ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 marzo 2011 

Ulteriori disposizioni per lo svolgimento del grande evento  relativo
al 150°  Anniversario  dell'Unita'  d'Italia.  (Ordinanza  n.  3929).
(11A06409) 
(GU n.114 del 18-5-2011)

 
                            IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'art. 5, commi 2 e 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
24 aprile 2007,  come  modificato  dal  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei  Ministri  15  giugno  2007,  con  il  quale  e'  stato
istituito il  Comitato  Interministeriale  per  la  celebrazione  del
grande evento denominato «150°  Anniversario  dell'Unita'  d'Italia»,
con  il  compito  di  pianificare,  preparare  ed   organizzare,   in
collaborazione con  gli  enti  territoriali  interessati,  tutti  gli
interventi e le iniziative finalizzati alle celebrazioni per il  150°
anniversario dell'Unita' d'Italia, che avranno luogo  nel  territorio
nazionale nel periodo 2008-2010 e, in particolare, nell'anno 2011; 
  Visto inoltre il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri
in data 15 giugno 2007 con il quale e' stata istituita una  struttura
di missione, denominata «Struttura di Missione  per  le  celebrazioni
dei 150 anni dell'Unita' d'Italia» presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento per lo sviluppo e la  competitivita'  del
turismo, cui sono stati affidati  compiti  finalizzati  a  garantire,
oltre al funzionamento del Comitato,  la  piena  realizzazione  delle
attivita' programmate; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  con  il
quale si e' proceduto, ai sensi del decreto-legge 7  settembre  2001,
n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9  novembre  2001,
n. 401, alla dichiarazione di «grande evento» per il complesso  delle
iniziative e degli interventi afferenti alle celebrazioni per il 150°
Anniversario dell'Unita' d'Italia; 
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3632
del 23 novembre 2007 recante «Disposizioni  per  lo  svolgimento  del
grande evento relativo al 150° Anniversario dell'Unita' d'Italia»; 
  Visto l'art. 14 dell'ordinanza del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri n. 3772 del 19 maggio 2009; 
  Visto l'art. 1 dell'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri  n.  3854  del  3  marzo2010  e  successive   variazioni   e
modificazioni; 
  Visto il comma 4 dell'art. 55 decreto-legge n.  78  del  31  maggio
2010 convertito, con modificazioni, dalla legge 30  luglio  2010,  n.
122; 
  Visto il comma 1 dell'art. 2 decreto del Presidente  del  Consiglio
dei Ministri del 9 giugno 2010, cosi' come modificato dall'art. 1 del
successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  29
ottobre 2010; 
  Vista la nota del 21 febbraio  2011  del  coordinatore  dell'Unita'
Tecnica di Missione della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
  Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
  Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Al fine di garantire le necessarie ed indispensabili  iniziative
volte alla celebrazione del 150°  anniversario  dell'Unita'  d'Italia
nell'anno 2011, le disposizioni di cui all'art. 6, commi 3,  7,  8  e
12,  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n.122,  non  si  applicano
agli  stanziamenti  di  cui  all'art.  55,  comma  4,  del   medesimo
decreto-legge  limitatamente   all'anno   2011   e   alle   attivita'
strettamente  correlate  alla  celebrazione  del  150°   anniversario
dell'Unita' d'Italia e fermo restando il limite di spesa di cui  allo
stesso art. 55,  comma  4.  Per  le  predette  esigenze,  i  servizi,
compresi quelli riferiti all'editoria, pubblicitari  ed  assicurativi
nonche' le forniture ed i lavori accessori e  complementari  riferiti
alle manifestazioni previste nel programma celebrativo ed al primario
obiettivo di diffusione  dei  valori  di  identita'  nazionale,  sono
considerati di interesse culturale  e,  come  tali,  rientrano  nella
fattispecie  di  cui  all'allegato  IIB  dell'art.  20  del   decreto
legislativo 12 aprile 2006, n.163 e successive modificazioni e  della
Direttiva comunitaria 2004/18/EU del 31 marzo 2004. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1, e, in ogni caso, nel  limite
di spesa di cui allo stesso comma, l'art. 2, comma 1, del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 9 giugno 2010, come  modificato
dall'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  29
ottobre 2010, e' cosi' modificato: 
    a) le parole:  «ventuno  unita'  aventi  qualifica  funzionale  o
equiparata» sono cosi' sostituite: «ventitre' unita' aventi qualifica
funzionale o  equiparata»  e  le  successive  parole:  «non  piu'  di
diciassette unita' possono essere soggetti estranei» sono  sostituite
dalle parole: «non piu' di diciannove unita' possono essere  soggetti
estranei»; 
    b) le parole: «due esperti da  nominare»  sono  sostituite  dalle
parole: «tre esperti da nominare». 
  La presente ordinanza verra' sottoposta al controllo preventivo  di
legittimita' ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. l) della  legge  14
gennaio 1994, n. 20 e sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 14 marzo 2011 
 
                                            Il Presidente: Berlusconi 

Registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 2011 
Ministeri  istituzionali  Presidenza  del  Consiglio  dei   Ministri,
registro n. 10, foglio n. 171