MINISTERO DELL'INTERNO

COMUNICATO

Riconoscimento  e  classificazione  di  alcuni   prodotti   esplosivi
(11A05883) 
(GU n.107 del 10-5-2011)

 
 
    Con decreto ministeriale  n.  557/P.A.S.17371-XV.J(5455)  del  12
aprile 2011 i manufatti esplosivi denominati: 
      Stardust Sequence 20-071  nella  versione  a  15  lanci  (massa
attiva g 142,50); 
      Stardust Sequence 20-071  nella  versione  a  16  lanci  (massa
attiva g 151,60); 
      Stardust Sequence 20-071  nella  versione  a  19  lanci  (massa
attiva g 178,90); 
      Stardust Sequence 20-071  nella  versione  a  21  lanci  (massa
attiva g 197,10); 
      Stardust Sequence 20-071  nella  versione  a  25  lanci  (massa
attiva g 233,50); 
      Stardust Sequence 20-071  nella  versione  a  30  lanci  (massa
attiva g 279,00); 
      Stardust Sequence 20-071  nella  versione  a  36  lanci  (massa
attiva g 333,60); 
      Stardust Sequence 20-071  nella  versione  a  49  lanci  (massa
attiva g 451,90); 
      Stardust Sequence 20-071  nella  versione  a  50  lanci  (massa
attiva g 461,00); 
      Stardust Sequence 20-071  nella  versione  a  64  lanci  (massa
attiva g 588,40); 
      Stardust Sequence 20-071  nella  versione  a  80  lanci  (massa
attiva g 734,00); 
      Stardust Sequence 20-071 nella  versione  a  100  lanci  (massa
attiva g 916,00), 
sono riconosciuti, su istanza  del  sig.  Drigo  Marco,  titolare  di
esercizio  di  minuta  vendita  di  esplosivi  in  localita'   Gruaro
(Venezia), ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del
decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art.  53  del  testo
unico delle leggi  di  pubblica  sicurezza  e  classificati  nella  V
categoria gruppo «C» dell'allegato A al regolamento di esecuzione del
citato testo unico. 
    La produzione, l'importazione,  il  deposito  e  l'immissione  in
commercio dei predetti  manufatti  sono  soggetti  agli  obblighi  di
etichettatura previsti, oltre che dal  testo  unico  delle  leggi  di
pubblica sicurezza e  dalle  conseguenti  disposizioni,  anche  dalla
normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti. 
    Avverso   il   presente   provvedimento   e'   ammesso    ricorso
giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario
al Presidente della  Repubblica,  rispettivamente,  entro  60  o  120
giorni dalla notifica. 
    Con decreto ministeriale  n.  557/P.A.S.16949-XV.J(5408)  del  12
aprile 2011 i manufatti esplosivi denominati: 
      Stardust Sequence 20-067  nella  versione  a  15  lanci  (massa
attiva g 150,00); 
      Stardust Sequence 20-067  nella  versione  a  16  lanci  (massa
attiva g 159,60); 
      Stardust Sequence 20-067  nella  versione  a  19  lanci  (massa
attiva g 188,40); 
      Stardust Sequence 20-067  nella  versione  a  21  lanci  (massa
attiva g 207,60); 
      Stardust Sequence 20-067  nella  versione  a  25  lanci  (massa
attiva g 246,00); 
      Stardust Sequence 20-067  nella  versione  a  30  lanci  (massa
attiva g 294,00); 
      Stardust Sequence 20-067  nella  versione  a  36  lanci  (massa
attiva g 351,60); 
      Stardust Sequence 20-067  nella  versione  a  49  lanci  (massa
attiva g 476,40); 
      Stardust Sequence 20-067  nella  versione  a  50  lanci  (massa
attiva g 486,00); 
      Stardust Sequence 20-067  nella  versione  a  64  lanci  (massa
attiva g 620,40); 
      Stardust Sequence 20-067  nella  versione  a  80  lanci  (massa
attiva g 774,00), 
sono riconosciuti, su istanza  del  sig.  Drigo  Marco,  titolare  di
esercizio  di  minuta  vendita  di  esplosivi  in  localita'   Gruaro
(Venezia), ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del
decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art.  53  del  testo
unico delle leggi  di  pubblica  sicurezza  e  classificati  nella  V
categoria gruppo «C» dell'allegato A al regolamento di esecuzione del
citato testo unico. 
