MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 30 maggio 2011 

Rettifica del  disciplinare  di  produzione  della  denominazione  di
origine controllata «Reggiano». (11A07475) 
(GU n.131 del 8-6-2011)

 
 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
           dello sviluppo agroalimentare e della qualita' 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del  consiglio,  cosi'  come
modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del consiglio, recante
organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni  specifiche
per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito  e'  stato  inserito  il
Regolamento   (CE)    n.    479/2008    del    Consiglio,    relativo
all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo  (OCM  vino),  che
contempla,  a  decorrere  dal  1°  agosto  2009,  il  nuovo   sistema
comunitario per la protezione delle denominazioni di  origine,  delle
indicazioni geografiche  e  delle  menzioni  tradizionali  di  taluni
prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e  49  relativi
alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria
e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di  origine  e
delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione; 
  Visto il regolamento (CE)  n.  607/09  della  commissione,  recante
modalita' di  applicazione  del  regolamento  (CE)  n.  479/2008  del
consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette  e
le  indicazioni  geografiche  protette,  le  menzioni   tradizionali,
l'etichettatura  e   la   presentazione   di   determinati   prodotti
vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via
transitoria e con scadenza al 31 dicembre  2011,  per  l'esame  delle
domande, relative al conferimento della protezione ed  alla  modifica
dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione
geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009,  si
applica la procedura prevista dalla preesistente normativa  nazionale
e comunitaria in materia; 
  Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante  nuova  disciplina
delle denominazioni di origine dei vini; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con  il  quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante  la
disciplina del procedimento di  riconoscimento  di  denominazione  di
origine dei vini; 
  Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61,  recante  tutela
delle denominazioni di origine e delle  indicazioni  geografiche  dei
vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; 
  Visti i decreti applicativi, finora emanati, del  predetto  decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  22  luglio  1971,
con il quale  e'  stata  riconosciuta  la  denominazione  di  origine
controllata dei vini «Reggiano» ed e'  stato  approvato  il  relativo
disciplinare di produzione, nonche' i decreti con i quali sono  state
apportate modifiche al citato disciplinare; 
  Visto il decreto ministeriale  del  21  dicembre  2010,  pubblicato
nella Gazzetta  Ufficiale  n.  4  del  7  gennaio  2011,  supplemento
ordinario n. 6, con il quale e' stata modificato il  disciplinare  di
produzione  della  denominazione  di  origine  controllata  dei  vini
«Reggiano»,  cosi'  come  modificato  con  decreto  ministeriale   di
rettifica del 21 febbraio 2011; 
  Vista la richiesta del consorzio per la tutela dei vini  «Reggiano»
e «Colli di Scandiano e di Canossa» intesa ad ottenere  la  rettifica
dell'art. 6 del citato disciplinare, al fine di  indicare  il  titolo
alcolometrico  volumico  effettivo  per  le  tipologie  di   prodotto
Lambrusco,  Lambrusco  Salamino  e  rosso  facenti  riferimento  alla
categoria di prodotto «mosto di uva parzialmente fermentato», ammessa
alla produzione ai sensi dell'art. 1 del disciplinare  di  produzione
per  i  vini  a  denominazione  di  origine  controllata   dei   vini
«Reggiano»; 
  Visto il parere positivo formulato in data  29  aprile  2011  dalla
regione  Emilia-Romagna  in  merito  alla  predetta   richiesta   del
consorzio sopra indicato; 
  Ritenuto pertanto, in accoglimento  della  predetta  richiesta,  di
dover apportare la conseguente rettifica al  richiamato  disciplinare
di produzione; 
 
                              Decreta: 
 
 
                           Articolo unico 
 
  A titolo di rettifica, all'art. 6 del  disciplinare  di  produzione
dei vini a denominazione di origine controllata «Reggiano», approvato
con il decreto  ministeriale  del  21  dicembre  2010  richiamato  in
premessa, dopo l'ultimo capoverso, e' inserito il seguente capoverso: 
  «Le caratteristiche al consumo sopra  descritte  per  le  tipologie
Lambrusco frizzante, Lambrusco Salamino frizzante e rosso  frizzante,
sono  riferite  anche  alla  categoria  di  prodotto  «mosto  di  uva
parzialmente fermentato», fatto  salvo  che  per  tale  categoria  il
sapore e' limitato al «dolce» e  il  titolo  alcolometrico  effettivo
deve essere superiore  a  1%  vol  e  inferiore  ai  3/5  del  titolo
alcolometrico volumico totale.». 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 30 maggio 2011 
 
                            Il direttore generale ad interim: Vaccari