MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 3 maggio 2011 

Variazione di denominazione di una varieta'  foraggiera  iscritta  al
registro nazionale delle varieta' di specie agrarie. (11A06590) 
(GU n.121 del 26-5-2011)

 
 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
             della competitivita' per lo sviluppo rurale 
 
  Vista  la  legge  25  novembre  1971,  n.  1096,   che   disciplina
l'attivita' sementiera ed in particolare gli articoli  19  e  24  che
prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura,
dei  registri   di   varieta'   aventi   lo   scopo   di   permettere
l'identificazione delle varieta' stesse; 
  Visto l'art. 17-bis, terzo comma,  del  regolamento  di  esecuzione
della citata legge n. 1096/1971, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e da ultimo modificato  dal
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001,  n.  322,  che
disciplina l'uso  di  denominazioni  di  varieta'  gia'  iscritte  al
registro nazionale; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre  1972,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana  n.  44
del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di
varieta' di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra; 
  Visto il  decreto  ministeriale  n.  4153  del  26  febbraio  2010,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana  n.  69
del 24 marzo 2010, con il  quale  e'  stata  iscritta,  nel  relativo
registro, la varieta' di Festuca arundinacea denominata «Fury»; 
  Vista la nota n. 27070 del 30 novembre 2010, con la quale la  Ditta
Continental  Semences  S.p.a.,  in  qualita'  di  rappresentante  del
costitutore,  ha  chiesto  la  modifica  della  denominazione   della
varieta' sopramenzionata da «Fury» a «Fury I»; 
  Considerato che la  denominazione  proposta  e'  stata  oggetto  di
pubblicazione sul «Bollettino delle varieta' vegetali» n. 6/2010; 
  Considerato che il controllo effettuato sulla  nuova  denominazione
proposta ha dato esito positivo; 
  Ritenuto che non sussistono motivi ostativi all'accoglimento  della
proposta sopramenzionata; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  di  riforma
dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11  della  legge  15
marzo1997, n. 59; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  relativo  alle
norme generali sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n.
129, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010,  registrato  alla  Corte  dei
conti, recante individuazione degli Uffici  dirigenziali  di  livello
non generale; 
 
                              Decreta: 
 
 
                           Articolo unico 
 
  La denominazione della  varieta'  di  Festuca  arundinacea  «Fury»,
iscritta con decreto ministeriale  n.  4153  del  26  febbraio  2010,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Italiana n. 69 del 24 marzo 2010,
e' modificata come indicato nella tabella sotto riportata: 
 
    

 Codice                   Attuale        Nuova deno-
  SIAN     Specie      denominazione      minazione

 11747     Festuca         Fury             Fury I
         arundinacea

    
 
  Il presente decreto entrera'  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
    Roma, 3 maggio 2011 
 
                                         Il direttore generale: Blasi