    La produzione, l'importazione,  il  deposito  e  l'immissione  in
commercio dei predetti  manufatti  sono  soggetti  agli  obblighi  di
etichettatura previsti, oltre che dal  testo  unico  delle  leggi  di
pubblica sicurezza e  dalle  conseguenti  disposizioni,  anche  dalla
normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti. 
    Avverso   il   presente   provvedimento   e'   ammesso    ricorso
giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario
al Presidente della  Repubblica,  rispettivamente,  entro  60  o  120
giorni dalla notifica. 
    Con decreto ministeriale  n.  557/P.A.S.17270-XV.J(5579)  del  12
aprile 2011 i manufatti esplosivi denominati: 
      «Cilindrica 3'' - Peonia argento Ø 70» (massa attiva g 300,80); 
      «Cilindrica 3'' - Peonia blu Ø 70» (massa attiva g 320,80); 
      «Cilindrica 3'' - Peonia gialla Ø 70» (massa attiva g 300,80); 
      «Cilindrica 3'' - Peonia rossa Ø 70» (massa attiva g 300,80); 
      «Cilindrica 3'' - Peonia verde Ø 70» (massa attiva g 301,80); 
      «Cilindrica 3'' - ritardo Ø 70» (massa attiva g 264,70), 
sono riconosciuti, su istanza del  sig.  Petagna  Raffaele,  titolare
della licenza per il deposito e la vendita di  materiale  esplodente,
in nome e  per  conto  della  «Petagna  S.r.l.»,  in  Villa  Literno,
localita' Mustacelle  (Caserta),  ai  sensi  del  combinato  disposto
dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n.  58,
e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di  pubblica  sicurezza  e
classificati nella IV categoria dell'allegato  A  al  regolamento  di
esecuzione del citato testo unico. 
    Il manufatto denominato «GKC30-50 - Miccia veloce» (massa  attiva
g 400,00) e' riconosciuto, su istanza del  medesimo  richiedente,  ai
sensi del combinato disposto  dell'art.  18,  comma  6,  del  decreto
legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e  dell'art.  53  del  testo  unico
delle leggi di pubblica sicurezza e classificato  nella  V  categoria
gruppo B, dell'allegato A al regolamento  di  esecuzione  del  citato
testo unico. 
    La produzione, l'importazione,  il  deposito  e  l'immissione  in
commercio dei predetti  manufatti  sono  soggetti  agli  obblighi  di
etichettatura previsti, oltre che dal  testo  unico  delle  leggi  di
pubblica sicurezza e  dalle  conseguenti  disposizioni,  anche  dalla
normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti. 
    Inoltre,  le  etichette  di  tali   manufatti,   come   richiesto
dall'istante, devono  chiaramente  contenere  l'indicazione  che  «il
prodotto puo' essere fornito solo a persone  munite  di  abilitazione
tecnica, che  possono  utilizzarlo  alle  condizioni  previste  dalle
relative autorizzazioni di pubblica sicurezza». 
    Avverso   il   presente   provvedimento   e'   ammesso    ricorso
giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario
al Presidente della  Repubblica,  rispettivamente,  entro  60  o  120
giorni dalla notifica. 
