MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 13 aprile 2011 

Riconoscimento,  alla  prof.ssa  Barbara   Höll,   delle   qualifiche
professionali  estere  abilitanti  all'esercizio  in   Italia   della
professione di insegnante. (11A06007) 
(GU n.109 del 12-5-2011)

 
 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                   per gli ordinamenti scolastici 
                    e per l'autonomia scolastica 
 
  Visti: il decreto del Presidente della Repubblica 31  agosto  1972,
n. 670; la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n.
341; la legge 5 febbraio 1992, n.  91;  il  decreto  ministeriale  28
maggio 1992; il decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n.  297;  il
decreto  ministeriale  21  ottobre  1994,  n.   298,   e   successive
modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il
decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto  legislativo  n.  286
del 25 luglio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999,  n.  394;  il
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;  il
decreto   legislativo   30   marzo   2001,   n.   165;   il   decreto
interministeriale 4 giugno 2001;  il  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53;  il
decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; il decreto-legge  16
maggio 2008, n. 85, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il
decreto  legislativo  9  novembre  2007,  n.  206;  il  decreto   del
presidente della Repubblica  20  gennaio  2009,  n.  17;  il  decreto
ministeriale 26 marzo 2009, n. 37; la legge 24 novembre 2009, n. 167;
la circolare ministeriale 23 settembre 2010, n. 81; 
  Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art.  16,  comma  1,  del
citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche
professionali per  l'insegnamento  acquisito  in  Paese  appartenente
all'Unione Europea dalla prof.ssa Barbara Höll; 
  Visto che la richiesta dell'interessata e' rivolta ai  sensi  della
legge  n.167/2009  ad  ottenere  il  riconoscimento   della   propria
formazione limitando gli effetti del riconoscimento medesimo ai  soli
posti di insegnamento nelle scuole di lingua tedesca della  provincia
di Bolzano; 
  Vista la documentazione prodotta a corredo  dell'istanza  medesima,
rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17  del  citato
decreto legislativo n. 206, relativa  al  sotto  indicato  titolo  di
formazione; 
  Visto l'art. 7 del gia' citato decreto legislativo n. 206, il quale
prevede che per  l'esercizio  della  professione  i  beneficiari  del
riconoscimento delle qualifiche  professionali  devono  possedere  le
conoscenze linguistiche necessarie; 
  Considerato che l'interessata, di maderelingua tedesca, possiede la
competenza linguistica, in quanto tutti gli studi sono stati compiuti
in lingua tedesca; 
  Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1  e  2,  citato  decreto
legislativo  n.  206,  il  riconoscimento  e'   richiesto   ai   fini
dell'accesso alla professione corrispondente a quella  per  la  quale
l'interessata e' qualificata nello Stato membro d'origine; 
  Rilevato altresi', che l'esercizio della professione  in  argomento
e' subordinato, nel Paese di provenienza al possesso di un  ciclo  di
studi  post-secondari  di  durata  di  almeno  quattro  anni   e   al
completamento della formazione professionale richiesta in aggiunta al
ciclo di studi post-secondari; 
  Tenuto conto della  valutazione  favorevole  espressa  in  sede  di
conferenza dei servizi nella seduta del  7  marzo  2011,  indetta  ai
sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007; 
  Accertato  che,  ai  sensi  del  comma  6,  art.  22  del   decreto
legislativo n. 206/2007, l'esperienza professionale  dell'interessata
ne integra e completa la formazione; 
  Accertato che  sussistono  i  presupposti  per  il  riconoscimento,
atteso  che  il  titolo  posseduto  dall'interessata   comprova   una
formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal  citato
decreto legislativo n. 206; 
 
                              Decreta: 
 
  1. Il seguente titolo di formazione professionale: 
    diploma   di   istruzione   post   secondario:   «Magistra    der
Philolosophie, Studienzweig Geschichte und  Sozialkunde,  Lehramt  an
höheren  Schulen,  und  der  zweiten  Studienrichtung  Anglistik  und
Amerikanistik    (Lehramt    an    höheren    Schulen)»    rilasciato
dall'«Universitat Wien» (Austria) il 27 settembre  2002,  comprensivo
della formazione didattico pedagogica; 
    titolo di abilitazione all'insegnamento: 
      «Zeugnis über die Zurücklegung des Unterrichtspraktikums  gemäβ
§ 24 des Unterrichtspraktikumsgesetzes»  (tirocinio  come  insegnante
praticante) sostenuto nell'a.s. 2004/2005 presso il liceo scientifico
«Vienna 7» di Vienna e rilasciato il 29 agosto 2005, 
posseduto dalla cittadina austriaca Barbara  Höll  nata  a  Schärding
(Austria) il 23 settembre 1973, ai sensi e per gli effetti di cui  al
decreto  legislativo  9  novembre  2007,  n.  206,   e'   titolo   di
abilitazione all'esercizio in Italia  della  professione  di  docente
nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di abilitazione  o
concorso: 
    45/A - Inglese - lingua straniera limitatamente ai soli posti  di
insegnamento nelle  scuole  di  lingua  tedesca  della  provincia  di
Bolzano; 
    46/A - Lingua e civilta' straniere  -  inglese  limitatamente  ai
soli posti di insegnamento  nelle  scuole  di  lingua  tedesca  della
provincia di Bolzano. 
  2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6,  del
citato decreto legislativo  n.  206,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 13 aprile 2011 
 
                                       Il direttore generale: Palumbo