MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 10 maggio 2011 

Riconoscimento, alla sig.ra Ciotu Grosu Firuta, di titolo  di  studio
estero  abilitante  all'esercizio  in  Italia  della  professione  di
chimico. (11A06709) 
(GU n.134 del 11-6-2011)

 
 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                       della giustizia civile 
 
  Vista l'istanza della  Sig.ra  Ciotu  Grosu  Firuta  nata  a  Valea
Ursului (Romania) il 18 agosto  1967,  cittadina  rumena,  diretta  a
ottenere,  ai  sensi  dell'art.  16  del   sopra   indicato   decreto
legislativo, il riconoscimento  del  titolo  accademico-professionale
rumeno di "Inginer chimie", ai  fini  dell'accesso  ed  esercizio  in
Italia della professione di "Chimico"; 
  Visti gli articoli 1 e 8 della  legge  29  dicembre  1990  n.  428,
recante  disposizioni  per  l'adempimento   di   obblighi   derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea; 
  Visto il decreto legislativo 9 novembre, n. 206 di attuazione della
direttiva  n.  2005/36/CE  del  7  settembre  2005  -   relativa   al
riconoscimento della qualifiche professionali; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno  2001
n. 328, contenente "Modifiche ed integrazioni  della  disciplina  dei
requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative  prove
per l'esercizio di talune professioni, nonche' della  disciplina  dei
relativi ordinamenti"; 
  Visto il decreto ministeriale 3 novembre 2005 n. 260, che adotta il
regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo  sopra  citato,
in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di
biologo; 
  Considerato che la richiedente e' in possesso del titolo accademico
di "Inginer in  profilul  chimie,  specializarea  Inginerie  chimica"
conseguito presso l'"Universitatea Tehnica Gh. Asachi" nella sessione
giugno 1995; 
  Preso  atto  che  in  Romania  la   professione   di   chimico   e'
regolamentata nel senso che  il  professionista  per  esercitare  nel
settore sanitario deve ottenere l'autorizzazione del Ministero  della
Salute  previa   iscrizione   all'"Ordine   dei   chimici,   biologi,
biochimici" e che con la sola laurea e' possibile, invece, esercitare
la libera professione in tutti gli altri settori, mentre in Italia la
professione di chimico iscritto  nella  sez.  A  contempla  anche  il
settore sanitario; 
  Preso atto altresi' che  la  sig.ra  Ciotu  non  ha  dimostrato  il
possesso dell'autorizzazione e che quindi la domanda non puo'  essere
accolta per la sezione A; 
  Viste le determinazioni della Conferenza di  servizi  nella  seduta
del 9 febbraio 2011; 
  Preso atto del parere del rappresentante del Consiglio nazionale di
categoria nella conferenza sopra citata; 
  Considerato    che    la    richiedente    ha    una     formazione
accademico-professionale completa ai fini  dell'esercizio  in  Italia
della  professione  di  "Chimico"  -  sez.  B  -,  come  risulta  dai
certificati prodotti, per cui non e' necessario applicare  le  misure
compensative; 
 
                              Decreta: 
 
  Alla Sig.ra, Ciotu Grosu Firuta nata a Valea Ursului  (Romania)  il
18  agosto  1967,  cittadina  rumena,  e'  riconosciuto   il   titolo
professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione
all'albo dei "Chimici" - sez. B - e l'esercizio della professione  in
Italia. 
 
    Roma, 10 maggio 2011 
 
                                     Il direttore generale: Saragnano