    Con decreto ministeriale  n.  557/P.A.S.17277-XV.J(5493)  del  12
aprile 2011 i manufatti esplosivi denominati: 
      U. Borgonovo/UBCMT01SA/2009 -  Cometa  Ø  30  (massa  attiva  g
27,00); 
      U. Borgonovo/UBCMT02SA/2009 -  Cometa  Ø  30  (massa  attiva  g
27,00); 
      U. Borgonovo/UBCMT03SA/2009 -  Cometa  Ø  30  (massa  attiva  g
27,00); 
      U. Borgonovo/UBCMT04SA/2009 -  Cometa  Ø  30  (massa  attiva  g
27,00); 
      U. Borgonovo/UBCMT05SA/2009 -  Cometa  Ø  30  (massa  attiva  g
27,00); 
      U. Borgonovo/UBCMT06SA/2009 -  Cometa  Ø  30  (massa  attiva  g
27,00); 
      U. Borgonovo/UBCMT07SA/2009 -  Cometa  Ø  30  (massa  attiva  g
21,00); 
      U. Borgonovo/UBCMT08SA/2009 -  Cometa  Ø  30  (massa  attiva  g
26,00); 
      U. Borgonovo/UBCMT09SA/2009 -  Cometa  Ø  30  (massa  attiva  g
34,00); 
      U. Borgonovo/UBCMT10SA/2009 -  Cometa  Ø  30  (massa  attiva  g
34,00); 
      U. Borgonovo/UBCMT11SA/2009 -  Cometa  Ø  30  (massa  attiva  g
34,00); 
      U. Borgonovo/UBCMT12SA/2009 -  Cometa  Ø  30  (massa  attiva  g
34,00); 
      U. Borgonovo/UBCMT13SA/2009 -  Cometa  Ø  30  (massa  attiva  g
32,00); 
      U. Borgonovo/UBCMT14SA/2009 -  Cometa  Ø  30  (massa  attiva  g
32,00); 
      U. Borgonovo/UBCMT15SA/2009 -  Cometa  Ø  50  (massa  attiva  g
90,00); 
      U. Borgonovo/UBCMT16SA/2009 -  Cometa  Ø  50  (massa  attiva  g
90,00); 
      U. Borgonovo/UBCMT17SA/2009 -  Cometa  Ø  50  (massa  attiva  g
75,00); 
      U. Borgonovo/UBCMT18SA/2009 -  Cometa  Ø  50  (massa  attiva  g
75,00); 
      U. Borgonovo/UBCMT32SA/2009 -  Cometa  Ø  50  (massa  attiva  g
90,00); 
      U. Borgonovo/UBCMT33SA/2009 -  Cometa  Ø  50  (massa  attiva  g
90,00); 
      U. Borgonovo/UBCMT34SA/2009 -  Cometa  Ø  50  (massa  attiva  g
90,00); 
      U. Borgonovo/UBCMT35SA/2009 -  Cometa  Ø  50  (massa  attiva  g
90,00), 
sono riconosciuti, su istanza del sig.  Borgonovo  Umberto,  titolare
della licenza per il deposito e la vendita di  artifici  pirotecnici,
in nome e per conto della «U. Borgonovo S.r.l.»,  sita  in  localita'
Cascina Draga - Inzago (Milano),  ai  sensi  del  combinato  disposto
dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n.  58,
e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di  pubblica  sicurezza  e
classificati nella IV categoria dell'allegato  A  al  regolamento  di
esecuzione del citato testo unico. 
    La produzione, l'importazione,  il  deposito  e  l'immissione  in
commercio dei predetti  manufatti  sono  soggetti  agli  obblighi  di
etichettatura previsti, oltre che dal  testo  unico  delle  leggi  di
pubblica sicurezza e  dalle  conseguenti  disposizioni,  anche  dalla
normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti. 
    Inoltre,  le  etichette  di  tali  manufatti  devono  chiaramente
contenere l'indicazione che «il prodotto puo' essere fornito  solo  a
persone munite di abilitazione tecnica,  che  lo  possono  utilizzare
alle condizioni previste dalle relative  autorizzazioni  di  pubblica
sicurezza». 
    Avverso   il   presente   provvedimento   e'   ammesso    ricorso
giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario
al Presidente della  Repubblica,  rispettivamente,  entro  60  o  120
giorni dalla notifica. 
    Con decreto  ministeriale  n.  557/P.A.S.1991-XV.J(5267)  del  12
aprile 2011 il manufatto esplosivo denominato «301D» (massa attiva  g
98,2) e' riconosciuto, su istanza del sig. Parente  Davide,  titolare
in nome e per conto della «Parente A. & C. S.n.c. di Parente Romualdo
& C.» di fabbrica di prodotti esplodenti in Melara (Rovigo), ai sensi
del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo
4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del testo unico delle  leggi  di
pubblica sicurezza e classificato nella  V  categoria  -  gruppo  «C»
dell'allegato A al regolamento di esecuzione del citato testo unico. 
