Adozione della «Variazione al piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico». (Deliberazione n. 2/2010 del 21 dicembre 2010). (11A07367)(GU n.130 del 7-6-2011)
IL COMITATO ISTITUZIONALE
(Omissis).
Delibera:
Art. 1.
E' adottata l'allegata «Variante al piano stralcio per la tutela
dal rischio idrogeologico (approvato con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 27 aprile 2006) per le aree in dissesto da
versante», di seguito «Variante», costituita dagli elaborati
seguenti:
(Omissis).
Per la prevenzione del pericolo da frana o colata detritica la
variante assoggetta a disciplina le aree delimitate nella cartografia
a scala 1:10.000.
La variante riguarda aree di pericolosita' idrogeologica (P)
localizzate nei territori dei seguenti Comuni:
Parte di provvedimento in formato grafico
I contenuti di carattere generale e gli indirizzi nonche' le
norme di attuazione del piano stralcio si applicano su tutto il
territorio del Bacino dell'Adige - Regione Veneto.
Art. 2.
Fino all'entrata in vigore del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri di approvazione della variante, alle aree
perimetrate dalla presente variante si applicano - a titolo di misure
di salvaguardia, ai sensi dell'art, 65, comma 7, del decreto
legislativo n. 152/2006 - le disposizioni previste dagli articoli 20,
22 e 23 delle «Norme di attuazione e prescrizioni di piano» del piano
stralcio per le aree di pericolo molto elevato ed elevato da frana o
da colata detritica.
Art. 3.
Fino all'entrata in vigore del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri di approvazione del piano stralcio si
applicano inoltre - a titolo di misure di salvaguardia, ai sensi
dell'art. 65, comma 7, del decreto legislativo n. 152/2006 - le
disposizioni previste dall'art. 5, commi 3, 4 e 5, delle «Norme di
attuazione e prescrizioni di piano».
Art. 4.
Ai sensi dell'art. 65, comma 4, del decreto legislativo n.
152/2006, con l'entrata in vigore del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri di approvazione della variante si applicano
immediatamente ed integralmente tutte le «Norme di attuazione e
prescrizioni di piano» della stessa.
Art. 5.
La presente deliberazione con allegato sara' pubblicata per
estratto nella Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino ufficiale della
Regione del Veneto e sara' notificata, nelle forme piu' opportune,
agli enti locali nei confronti dei quali le misure di salvaguardia
nella stessa contenute sono destinate ad esplicare efficacia.
Art. 6.
A seguito dell'adozione della presente deliberazione si dara'
corso alle procedure previste all'art. 57, comma 1, lettera a), punto
2), del decreto legislativo n. 152/2006.