COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

DELIBERAZIONE 13 maggio 2011 

Elevazione per le azioni ordinarie emesse da  Parmalat  S.p.A.  della
percentuale  prevista  dall'articolo  108,  comma  2,   del   decreto
legislativo 24  febbraio  1998,  n.  58.  (Deliberazione  n.  17781).
(11A06790) 
(GU n.117 del 21-5-2011)

 
 
 
         LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA 
 
  Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216; 
  Visto il d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58; 
  Visto l'art. 108, comma 2, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n.  58  che
impone a chiunque venga a detenere una  partecipazione  superiore  al
novanta per cento del capitale rappresentato da titoli  ammessi  alla
negoziazione in un mercato regolamentato, l'obbligo di  acquistare  i
restanti titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato
da chi ne faccia richiesta se non ripristina entro novanta giorni  un
flottante sufficiente  ad  assicurare  il  regolare  andamento  delle
negoziazioni; 
  Visto l'art. 112 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 che attribuisce
alla Consob il potere di elevare per  singole  societa',  sentita  la
societa' di gestione del mercato, la percentuale prevista dal  citato
art. 108; 
  Visto l'art. 50, comma 3, del proprio  regolamento  del  14  maggio
1999, n. 11971; 
  Vista la comunicazione Consob DME/2078716 del 2 dicembre  2002  con
la quale sono stati stabiliti i criteri generali per l'esercizio  dei
poteri previsti dall'art. 112  del  d.lgs.  58/1998,  in  materia  di
modifica della percentuale rilevante ai fini dell'applicazione  degli
obblighi previsti dall'art. 108 del medesimo decreto; 
  Vista la comunicazione del 26  aprile  2011  effettuata,  ai  sensi
dall'art. 102, comma 1, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, da  Sofil
S.a.s. in  relazione  all'offerta  pubblica  di  acquisto  diretta  a
conseguire la totalita' delle azioni  ordinarie  emesse  da  Parmalat
S.p.A.; 
  Considerato  che,  a  seguito  della  citata  operazione,  potrebbe
risultare per le azioni  ordinarie  emesse  da  Parmalat  S.p.A.  una
soglia di possesso superiore al limite del  90  per  cento  stabilito
dall'art. 108, comma 2, del d.lgs. n. 58/1998; 
  Vista la comunicazione di Borsa Italiana S.p.A. del 2 maggio  2011,
con la quale la stessa ha proposto di adottare per  Parmalat  S.p.A.,
ai fini dell'obbligo di acquisto sulle azioni ordinarie emesse  dalla
predetta societa', una soglia di possesso superiore al 90 per cento e
pari al 90,5 per cento del relativo capitale ordinario; 
  Ritenuto che una percentuale di flottante per le  azioni  ordinarie
emesse da Parmalat S.p.A. pari al 9,5 per  cento,  corrispondente  ad
una capitalizzazione, calcolata sulla base della media ponderata  dei
prezzi ufficiali nel periodo compreso tra il 25 ottobre 2010 e il  25
aprile 2011 (estremi inclusi), pari a circa 3.936 milioni di euro, e'
idonea ad assicurare un regolare andamento delle negoziazioni; 
 
                              Delibera 
 
di elevare al 90,5 per cento la percentuale prevista  dall'art.  108,
comma 2, del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 per  le  azioni  ordinarie
emesse da Parmalat  S.p.A.,  ai  sensi  dell'art.  112  del  medesimo
decreto.  La  presente  delibera  sara'  pubblicata  nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino della Consob. 
  Roma, 13 maggio 2011 
 
                                                 Il presidente: Vegas