    La produzione, l'importazione,  il  deposito  e  l'immissione  in
commercio del predetto  manufatto  sono  soggetti  agli  obblighi  di
etichettatura previsti, oltre che dal  testo  unico  delle  leggi  di
pubblica sicurezza e  dalle  conseguenti  disposizioni,  anche  dalla
normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti. 
    Avverso   il   presente   provvedimento   e'   ammesso    ricorso
giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario
al Presidente della  Repubblica,  rispettivamente,  entro  60  o  120
giorni dalla notifica. 
    Con decreto ministeriale  n.  557/P.A.S.14180-XV.J(5350)  del  12
aprile 2011 i manufatti esplosivi denominati: 
      «DVG getto bianco C.60» (massa attiva g 130,00); 
      «DVG getto dorato C.60» (massa attiva g 130,00); 
      «DVG getto flash C.60» (massa attiva g 132,00); 
      «DVG getto Z. C.60» (massa attiva g 128,00); 
      «DVG tonante flash C.60» (massa attiva g 131,00); 
      «DVG tonante flash C.60/1» (massa attiva g 148,00); 
      «DVG tonante flash C.80» (massa attiva g 312,00); 
      «DVG tonante flash C.90» (massa attiva g 664,00); 
      «DVG tonante flash C.130» (massa attiva g1758,00), 
sono riconosciuti, su istanza del sig. Del Vicario Giacomo,  titolare
di fabbrica di fuochi artificiali  sita  in  San  Severo  (Foggia)  -
Contrada San Ricciardo, ai sensi del combinato disposto dell'art. 18,
comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53
del testo unico delle leggi  di  pubblica  sicurezza  e  classificati
nella IV categoria dell'allegato A al regolamento di  esecuzione  del
citato testo unico. 
    I manufatti denominati: 
      «Miccia del vicario 3 capi» (massa attiva g 3200,00); 
      «Miccia del vicario 4/B capi» (massa attiva g 4200,00); 
      «Miccia del vicario 5 capi» (massa attiva g 5450,00), 
sono riconosciuti, su istanza del medesimo richiedente, ai sensi  del
combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto  legislativo  4
aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del testo  unico  delle  leggi  di
pubblica sicurezza  e  classificati  nella  V  categoria  gruppo  «B»
dell'allegato A al regolamento di esecuzione del citato testo unico. 
    La produzione, l'importazione,  il  deposito  e  l'immissione  in
commercio dei predetti  manufatti  sono  soggetti  agli  obblighi  di
etichettatura previsti, oltre che dal  testo  unico  delle  leggi  di
pubblica sicurezza e  dalle  conseguenti  disposizioni,  anche  dalla
normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti. 
    Inoltre,  le  etichette  di  tali   manufatti,   come   richiesto
dall'istante, devono  chiaramente  contenere  l'indicazione  che  «il
prodotto puo' essere fornito solo a persone  munite  di  abilitazione
tecnica, che lo possono utilizzare  alle  condizioni  previste  dalle
relative autorizzazioni di pubblica sicurezza». 
    Avverso   il   presente   provvedimento   e'   ammesso    ricorso
giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario
al Presidente della  Repubblica,  rispettivamente,  entro  60  o  120
giorni dalla notifica. 
