ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 maggio 2011 

Ulteriori disposizioni di protezione civile dirette a fronteggiare  i
danni conseguenti  agli  eccezionali  eventi  alluvionali  che  hanno
colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 31  ottobre
al 2 novembre 2010. (Ordinanza n. 3938). (11A06317) 
(GU n.111 del 14-5-2011)

 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio del 5 novembre  2010,
con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza  in  relazione
agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito  il  territorio
della Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010; 
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3906
del 13 novembre 2010 recante «Primi interventi urgenti di  protezione
civile diretti a fronteggiare i danni  conseguenti  agli  eccezionali
eventi alluvionali che hanno  colpito  il  territorio  della  Regione
Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010»; 
  Vista la nota della regione Veneto del 1° marzo 2011; 
  Viste le note del 3 marzo e del  1°  aprile  2011  del  Commissario
delegato per il superamento  dell'emergenza  derivante  dagli  eventi
alluvionali che hanno colpito il territorio della regione Veneto  nei
giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010; 
  Visti gli esiti della riunione di coordinamento tenutasi presso  il
Dipartimento della protezione civile della Presidenza  del  Consiglio
dei  Ministri  a  cui  hanno   partecipato   i   rappresentanti   del
Dipartimento medesimo, del Ministero dell'economia e  delle  finanze,
del Dipartimento  della  ragioneria  generale  dello  Stato  e  della
regione Veneto; 
  Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
  Acquisita l'intesa della Regione Veneto; 
  Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1. All'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.  3906
del 13 novembre 2010 sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) all'art. 2, comma 1, dopo le parole: «la  progettazione»  sono
aggiunte le seguenti: «e/o studi di fattibilita' e servizi in  genere
comunque connessi con le finalita' di cui alla presente ordinanza»; 
    b) all'art. 3, comma 4, dopo le parole:  «Al  fine  di  porre  in
essere i necessari interventi finalizzati al superamento del contesto
emergenziale» sono aggiunte le seguenti: «e per fornire  un  efficace
supporto tecnico nei confronti della Struttura commissariale»; 
    c) all'art. 5, comma 1, lettera c) le parole:  «perizia  giurata»
sono sostituite dalle seguenti: «perizia asseverata»; 
    d) all'art.  5,  comma  2,  le  parole:  «perizia  giurata»  sono
sostituite dalle seguenti: «perizia asseverata»; 
    e) all'art. 6, comma 1, terzo capoverso, dopo le parole: «,  243»
sono aggiunte le seguenti: «, nonche' le  disposizioni  regolamentari
per la parte strettamente connessa»; 
    f)  all'art.  6,  comma  1,  quinto  capoverso,  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,  sono  aggiunti  i
seguenti articoli:  «22,  22-bis,  52-bis,  ter,  quater,  quinquies,
sexies, septies, octies e nonies»; 
    g) all'art. 6, comma 1, nono capoverso, al decreto legislativo  3
aprile 2006, n. 152, sono soppresse le seguenti parole: «29-decies»; 
    h) all'art. 6,  comma  1,  sono  soppresse  le  seguenti  parole:
«decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, articoli 5,  7,  8,  9,
10, 11, 12, 13, 14 e 18»; 
    i) all'art. 6, comma 1, sono soppresse le seguenti parole: «Legge
Regione Veneto n. 3 del 2000, articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 21,  22,
23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32-bis, 33, 34, 35, 37 e 39»; 
    j) all'art. 6, comma  1,  diciannovesimo  capoverso,  alla  legge
Regione Veneto n. 27 del 2003, sono soppresse le seguenti parole: «8,
9, 10 e 33»; 
    k) all'art. 6, comma 1, sono soppresse le seguenti parole: «Legge
Regione Veneto n. 11/2010, art. 16»; 
    l) all'art. 6, comma 1, e' aggiunto il seguente capoverso: «Legge
Regione Veneto 16 aprile 1985,  n.  33,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni, articoli 33 e 34»; 
    m) all'art. 6, comma 1, e' aggiunto il seguente capoverso: «Legge
28 dicembre 1995, n. 549, e  successive  modifiche  ed  integrazioni,
art. 3»; 
    n) all'art.  6,  comma  1,  diciottesimo  capoverso,  alla  legge
Regione Veneto n. 3 del 2000 e' aggiunto il seguente articolo: «38»; 
    o) all'art. 7, comma 1, dopo le parole: «con oneri a  carico  del
bilancio regionale» sono aggiunte  le  seguenti:  «,  utilizzando  le
disponibilita'  iscritte  sullo  stesso  bilancio,   per   la   somma
complessiva di euro  560.000,00,  realizzatesi  nelle  ordinanze  del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3027/1999, n. 3090/2000,  n.
3237/2002, n. 3258/2002 e n. 3276/2003,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni.». 
    p) all'art. 9, comma 1,  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
parole: «E',  comunque,  fatta  salva  la  facolta'  dei  clienti  di
rinunciare alla sospensione.»; 
    q) all'art. 2, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: 
    «2-bis. L'approvazione dei progetti di cui al  presente  articolo
da parte del Commissario delegato, attuata con le modalita' di cui al
presente comma, costituisce, ove  occorra,  variante  agli  strumenti
urbanistici del Comune interessato alla realizzazione delle  opere  o
alla imposizione dell'area di rispetto e comporta la dichiarazione di
pubblica utilita' delle opere e di  urgenza  e  indifferibilita'  dei
relativi lavori: 
    2-ter. L'approvazione  dei  progetti  da  parte  del  Commissario
delegato costituisce a tutti gli effetti variazione  alle  previsioni
dei vigenti strumenti urbanistici. 
    2-quater. Si applicano, in ogni caso, le procedure  di  cui  agli
articoli 11, comma 1, lettera b), e 16  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.». 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 7 maggio 2011 
 
                                            Il Presidente: Berlusconi