AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME ADIGE DI TRENTO

COMUNICATO

Adozione della «Variazione  al  piano  stralcio  per  la  tutela  dal
rischio idrogeologico». (Deliberazione  n.  2/2010  del  21  dicembre
2010). (11A07367) 
(GU n.130 del 7-6-2011)

 
 
 
                      IL COMITATO ISTITUZIONALE 
 
(Omissis). 
 
                              Delibera: 
 
 
                               Art. 1. 
 
    E' adottata l'allegata «Variante al piano stralcio per la  tutela
dal rischio idrogeologico (approvato con decreto del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 27 aprile 2006) per le  aree  in  dissesto  da
versante»,  di  seguito  «Variante»,   costituita   dagli   elaborati
seguenti: 
    (Omissis). 
    Per la prevenzione del pericolo da frana o  colata  detritica  la
variante assoggetta a disciplina le aree delimitate nella cartografia
a scala 1:10.000. 
    La variante riguarda  aree  di  pericolosita'  idrogeologica  (P)
localizzate nei territori dei seguenti Comuni: 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
    I contenuti di carattere generale  e  gli  indirizzi  nonche'  le
norme di attuazione del piano  stralcio  si  applicano  su  tutto  il
territorio del Bacino dell'Adige - Regione Veneto. 
 
                               Art. 2. 
 
    Fino  all'entrata  in  vigore  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri di  approvazione  della  variante,  alle  aree
perimetrate dalla presente variante si applicano - a titolo di misure
di  salvaguardia,  ai  sensi  dell'art,  65,  comma  7,  del  decreto
legislativo n. 152/2006 - le disposizioni previste dagli articoli 20,
22 e 23 delle «Norme di attuazione e prescrizioni di piano» del piano
stralcio per le aree di pericolo molto elevato ed elevato da frana  o
da colata detritica. 
 
                               Art. 3. 
 
    Fino  all'entrata  in  vigore  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri  di  approvazione  del  piano  stralcio   si
applicano inoltre - a titolo di  misure  di  salvaguardia,  ai  sensi
dell'art. 65, comma 7, del  decreto  legislativo  n.  152/2006  -  le
disposizioni previste dall'art. 5, commi 3, 4 e 5,  delle  «Norme  di
attuazione e prescrizioni di piano». 
 
                               Art. 4. 
 
    Ai sensi dell'art.  65,  comma  4,  del  decreto  legislativo  n.
152/2006, con l'entrata in vigore  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri di approvazione della  variante  si  applicano
immediatamente ed integralmente  tutte  le  «Norme  di  attuazione  e
prescrizioni di piano» della stessa. 
 
                               Art. 5. 
 
    La presente  deliberazione  con  allegato  sara'  pubblicata  per
estratto nella Gazzetta Ufficiale e nel  Bollettino  ufficiale  della
Regione del Veneto e sara' notificata, nelle  forme  piu'  opportune,
agli enti locali nei confronti dei quali le  misure  di  salvaguardia
nella stessa contenute sono destinate ad esplicare efficacia. 
 
                               Art. 6. 
 
    A seguito dell'adozione della  presente  deliberazione  si  dara'
corso alle procedure previste all'art. 57, comma 1, lettera a), punto
2), del decreto legislativo n. 152/2006.