    Con decreto  ministeriale  n.  557/P.A.S.7473-XV.J(5419)  del  12
aprile 2011 i manufatti esplosivi denominati: 
      G.I./1741A-Sfera3"/2009 (massa attiva g 171,00); 
      G.I./1741B-Sfera3"/2009 (massa attiva g 171,00); 
      G.I./1741C-Sfera3"/2009 (massa attiva g 171,00); 
      G.I./1741D-Sfera3"/2009 (massa attiva g 171,00); 
      G.I./1741E-Sfera3"/2009 (massa attiva g 171,00); 
      G.I./1750A-Sfera4"/2009 (massa attiva g 410,00); 
      G.I./1750B-Sfera4"/2009 (massa attiva g 410,00); 
      G.I./1750C-Sfera4"/2009 (massa attiva g 410,00); 
      G.I./1750D-Sfera4"/2009 (massa attiva g 410,00); 
      G.I./1750E-Sfera4"/2009 (massa attiva g 390,00); 
      G.I./1750F-Sfera4"/2009 (massa attiva g 410,00); 
      G.I./1750G-Sfera4"/2009 (massa attiva g 404,00); 
      G.I./1750H-Sfera4"/2009 (massa attiva g 420,00); 
      G.I./1750I-Sfera4"/2009 (massa attiva g 410,00); 
      G.I./1750L-Sfera4"/2009 (massa attiva g 390,00); 
      G.I./1760A-Sfera5"/2009 (massa attiva g 750,00); 
      G.I./1760B-Sfera5"/2009 (massa attiva g 750,00); 
      G.I./1760C-Sfera5"/2009 (massa attiva g 750,00); 
      G.I./1760D-Sfera5"/2009 (massa attiva g 750,00); 
      G.I./1760E-Sfera5"/2009 (massa attiva g 810,00); 
      G.I./1760F-Sfera5"/2009 (massa attiva g 750,00); 
      G.I./1760G-Sfera5"/2009 (massa attiva g 750,00); 
      G.I./1760H-Sfera5"/2009 (massa attiva g 750,00); 
      G.I./1770A-Sfera6"/2009 (massa attiva g 1210,00); 
      G.I./1770B-Sfera6"/2009 (massa attiva g 1210,00); 
      G.I./1770C-Sfera6"/2009 (massa attiva g 1210,00); 
      G.I./1770D-Sfera6"/2009 (massa attiva g 1210,00); 
      G.I./1770E-Sfera6"/2009 (massa attiva g 1210,00); 
      G.I./1770F-Sfera6"/2009 (massa attiva g 1210,00); 
      G.I./1770G-Sfera6"/2009 (massa attiva g 1210,00); 
      G.I./1770H-Sfera6"/2009 (massa attiva g 1210,00); 
      G.I./1770I-Sfera6"/2009 (massa attiva g 1210,00); 
      G.I./1770L-Sfera6"/2009 (massa attiva g 1210,00), 
sono  riconosciuti,  su  istanza  della  sig.ra  Iacovoni   Giuliana,
titolare della licenza per la detenzione e  la  vendita  di  prodotti
esplodenti della IV e V categoria, presso  l'esercizio  sito  in  via
Trastevere n. 23, nel comune di Comunanza (Ascoli Piceno),  ai  sensi
del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo
4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del testo unico delle  leggi  di
pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato  A
al regolamento di esecuzione del citato testo unico. 
    La produzione, l'importazione,  il  deposito  e  l'immissione  in
commercio dei predetti  manufatti  sono  soggetti  agli  obblighi  di
etichettatura previsti, oltre che dal  testo  unico  delle  leggi  di
pubblica sicurezza e  dalle  conseguenti  disposizioni,  anche  dalla
normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti. 
    Inoltre,  le  etichette  di  tali   manufatti,   come   richiesto
dall'istante, devono  chiaramente  contenere  l'indicazione  che  «il
prodotto puo' essere fornito solo a persone  munite  di  abilitazione
tecnica, che lo possono utilizzare  alle  condizioni  previste  dalle
relative autorizzazioni di pubblica sicurezza». 
    Avverso   il   presente   provvedimento   e'   ammesso    ricorso
giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario
al Presidente della  Repubblica,  rispettivamente,  entro  60  o  120
giorni dalla notifica. 
