurisprudenza  amministrativa  secondo
cui la violazione della clausola (e del principio) di standstill,  ex
articolo 11, comma 10 del Codice, in se' considerata  e  cioe'  senza
che  concorrano  vizi  propri   dell'aggiudicazione,   non   comporta
l'annullamento  dell'aggiudicazione  o  l'inefficacia  del  contratto
(cfr. TAR Calabria, Sez. I, 20 ottobre 2010, n. 942). 
  3.Considerazioni conclusive 
  Volendo trarre alcune conclusioni dal quadro  sopra  delineato,  la
stazione  appaltante,  sulla  base  dei  criteri  individuati,   puo'
conciliare il rispetto dei principi comunitari  e  del  principio  di
economicita' con le esigenze di celerita' e  semplificazione  proprie
delle procedure negoziate senza bando, in relazione  all'importo  dei
contratti. 
  L'utilizzo di sistemi  elettronici  e  telematici  di  negoziazione
potrebbe  contemperare  le  esigenze   di   semplificazione   sottese
all'utilizzo delle procedure negoziate con la garanzia della  parita'
di  condizioni  dei  partecipanti  nel  rispetto  del  principio   di
trasparenza e di economicita' (cfr. al riguardo quanto  previsto  dal
Regolamento). 
  I principi  e  le  indicazioni  operative  esposte  nei  precedenti
paragrafi  con  riferimento  all'affidamento  di  lavori   ai   sensi
dell'articolo 57,  comma  6,  sono  applicabili,  con  gli  opportuni
adattamenti, anche agli altri casi di affidamento di lavori  pubblici
mediante procedura negoziata senza bando previsti dal Codice. 
  Per quanto attiene agli appalti di servizi e forniture,  come  gia'
affermato,   la   procedura   negoziata   consiste    sostanzialmente
nell'utilizzo del cottimo fiduciario nei casi previsti  dall'articolo
125 e  dai  regolamenti  delle  amministrazioni,  ferma  restando  la
possibilita' del ricorso alla procedura  negoziata  senza  bando  nei
casi tassativamente indicati dall'articolo 57 del  Codice  e  con  le
semplificazioni previste dall'articolo 124 con riguardo  ai  termini.
Per tale procedura puo' farsi comunque riferimento  alle  indicazioni
sopra illustrate circa l'articolo 57, comma 6. 
  E' infine opportuno effettuare, oltre a quanto  gia'  osservato  in
precedenza, alcune precisazioni circa il cottimo  fiduciario,  stante
la riscontrata rilevanza e frequenza dell'utilizzo di tale  strumento
soprattutto nei servizi e forniture. 
  In passato e' stato sostenuto che il cottimo fiduciario  non  fosse
un procedimento di scelta del contraente, ne' un  contratto,  ma  una
particolare modalita' di retribuire una prestazione ricompresa in  un
contratto di lavoro subordinato o autonomo - stipulato attraverso una
libera contrattazione della  Pubblica  Amministrazione  con  soggetti
privati -  commisurata  alla  quantita'  della  prestazione  prodotta
anziche' al tempo impiegato a produrla. 
  Tale interpretazione non appare  conforme  a  quanto  previsto  dal
Codice che ha definito il cottimo quale procedura negoziata (articolo
3, comma 40) e dal Regolamento. Peraltro, la definizione  di  cottimo
fiduciario quale procedura negoziata era gia' contenuta nel d.P.R. n.
554/99. 
  Il cottimo fiduciario non puo' ricondursi ad una semplice attivita'
negoziale di diritto privato priva  di  rilevanza  pubblicistica,  le
regole procedurali anche minime  che  l'amministrazione  osserva  per
concludere il cottimo implicano il rispetto dei principi generali  di
imparzialita', correttezza, buona fede, logicita'  e  coerenza  della
motivazione. (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 6 luglio 2006, n. 4295).  Il
cottimo  fiduciario  e',   quindi,   un   contratto   con   contenuto
semplificato affidato mediante procedura negoziata, la cui disciplina
deve essere rinvenuta, oltre che nell'articolo 125, anche all'interno
del Codice. Cio' consente, fra l'altro, di non ritenere corretta  una
prassi  applicativa  dell'istituto  che  dia  luogo   a   distorsioni
anti-concorrenziali,   in   chiara   violazione   della    disciplina
codicistica e dei suoi principi. 
  Infine, l'articolo 331 del  Regolamento  prevede  che  le  stazioni
appaltanti assicurino comunque che le procedure in economia avvengano
nel rispetto del principio della massima  trasparenza,  contemperando
altresi' l'efficienza dell'azione amministrativa con  i  principi  di
parita' di trattamento, non discriminazione  e  concorrenza  tra  gli
operatori  economici.  Inoltre,  e'  stabilito  che   l'esito   degli
affidamenti mediante cottimo fiduciario sia  soggetto  ad  avviso  di
post-informazione mediante pubblicazione sul profilo del committente. 
  Sulla base di quanto sopra considerato 
 
                            IL CONSIGLIO 
 
  Adotta la presente determinazione. 
 
                                              Il Presidente:  Brienza 
Il relatore: Borgia 
Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 21 aprile 2011. 
Il segretario: Esposito