MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 4 aprile 2011 

Riconoscimento, al prof. Mauro Rubino delle qualifiche  professionali
estere quali abilitanti all'esercizio in Italia della professione  di
insegnante. (11A08062) 
(GU n.142 del 21-6-2011)

 
 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
per gli  ordinamenti  del  sistema  nazionale  di  istruzione  e  per
                       l'autonomia scolastica 
 
  Visti la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge  19  novembre  1990,
n.341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il  decreto  ministeriale  28
maggio 1992; il decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n.  297;  il
decreto  ministeriale  21  ottobre  1994,  n.   298,   e   successive
modificazioni; il decreto ministeriale 30 gennaio  1998,  n.  39;  il
decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
2000, n. 445; il decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165;  il
decreto interministeriale 4 giugno 2001; il  decreto  del  Presidente
della Repubblica 18 gennaio 2002, n.54; la legge 28  marzo  2003,  n.
53; il decreto legislativo  8  luglio  2003,  n.  277;  la  circolare
ministeriale 21 marzo 2005, n. 39; il decreto legge 18  maggio  2006,
n. 181 convertito nella legge 17 luglio  2006,  n.  233;  il  decreto
legislativo del 9 novembre 2007, n. 206; il decreto legge  16  maggio
2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto
del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n.  17;  il  decreto
ministeriale 26 marzo 2009,  n.  37;  la  circolare  ministeriale  23
settembre 2010, n. 81; 
  Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art.  16,  comma  1,  del
citato  decreto  legislativo  n.  206/2007  di  riconoscimento  delle
qualifiche  professionali  per  l'insegnamento  acquisite  in   paese
appartenente all'Unione Europea dal prof. Mauro Rubino; 
  Vista la documentazione prodotta a corredo  dell'istanza  medesima,
rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17  del  citato
decreto legislativo n. 206, relativa  al  sotto  indicato  titolo  di
formazione; 
  Visto l'art. 7 del gia' citato decreto legislativo n. 206, il quale
prevede che per  l'esercizio  della  professione  i  beneficiari  del
riconoscimento delle qualifiche  professionali  devono  possedere  le
conoscenze linguistiche necessarie; 
  Considerato  che  l'interessato   e'   esentato   dall'obbligo   di
documentare la conoscenza della lingua italiana, ai sensi della  C.M.
n. 39 del 21 marzo 2005, in quanto ha conseguito la laurea in  lingue
e letterature straniere presso l'universita' degli studi di Palermo; 
  Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto
legislativo n. 206/2007,  il  riconoscimento  e'  richiesto  ai  fini
dell'accesso   alla   professione   corrispondente   per   la   quale
l'interessato e' qualificato nello Stato membro d'origine; 
  Rilevato  altresi'  che,  ai  sensi  dell'art.   19   del   decreto
legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione  in  argomento
e' subordinato, nel Paese di provenienza, al possesso di un ciclo  di
studi post-secondari di durata minima di  quattro  anni,  nonche'  al
completamento della formazione professionale richiesta,  in  aggiunta
al ciclo di studi post-secondari; 
  Tenuto conto della  valutazione  favorevole  espressa  in  sede  di
conferenza dei servizi, nella seduta dell'11 Giugno 2010, indetta  ai
sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo n. 206/2007; 
  Visto il decreto direttoriale prot. n. 4850 del 25 giugno 2010, che
subordina al superamento di misure compensative il riconoscimento del
titolo professionale di cui trattasi; 
  Vista  la  comunicazione  dell'Ufficio  scolastico  regionale   per
l'Emilia Romagna n.  1622  in  data  9  marzo  2011  -  acquisita  al
protocollo di questa Direzione generale con il n. 1834 del  21  marzo
2011 - con la quale il predetto Ufficio ha  fatto  conoscere  l'esito
favorevole della prova  attitudinale  sostenuta  dal  predetto  prof.
Mario Rubino; 
  Accertato che  sussistono  i  presupposti  per  il  riconoscimento,
atteso  che  il  titolo  posseduto  dall'interessato   comprova   una
formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal  citato
decreto legislativo n. 206; 
 
                              Decreta: 
 
  1 - Il titolo di formazione professionale cosi' composto: 
    diploma di istruzione post-secondario: 
      «Laurea in lingue e letterature straniere - Inglese - Indirizzo
comparatistico» conseguita il 28 novembre 2001  presso  l'universita'
degli studi di Palermo; 
    titolo di abilitazione all'insegnamento: 
      «Post Graduate  Certificate  in  Education»  conseguito  il  25
giugno 2003 presso The Manchester Metropolitan University; 
      «Qualified Teacher Status» rilasciato  il  1  agosto  2003  dal
General Teaching Council for England; 
      «Induction» rilasciato il 25 ottobre 2004 dal General  Teaching
Council for England; 
  posseduto dal cittadino italiano prof. Mauro Rubino, nato a Palermo
il 10 agosto1977, come integrato dalla misura compensativa di cui  al
decreto citato in premessa, ai sensi e per gli  effetti  del  decreto
legislativo 9 novembre  2007,  n.  206,  e'  titolo  di  abilitazione
all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione
secondaria nelle classi: 
    45/A Lingua straniera (Inglese); 
    46/A Lingue e civilta' straniere (Inglese). 
  2 - Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del
citato decreto legislativo n. 206/2007, e' pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 4 aprile 2011 
 
                                       Il direttore generale: Palumbo