    Con decreto  ministeriale  n.  557/P.A.S.1544-XV.J(5274)  del  12
aprile 2011 i manufatti esplosivi denominati: 
      PB Bologna 200PB (massa attiva g 1946); 
      PB Davide 30 BL (massa attiva g 13); 
      PB Davide 30 R (massa attiva g 13); 
      PB Davide 30 TG (massa attiva g 17); 
      PB Davide 30 V (massa attiva g 13); 
      PB Davide 30 B (massa attiva g 17); 
      PB Davide 30 SP (massa attiva g 17); 
      PB Davide 30 TB (massa attiva g 17); 
      PB Giotto (massa attiva g 181), 
sono riconosciuti, su istanza del sig. Benassi  Giotto,  titolare  di
fabbrica di fuochi artificiali in Castel D'Aiano in nome e per  conto
della «Pirotecnica Benassi Cavalier Vittorino S.n.c.», ai  sensi  del
combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto  legislativo  4
aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del testo  unico  delle  leggi  di
pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato  A
al regolamento di esecuzione del citato testo unico. 
    La produzione, l'importazione,  il  deposito  e  l'immissione  in
commercio dei predetti  manufatti  sono  soggetti  agli  obblighi  di
etichettatura previsti, oltre che dal  testo  unico  delle  leggi  di
pubblica sicurezza e  dalle  conseguenti  disposizioni,  anche  dalla
normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti. 
    Inoltre,  le  etichette  di  ciascun  prodotto,   come   indicato
dall'istante, devono  chiaramente  riportare  l'indicazione  che  «il
prodotto puo' essere fornito solo a persone  munite  di  abilitazione
tecnica, che  possono  utilizzarlo  alle  condizioni  previste  dalle
relative autorizzazioni di pubblica sicurezza». 
    Avverso   il   presente   provvedimento   e'   ammesso    ricorso
giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario
al Presidente della  Repubblica,  rispettivamente,  entro  60  o  120
giorni dalla notifica. 
    Con decreto ministeriale  n.  557/P.A.S.22674-XV.J(5583)  del  12
aprile 2011 i manufatti esplosivi denominati: 
      Viper 1 TP (massa attiva g 1,050); 
      Viper 2 TP (massa attiva g 1,249); 
      Viper 1 TM (massa attiva g 1,5); 
      Viper 2 TM (massa attiva g 2,449); 
      Viper 1V EU (massa attiva g 1,199); 
      Viper 2V EU (massa attiva g 1,949), 
sono riconosciuti, su istanza del sig. Di Blasio  Elio,  titolare  di
fabbrica di fuochi artificiali in  contrada  Caprafico  (Teramo),  ai
sensi del combinato disposto  dell'art.  18,  comma  6,  del  decreto
legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e  dell'art.  53  del  testo  unico
delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella V categoria  -
gruppo «C» dell'allegato A al regolamento di  esecuzione  del  citato
testo unico. 
    La produzione, l'importazione,  il  deposito  e  l'immissione  in
commercio dei predetti  manufatti  sono  soggetti  agli  obblighi  di
etichettatura previsti, oltre che dal  testo  unico  delle  leggi  di
pubblica sicurezza e  dalle  conseguenti  disposizioni,  anche  dalla
normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti. 
    Avverso   il   presente   provvedimento   e'   ammesso    ricorso
giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario
al Presidente della  Repubblica,  rispettivamente,  entro  60  o  120
giorni dalla notifica. 
