MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 20 aprile 2011 

Decadenza della impresa individuale Agenzia di Scommesse Sportive  di
Seminara   Maurizio,   dalla   concessione    n.    3226    per    la
commercializzazione delle scommesse a quota fissa su eventi  sportivi
diversi dalle corse dei cavalli, ed eventi non  sportivi  di  cui  al
decreto 1° marzo 2006, n. 111. (11A06315) 
(GU n.110 del 13-5-2011)

 
 
 
                      IL DIRETTORE PER I GIOCHI 
         dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 
 
  Visto il decreto ministeriale 1° marzo 2006, n. 111, concernente la
disciplina delle scommesse a quota fissa su eventi  sportivi  diversi
dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi da adottare ai sensi
dell'art. 1, comma 286, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; 
  Visto il decreto n. 2006/22503/Giochi/UD  del  30  giugno  2006  di
approvazione della convenzione tipo  per  l'affidamento  dei  servizi
relativi alla  raccolta  delle  scommesse  sportive  a  totalizzatore
nazionale e a quota fissa; 
  Vista   la   convenzione   di   concessione   n.   3226   per    la
commercializzazione delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi,
diversi dalle corse dei cavalli, ed  eventi  non  sportivi  da  parte
della impresa individuale Agenzia di scommesse sportive  di  Seminara
Maurizio nei locali siti in via Roma Galleria del Centro, Gioia Tauro
(Reggio Calabria); 
  Visto il decreto legislativo 23  dicembre  1998,  n.  504,  recante
norme per il riordino dell'imposta unica sui  concorsi  pronostici  e
sulle scommesse, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge  3  agosto
1998, n. 288; 
  Visto l'art. 17, comma 2, lettera d), delle citate  convenzioni  il
quale stabilisce che l'Amministrazione procede alla  decadenza  della
concessione, salvo il diritto al risarcimento di ogni danno patito  e
patendo ed alla refusione delle spese  anche  «nel  caso  di  mancato
versamento delle somme dovute nei tempi e con le modalita'  stabilite
dalla presente convenzione di concessione, dal regolamento di  gioco,
nonche' dalle disposizioni previste in materia di scommesse  a  quota
fissa»; 
  Vista la nota prot. n. 2011/6631/Giochi/SCO del  23  febbraio  2011
con la quale  il  predetto  Concessionario  e'  stato  invitato  alla
regolarizzazione della posizione contabile; 
  Considerato che con la predetta nota e' stato comunicato, ai  sensi
e per gli effetti di cui agli articoli 7 e  seguenti  della  legge  7
agosto 1990,  n.  241  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,
l'avvio del procedimento di decadenza della concessione prevista  dal
citato art. 17, comma 2, lettera d), a motivo della  grave  posizione
debitoria derivante dall'omesso  pagamento,  nei  termini  stabiliti,
delle  somme  dovute  in  applicazione  delle  disposizioni   vigenti
indicata nei prospetti allegati alla suindicata nota con  l'invito  a
provvedere, entro 10 giorni, alla regolarizzazione di detta posizione
debitoria; 
  Considerato che il Concessionario  in  questione,  a  fronte  della
medesima comunicazione, non ha versato gli importi a debito richiesti
ai fini della regolarizzazione della posizione  contabile  e  non  ha
fornito alcuna giustificazione; 
  Tenuto conto che, con nota prot. n.  2011/11384/Giochi/SCO  del  30
aprile 2011 e' stata disposta, sulla base delle  disposizioni  recate
dall'art.17, comma 7 della convenzione di concessione, l'interruzione
del collegamento telematico  con  il  Totalizzatore  nazionale  della
concessione sportiva n. 3226; 
 
                               Dispone 
 
per  i  motivi  indicati  in  premessa  ed  ai  fini   della   tutela
dell'interesse erariale, la decadenza: 
    della   convenzione   di   concessione    n.    3226    per    la
commercializzazione delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi,
diversi dalle corse dei cavalli, ed eventi non sportivi stipulata con
Agenzia di scommesse sportive di Seminara Maurizio, con  sede  legale
in  via  Roma  Galleria  del  Centro  -  89013  Gioia  Tauro  (Reggio
Calabria), operante nel comune di Gioia Tauro (Reggio Calabria). 
  Avverso  il  presente  decreto  e'  ammesso  ricorso   dinanzi   al
competente Tribunale amministrativo regionale, entro  il  termine  di
sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 20 aprile 2011 
 
                                            Il direttore: Tagliaferri