MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 27 maggio 2011 

Riconoscimento, al sig. Riccio  Guido  di  titolo  di  studio  estero
abilitante all'esercizio in Italia  della  professione  di  avvocato.
(11A08166) 
(GU n.144 del 23-6-2011)

 
 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                       della giustizia civile 
 
  Vista l'istanza di Riccio Guido, nato il 14 novembre 1975 a Napoli,
cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi  dell'art.  16  del
decreto  legislativo  n.  206/2007,  il  riconoscimento  del   titolo
professionale di cui e' in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio
in Italia della professione di «avvocato»; 
  Visti gli articoli 1 e 8 della  legge  29  dicembre  1990  n.  428,
recante  disposizioni  per  l'adempimento   di   obblighi   derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; 
  Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di  attuazione
della direttiva  n.  2005/36/CE  del  7  settembre  2005  relativa  a
riconoscimento delle qualifiche professionali; 
  Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta  il
regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo  sopra  citato,
in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di
avvocato; 
  Considerato che il richiedente e' in possesso del titolo accademico
laurea in giurisprudenza ottenuto presso l'Universita'  di  studi  di
Napoli «Federico II» in data 19 marzo 2003; 
  Considerato che il  medesimo  risulta  avere  sostenuto  gli  esami
richiesti dall'ordinamento  spagnolo  al  fine  dell'ottenimento  del
provvedimento di omologa del titolo accademico conseguito in Italia a
quello analogo spagnolo; 
  Considerato che l'interessato ha  inoltre  prodotto  certificazione
attestante il compimento della pratica  in  Italia  come  risulta  da
attestazione dell'Ordine degli avvocati di Napoli del 23 giugno 2005; 
  Preso  atto  che  il  richiedente  ha  presentato  un   certificato
attestante  l'iscrizione   nel   Registro   dei   Praticanti   e   la
cancellazione allo stesso, un  attestato  del  Consiglio  dell'Ordine
degli Avvocati di Napoli di frequenza a vari corsi di formazione  dal
2008 al 2010 ed inoltre  la  prova  di  aver  superato  il  Corso  di
formazione per conciliatore professionista nel periodo dal 19  al  24
novembre 2009; 
  Considerato che il Ministero dell'Educacion spagnolo, con atto  del
4 agosto 2010, avendo accertato il superamento degli  esami  previsti
nella risoluzione del 11 giugno 2008, ha certificato l'omologa  della
laurea italiana a quella corrispondente spagnola; 
  Considerato che ha  documentato  di  essere  iscritto  all'«Ilustre
colegio de Abogados del Senorio de Vizcaya» dal 16 settembre 2010; 
  Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del
decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso  alla  professione  di
avvocato il riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova
attitudinale; 
  Considerato che il suddetto decreto  prevede,  nell'art.  2,  comma
quinto, che «se il richiedente e' in possesso di titolo professionale
conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto
dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»; 
  Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo  analogo»  debba
essere interpretato nel senso che  la  limitazione  alla  sola  prova
attitudinale orale debba essere applicata  solo  nel  caso  di  piena
corrispondenza  del  percorso  formativo  acquisito  dal  richiedente
rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato
sui  tre  presupposti  fondamentali  della  laurea,  del  periodo  di
tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione; 
  Ritenuto,  pertanto,  che  non  sussistendo   i   presupposti   per
l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo,
si debba provvedere alla  applicazione  di  una  misura  compensativa
composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la  differenza
sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento  italiano  per
l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita
dall'interessato e al fine quindi del compiuto esame della  capacita'
professionale del richiedente; 
  Considerato che nella conferenza di servizi del 9 febbraio 2011, si
e' ritenuto  di  non  attribuire  ulteriore  rilevanza  ad  eventuali
certificati  di  attivita'  presso  studi   legali   prodotti   dagli
interessati  ai  fini  di  una  ulteriore  diminuzione  della  misura
compensativa, in quanto si tratta, se pure per un  periodo  di  tempo
prolungato, di attivita' analoga a  quella  che  puo'  essere  svolta
durante la pratica forense, gia' tenuta  in  considerazione  per  una
diminuzione della misura stessa la cui finalita' e'  specificatamente
orientata  a   verificare   che   le   differenze   di   preparazione
«professionale» dell'«abogado» spagnolo rispetto a quelle richieste a
chi voglia esercitare la professione  di  «avvocato»  in  Italia  sia
colmata: e tale verifica non puo' non contemplare una prova  scritta,
in particolare  la  redazione  di  un  atto  giudiziario  nell'ambito
dell'ordinamento giuridico italiano in autonomia, redazione  autonoma
che non puo' ancora far parte del bagaglio  di  professionalita'  del
richiedente proprio in quanto prerogativa  esclusiva  dell'«avvocato»
che sia gia' tale in Italia; 
  Considerato inoltre che il certificato di idoneita' come  mediatore
non  e'  finalizzato  ad  esiti  ulteriormente   professionalizzanti,
considerato anche il fatto che l'aver  frequentato  tali  scuole  non
incide  in  alcun  modo  sull'entita'  dell'esame  di  stato  per  la
professione  di  avvocato  in  Italia,  pertanto  si  ritiene  che  i
certificati   relativi   al   conseguimento   di   questo   tipo   di
specializzazioni  non  possono  essere   considerati   al   fine   di
agevolazioni al conseguimento  del  titolo  professionale  in  Italia
attraverso una diminuzione della misura compensativa; 
  Ritenuto, quindi, che si rende  necessario  prescrivere  una  prova
attitudinale che consista nella  redazione  di  un  atto  giudiziario
oltre  che  in  una  prova  orale  su  materie  essenziali  al   fine
dell'esercizio della professione di avvocato in Italia; 
  Considerato  il  conforme  parere  scritto  del  rappresentante  di
categoria in atti allegato; 
 
                              Decreta: 
 
  Al sig. Riccio Guido, nato il 14 novembre 1975 a Napoli,  cittadino
italiano, e' riconosciuto il titolo professionale di «Abogado» di cui
in premessa quale titolo valido  per  l'iscrizione  all'  albo  degli
«avvocati». 
  Detto riconoscimento e' subordinato al superamento  della  seguente
prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana: 
    a) una prova scritta  consistente  nella  redazione  di  un  atto
giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del  candidato:  diritto
civile,  diritto  penale,  diritto  amministrativo   (sostanziale   e
processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale; 
    b) unica prova orale  su  due  materie,  il  cui  svolgimento  e'
subordinato  al  superamento  della  prova  scritta:  una  prova   su
deontologia e ordinamento professionale; una  prova  su  una  tra  le
seguenti materie (a scelta del candidato):  diritto  civile,  diritto
penale, diritto amministrativo (sostanziale e  processuale),  diritto
processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale. 
  Il  richiedente,  per  essere  ammesso   a   sostenere   la   prova
attitudinale, dovra' presentare al  Consiglio  Nazionale  domanda  in
carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. 
  La  commissione,  istituita  presso  il  Consiglio  nazionale,   si
riunisce su convocazione del  Presidente  per  lo  svolgimento  delle
prove di esame, fissandone il calendario.  Della  convocazione  della
commissione e del calendario fissato per le prove e'  data  immediata
notizia al richiedente al recapito da questi indicato nella domanda. 
  La    commissione    rilascia    all'interessato     certificazione
dell'avvenuto  superamento  dell'esame,   al   fine   dell'iscrizione
all'albo degli avvocati. 
    Roma, 27 maggio 2011 
 
                                     Il direttore generale: Saragnano