    Con decreto  ministeriale  n.  557/P.A.S.4806-XV.J(5568)  del  12
aprile 2011 i manufatti esplosivi denominati: 
      RC 213-5 PA 50 (massa attiva g 67,00); 
      RC 213-5 PA 51 (massa attiva g 57,00); 
      RC 213-5 PA 51-02 (massa attiva g 59,00); 
      RC 213-5 PA 51-12 (massa attiva g 59,00); 
      RC 213-5 PA 51-17 (massa attiva g 59,00); 
      RC 213-5 PA 51-19 (massa attiva g 59,00); 
      RC 213-5 PA 51-23 (massa attiva g 59,00); 
      RC 213-5 PA 54 (massa attiva g 63,60); 
      RC 213-5 PA 55 (massa attiva g 66,60); 
      RC 213-5 PA 56-02 (massa attiva g 57,50); 
      RC 213-5 PA 56-09 (massa attiva g 57,50); 
      RC 213-5 PA 56-12 (massa attiva g 57,50); 
      RC 213-5 PA 56-17 (massa attiva g 57,50); 
      RC 213-5 PA 56-19 (massa attiva g 57,50); 
      RC 213-5 PA 56-23 (massa attiva g 57,50); 
      RC 213-6 PA 50 (massa attiva g 81,50); 
      RC 213-6 PA 51 (massa attiva g 69,50); 
      RC 213-6 PA 51-02 (massa attiva g 71,90); 
      RC 213-6 PA 51-12 (massa attiva g 71,90); 
      RC 213-6 PA 51-17 (massa attiva g 71,90); 
      RC 213-6 PA 51-19 (massa attiva g 71,90); 
      RC 213-6 PA 51-23 (massa attiva g 71,90); 
      RC 213-6 PA 54 (massa attiva g 75,00); 
      RC 213-6 PA 55 (massa attiva g 81,00); 
      RC 213-6 PA 56-02 (massa attiva g 69,50); 
      RC 213-6 PA 56-09 (massa attiva g 69,50); 
      RC 213-6 PA 56-12 (massa attiva g 69,50); 
      RC 213-6 PA 56-17 (massa attiva g 69,50); 
      RC 213-6 PA 51-19 (massa attiva g 69,50); 
      RC 213-6 PA 51-23 (massa attiva g 69,50), 
sono riconosciuti, su istanza del il sig. Parente Davide, titolare in
nome e per conto della «Parente A. & C. S.n.c. di Parente Romualdo  &
C.» di fabbrica di prodotti esplodenti in Melara (Rovigo),  ai  sensi
del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo
4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del testo unico delle  leggi  di
pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato  A
al regolamento di esecuzione del citato testo unico. 
    La produzione, l'importazione,  il  deposito  e  l'immissione  in
commercio dei predetti  manufatti  sono  soggetti  agli  obblighi  di
etichettatura previsti, oltre che dal  testo  unico  delle  leggi  di
pubblica sicurezza e  dalle  conseguenti  disposizioni,  anche  dalla
normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti. 
    Inoltre,  le  etichette  di  tali   manufatti,   come   richiesto
dall'istante, devono  chiaramente  contenere  l'indicazione  che  «il
prodotto puo' essere fornito solo a persone  munite  di  abilitazione
tecnica, che lo possono utilizzare  alle  condizioni  previste  dalle
relative autorizzazioni di pubblica sicurezza». 
    Avverso   il   presente   provvedimento   e'   ammesso    ricorso
giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario
al Presidente della  Repubblica,  rispettivamente,  entro  60  o  120
giorni dalla notifica. 
    Con decreto ministeriale  n.  557/P.A.S.20452-XV.J(5601)  del  12
aprile 2011 i manufatti esplosivi denominati: 
      Stardust Eletric Ignitor 002 - 5 mt (massa attiva g 0,05); 
      Stardust Eletric Ignitor 002 - 3 mt (massa attiva g 0,05); 
      Stardust Eletric Ignitor 002 - 2 mt (massa attiva g 0,05); 
      Stardust Eletric Ignitor 002 - 1 mt (massa attiva g 0,05); 
      Stardust Eletric Ignitor 002 - 0,5 mt (massa attiva g 0,05); 
      Stardust Eletric Ignitor 002 - 0,3 mt (massa attiva g 0,05), 
sono riconosciuti, su istanza  del  sig.  Drigo  Marco,  titolare  di
esercizio  di  minuta  vendita  di  esplosivi  in  localita'   Gruaro
(Venezia), ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del
decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art.  53  del  testo
unico delle leggi  di  pubblica  sicurezza  e  classificati  nella  V
categoria gruppo «B» dell'allegato A al regolamento di esecuzione del
citato testo unico. 
    La produzione, l'importazione,  il  deposito  e  l'immissione  in
commercio dei predetti  manufatti  sono  soggetti  agli  obblighi  di
etichettatura previsti, oltre che dal  testo  unico  delle  leggi  di
pubblica sicurezza e  dalle  conseguenti  disposizioni,  anche  dalla
normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti. 
    Avverso   il   presente   provvedimento   e'   ammesso    ricorso
giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario
al Presidente della  Repubblica,  rispettivamente,  entro  60  o  120
giorni dalla notifica.