MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 30 maggio 2011 

Rettifica del  disciplinare  di  produzione  della  denominazione  di
origine controllata «Colli di Scandiano e di Canossa». (11A07428) 
(GU n.130 del 7-6-2011)

 
 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
           dello sviluppo agroalimentare e della qualita' 
 
  Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del  Consiglio,  cosi'  come
modificato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante
organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni  specifiche
per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito  e'  stato  inserito  il
Regolamento   (CE)    n.    479/2008    del    Consiglio,    relativo
all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo  (OCM  vino),  che
contempla,  a  decorrere  dal  1°  agosto  2009,  il  nuovo   sistema
comunitario per la protezione delle denominazioni di  origine,  delle
indicazioni geografiche  e  delle  menzioni  tradizionali  di  taluni
prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e  49  relativi
alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria
e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di  origine  e
delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione; 
  Visto il Regolamento (CE)  n.  607/09  della  Commissione,  recante
modalita' di  applicazione  del  Regolamento  (CE)  n.  479/2008  del
Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette  e
le  indicazioni  geografiche  protette,  le  menzioni   tradizionali,
l'etichettatura  e   la   presentazione   di   determinati   prodotti
vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via
transitoria e con scadenza al 31 dicembre  2011,  per  l'esame  delle
domande, relative al conferimento della protezione ed  alla  modifica
dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione
geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009,  si
applica la procedura prevista dalla preesistente normativa  nazionale
e comunitaria in materia; 
  Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante  nuova  disciplina
delle denominazioni di origine dei vini; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  20  aprile  1994,
n.348, con il quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante  la
disciplina del procedimento di  riconoscimento  di  denominazione  di
origine dei vini; 
  Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61,  recante  tutela
delle denominazioni di origine e delle  indicazioni  geografiche  dei
vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; 
  Visti i decreti applicativi, finora emanati, del  predetto  decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  25  novembre
1976, con il quale e' stata riconosciuta la Denominazione di  Origine
Controllata dei vini «Colli di Scandiano e di Canossa»  ed  e'  stato
approvato il relativo disciplinare di produzione, nonche'  i  decreti
con i quali sono state apportate modifiche al citato disciplinare; 
  Visto il decreto ministeriale  del  17  dicembre  2010,  pubblicato
nella Gazzetta  Ufficiale  n.  4  del  7  gennaio  2011,  supplemento
ordinario n. 6, con il quale e' stata modificato il  disciplinare  di
produzione della Denominazione di origine controllata dei vini «Colli
di Scandiano  e  di  Canossa»,  cosi'  come  modificato  con  decreto
ministeriale di rettifica del 21 febbraio 2011; 
  Vista la richiesta del Consorzio per la tutela dei vini  «Reggiano»
e «Colli di Scandiano e di Canossa» intesa ad ottenere  la  rettifica
dell'art. 6 del citato disciplinare, al fine di  indicare  il  titolo
alcolometrico volumico effettivo per le tipologie di prodotto  bianco
e  bianco  classico,  Malvasia,  Spergola,   Lambrusco   Grasparossa,
Marzemino e Malbo  gentile  facenti  riferimento  alla  categoria  di
prodotto  «mosto  di  uva  parzialmente  fermentato»,  ammessa   alla
produzione ai sensi dell'art. 1 del disciplinare di produzione per  i
vini a Denominazione  di  origine  controllata  dei  vini  «Colli  di
Scandiano e di Canossa»; 
  Visto il parere positivo formulato in data  29  aprile  2011  dalla
regione  Emilia  Romagna  in  merito  alla  predetta  richiesta   del
Consorzio sopra indicato; 
  Ritenuto pertanto, in accoglimento  della  predetta  richiesta,  di
dover apportare la conseguente rettifica al  richiamato  disciplinare
di produzione; 
 
                              Decreta: 
 
 
                           Articolo unico 
 
  A titolo di rettifica, all'art. 6 del  disciplinare  di  produzione
dei vini a Denominazione di origine controllata «Colli di Scandiano e
di Canossa», approvato con il decreto ministeriale  del  17  dicembre
2010 richiamato in premessa, dopo l'ultimo capoverso, e' inserito  il
seguente capoverso: 
  «Le caratteristiche al consumo sopra  descritte  per  le  tipologie
bianco frizzante e bianco  classico  frizzante,  Malvasia  frizzante,
Spergola  frizzante,  Lambrusco  Grasparossa   frizzante,   Marzemino
frizzante  e  Malbo  gentile  frizzante,  sono  riferite  anche  alla
categoria di prodotto "mosto di uva parzialmente  fermentato",  fatto
salvo che per tale categoria il sapore e' limitato al  "dolce"  e  il
titolo alcolometrico effettivo deve  essere  superiore  a  1%  vol  e
inferiore ai 3/5 del titolo alcolometrico volumico totale.». 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 30 maggio 2011 
 
                            Il direttore generale ad interim: Vaccari